From: <Salvato da Windows Internet Explorer 7>
Subject: L 133/2008
Date: Mon, 6 Apr 2009 11:35:56 +0200
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  <TBODY></TBODY></TABLE><FONT size=3D3>
<P align=3Dcenter>&nbsp;</P>
<TABLE cellSpacing=3D0 cellPadding=3D0 width=3D"100%" align=3Dcenter =
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  <TBODY>
  <TR>
    <TD vAlign=3Dcenter width=3D"20%"></TD>
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      <P align=3Dcenter><IMG height=3D30=20
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      <P align=3Dcenter><A =
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      target=3D_top><IMG height=3D28 alt=3D"Indici  delle leggi"=20
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      border=3D0></A><BR><A =
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      target=3D_top><EM><FONT color=3D#0000ff size=3D2>Indici delle =
leggi=20
      </FONT></EM></A></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=3Dcenter><IMG =
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size=3D4>
<P align=3Dcenter>Legge 6 agosto 2008, n. 133 </P></FONT>
<H3 align=3Dcenter>"Conversione in legge, con modificazioni, del =
decreto-legge 25=20
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo =
economico, la=20
semplificazione, la competitivit=E0, la stabilizzazione della finanza =
pubblica e=20
la perequazione tributaria"</H3>
<P align=3Dcenter>pubblicata nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> n. 195 =
del 21=20
agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196</P>
<HR width=3D"40%">
<A name=3Dindice>
<BLOCKQUOTE>
  <BLOCKQUOTE>
    <P></A><A =
href=3D"http://www.camera.it/parlam/leggi/08133L.htm#conve">Legge di=20
    conversione</A></P>
    <P><A =
href=3D"http://www.camera.it/parlam/leggi/08133L.htm#decreto">Testo del=20
    decreto-legge coordinato con la legge di=20
conversione</A></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<HR width=3D"40%">
<STRONG>
<P align=3Dcenter><A name=3Dconve>Legge di conversione</A></P></STRONG>
<P align=3Dcenter>Art. 1.</P>
<P align=3Dleft><BR>1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante=20
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la=20
competitivit=E0, la stabilizzazione della finanza pubblica e la =
perequazione=20
tributaria, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in =
allegato=20
alla presente legge.</P>
<P align=3Dleft>2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e =
sono fatti=20
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base =
delle=20
norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non =
convertite in=20
legge.</P>
<P align=3Dleft>3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della =
legge 18=20
aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e =
correttiva del=20
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del =
Consiglio, del=20
22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, =
nonche'=20
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del =
Parlamento=20
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei =
cittadini=20
dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare=20
liberamente nel territorio degli Stati membri, e` prorogato di tre =
mesi.</P>
<P align=3Dleft>4. La presente legge entra in vigore il giorno =
successivo a quello=20
della sua pubblicazione nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM>.</P>
<P align=3Dleft><A =
href=3D"http://www.camera.it/parlam/leggi/08133L.htm#indice"><IMG=20
height=3D28 alt=3D"Ritorno all'indice" =
src=3D"http://www.camera.it/img/indice.gif"=20
width=3D26 border=3D0></A></P>
<HR>
<A name=3Ddecreto>
<P align=3Dcenter><STRONG>Testo del decreto-legge coordinato con la =
legge di=20
conversione</STRONG></P></A>
<P align=3Dcenter>pubblicato nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> =
n.&nbsp;195 del 21=20
agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196</P>
<P align=3Dcenter>(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione =
sono=20
stampate con caratteri corsivi</P>
<P align=3Dleft>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter>Titolo I <BR>FINALIT=E0 E AMBITO DI INTERVENTO </P>
<P align=3Dcenter>Art. 1.<BR><EM>Finalit=E0 e ambito di =
intervento</EM></P>
<P>1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure =
necessarie e=20
urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda met=E0 dell'esercizio =
finanziario=20
in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli =
altri=20
provvedimenti indicati nel Documento di programmazione=20
<EM>economico-finanziaria</EM> per il 2009:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> un obiettivo di indebitamento netto =
delle=20
amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel =
2008 e,=20
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e =
allo 0,1=20
per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e =
PIL=20
entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per =
cento nel=20
2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> la crescita del tasso di incremento =
del PIL=20
rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il =
successivo=20
triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in =
materia di=20
innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivit=E0 imprenditoriale, =
efficientamento e=20
diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attivit=E0 =
della=20
pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia =
residenziale=20
e sviluppo delle citt=E0 nonche' attraverso interventi volti a garantire =

condizioni di competitivit=E0 per la semplificazione e l'accelerazione =
delle=20
procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di =
acquisto=20
delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attivit=E0 di =
impresa=20
nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da =
determinare=20
effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.</P>
<P><EM>1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 =
contiene=20
esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto =
tipico con=20
l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al =
rilancio=20
dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e=20
localistico</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Titolo II <BR>SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E=20
COMPETITIVIT=E0 </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo I <BR></EM>Innovazione </P>
<P align=3Dcenter>Art. 2.<BR><EM>Banda larga</EM></P>
<P>1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di =
comunicazione=20
elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di =
inizio=20
attivit=E0.</P>
<P>2. L'operatore della comunicazione ha facolt=E0 di utilizzare per la =
posa della=20
fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gi=E0 =
esistenti di=20
propriet=E0 a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarit=E0 di =
concessionari=20
pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un =
pregiudizio alle=20
infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ci=F2 possa =
cagionare ritardo=20
alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in =
caso di=20
dissenso, e' determinato dal giudice.</P>
<P>3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare=20
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di =
infrastrutture,=20
all'Autorit=E0 <EM>per le garanzie nelle comunicazioni</EM> =
dall'articolo 89,=20
<EM>comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al</EM> =
decreto=20
legislativo 1=B0 agosto 2003, n. 259. All'Autorit=E0 <EM>per le garanzie =
nelle=20
comunicazioni</EM> compete altres=EC l'emanazione del regolamento in =
materia di=20
installazione delle reti dorsali.</P>
<P>4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima =
dell'effettivo=20
inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione=20
territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata =
relazione e=20
dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformit=E0 delle opere da =

realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche =
al=20
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui =
intenda=20
avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.</P>
<P>5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti =
di=20
comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni =
effetto alle=20
opere di urbanizzazione primaria di cui <EM>all'articolo 16, comma 7, =
del testo=20
unico di cui al</EM> decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno =
2001, n.=20
380.</P>
<P>6. La denuncia di inizio attivit=E0 e' sottoposta al termine massimo =
di=20
efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare =
allo=20
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.</P>
<P>7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad =
un=20
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa=20
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente =
l'inizio dei=20
lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto =
non sia=20
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.</P>
<P>8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un =
vincolo la=20
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere =
favorevole=20
del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia =
il=20
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi =
degli=20
articoli 14, 14-<EM>bis</EM> 14-<EM>ter</EM> 14-<EM>quater</EM> della =
legge 7=20
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al <EM>comma =
4</EM>=20
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la =

denuncia e' priva di effetti.</P>
<P>9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia =
di inizio=20
attivit=E0 da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, =
l'elenco di=20
quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso=20
eventualmente necessari.</P>
<P>10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, =
ove entro=20
il termine indicato al <EM>comma 4</EM> sia riscontrata l'assenza di una =
o pi=F9=20
delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi =
ostativi=20
di sicurezza, incolumit=E0 pubblica o salute, notifica all'interessato =
l'ordine=20
motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente =
indicando le=20
modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso=20
dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolt=E0 di ripresentare la =
denuncia=20
di inizio attivit=E0, con le modifiche <EM>e</EM> le integrazioni =
necessarie per=20
renderla conforme alla normativa vigente.</P>
<P>11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al =
comma 4 e=20
nel rispetto dei commi che precedono d=E0 comunicazione dell'inizio =
dell'attivit=E0=20
al Comune.</P>
<P>12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato =
rilascia un=20
certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, =
con il=20
quale si attesta la conformit=E0 dell'opera al progetto presentato con =
la denuncia=20
di inizio attivit=E0.</P>
<P>13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica =
l'articolo=20
23 del decreto del Presidente della Repubblica <EM>6 giugno 2001, n. =
380,=20
nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono=20
applicarsi, ove ritenute pi=F9 favorevoli</EM> dal richiedente, le =
disposizioni di=20
cui all'articolo 45.</P>
<P>14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto=20
legislativo 1=B0 agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono =
opporsi alla=20
installazione nella loro propriet=E0 di reti e impianti interrati di =
comunicazione=20
elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni =
facenti=20
parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei =
comuni e=20
che tale attivit=E0 possa arrecare concreta turbativa al pubblico =
servizio.=20
L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla =
presente=20
norma non <EM>necessitano</EM> di autonomo titolo abilitativo.</P>
<P>15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1=B0 agosto 2003, n. =
259 si=20
applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli =
impianti di=20
comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di propriet=E0 =
privata,=20
senza la necessit=E0 di alcuna preventiva richiesta di utenza. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 3.<BR><EM>Start up</EM></P>
<P>1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui =

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre =
1986, n.=20
917, sono aggiunti i seguenti commi:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
=AB6-<EM>bis</EM>. Le=20
plusvalenze di cui alle lettere <EM>c) e c-bis)</EM> del comma 1, =
dell'articolo=20
67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societ=E0 =
di cui=20
all'articolo 5, escluse le societ=E0 semplici e gli enti ad esse =
equiparati, e=20
all'articolo 73, comma 1, lettera <EM>a)</EM> , costituite da non pi=F9 =
di sette=20
anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli =
strumenti=20
finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle =
lettere=20
<EM>c) e c-bis)</EM> relativi alle medesime societ=E0, rispettivamente =
posseduti e=20
stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito =

imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due =
anni dal=20
loro conseguimento, siano reinvestite in societ=E0 di cui all'articolo 5 =
e=20
all'articolo 73, comma 1, lettera <EM>a) </EM>, che svolgono la medesima =

attivit=E0, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto =
di=20
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di =
societ=E0=20
costituite da non pi=F9 di tre anni.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
6-<EM>ter</EM>=20
L'importo dell'esenzione prevista dal comma <EM>6-bis</EM> non pu=F2 in =
ogni caso=20
eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societ=E0 le cui =
partecipazioni=20
sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per=20
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, =
diversi=20
dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche' per spese =
di=20
ricerca e sviluppo.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 4.<BR><EM>Strumenti innovativi di =
investimento</EM></P>
<P>1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla =
realizzazione=20
di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche =
consentendo=20
il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti =
nel=20
territorio di riferimento, e <EM>alla valorizzazione</EM> delle risorse=20
finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti =
europei ed=20
internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento =
con la=20
partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un =
sistema=20
integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con =
decreto=20
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro =
dell'economia e=20
delle finanze, sono disciplinate le modalit=E0 di costituzione e =
funzionamento dei=20
fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di =
attuazione.</P>
<P><EM>1-bis. Per le finalit=E0 di cui al comma 1, con decreto di natura =
non=20
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione =
separata=20
della Cassa depositi e prestiti S.p.A. pu=F2 essere autorizzata, senza =
oneri=20
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito =
fondo,=20
attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di =
verifica della=20
sostenibilit=E0 economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di =
garanzie=20
prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica=20
amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle =
iniziative=20
medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le=20
amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei =
programmi=20
settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi =
quelli di=20
cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, =
dell'11=20
luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui pu=F2 intervenire il =
Fondo=20
europeo per gli investimenti</EM>.</P>
<P>2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi =
o=20
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a =
carico=20
delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del =
comma=20
1. </P>
<P align=3Dcenter>Sezione 5 <BR>Assistenza tecnica </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo II <BR></EM>Impresa </P>
<P align=3Dcenter>Art. 5.<BR><EM>Sorveglianza dei prezzi</EM></P>
<P>1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. =
244,=20
sono sostituiti dai seguenti:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB198. E' istituito =
presso il=20
Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei =
prezzi che=20
svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati =
e delle=20
informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio,=20
industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso =
<EM>verifica le=20
segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza =
le=20
ulteriori segnalazioni</EM> ritenute meritevoli di approfondimento e =
decide, se=20
necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare =
l'andamento=20
dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati =
dell'attivit=E0 svolta=20
sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorit=E0 garante della =
concorrenza=20
e del mercato.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199. Per l'esercizio delle proprie =
attivit=E0=20
il Garante di cui al <EM>comma 198</EM> si avvale dei dati rilevati =
dall'ISTAT,=20
della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea,=20
dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, <EM>industria, artigianato =
e=20
agricoltura</EM> , nonche' del supporto operativo della Guardia di =
finanza per=20
lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante pu=F2 convocare le =
imprese e le=20
associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di =
prezzo=20
dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e =
normale=20
andamento del mercato. L'attivit=E0 del Garante viene resa nota al =
pubblico=20
attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello =
sviluppo=20
economico. <EM>Nel sito sono altres=EC tempestivamente pubblicati ed =
aggiornati=20
quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei =
principali=20
beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti =
alimentari ed=20
energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza=20
pubblica</EM>.=BB.</P>
<P>2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, =
n. 244,=20
le parole =ABdi cui al comma 199=BB, sono sostituite dalle seguenti =
=ABdi cui al comma=20
198=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 6.<BR><EM>Sostegno all'internazionalizzazione =
delle=20
imprese</EM></P>
<P>1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, =

sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione =
Europea=20
possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed =
alle=20
condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione =
Europea=20
del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore <EM>(de=20
minimis)</EM>.</P>
<P>2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>a)</EM>=20
la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento =
finalizzati=20
al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero =
all'acquisizione=20
di nuovi mercati per prodotti e servizi gi=E0 esistenti, attraverso =
l'apertura di=20
strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei =
mercati di=20
riferimento;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> studi di prefattibilit=E0 =
e di=20
fattibilit=E0 collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche' =
programmi di=20
assistenza tecnica collegati ai suddetti =
investimenti;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>c)</EM> altri interventi prioritari individuati e definiti dal =
Comitato=20
interministeriale per la programmazione economica.</P>
<P>3. Con una o pi=F9 delibere del Comitato interministeriale per la=20
programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo =
economico, di=20
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro =
degli=20
affari esteri, da adottare entro novanta giorni <EM>dalla data di =
entrata in=20
vigore</EM> del presente decreto, sono determinati i termini, le =
modalit=E0 e le=20
condizioni degli interventi, le attivit=E0 e gli obblighi del gestore, =
le funzioni=20
di controllo, nonche' la composizione e i compiti del Comitato per=20
l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativit=E0 =
delle=20
delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente =
vigenti.</P>
<P>4. Per le finalit=E0 dei commi precedenti sono utilizzate le =
disponibilit=E0 del=20
Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 =
maggio 1981,=20
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. =
394 con le=20
stesse modalit=E0 di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il =
30 giugno=20
di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione =
economica=20
delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le =
ulteriori=20
assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge =
finanziaria=20
ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.</P>
<P>5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, =
con=20
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei =
commi 1 e 4=20
dell'articolo 2 <EM>e</EM> degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E'=20
<EM>inoltre</EM> abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione =
degli=20
articoli 4 e 6, e sono abrogati, altres=EC, i commi 5, 6, 6-<EM>bis</EM> =
7 e 8,=20
dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.</P>
<P>6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo =
contenuti=20
nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. =
143,=20
devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 6-<EM>bis</EM>.<BR>Distretti produttivi e reti di =

imprese</P>
<P><EM>1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese =
attraverso=20
azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione =
per=20
filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo =
sviluppo di=20
servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realt=E0 produttive =
anche=20
appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo=20
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, =
previa=20
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le =
regioni e le=20
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le =
caratteristiche e le=20
modalit=E0 di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di=20
fornitura</EM>.</P>
<P><EM>2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene =
di=20
fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi =
nello=20
sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare =
la=20
presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni =
concernenti i=20
distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, =
della legge=20
23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente =
articolo, ad=20
eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti =
locali</EM>.</P>
<P><EM>3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e =
successive=20
modificazioni, sono apportate le seguenti =
modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: =ABMinistro per =
l'innovazione e le=20
tecnologie,=BB sono inserite le seguenti: =ABprevia intesa con la =
Conferenza=20
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province =
autonome di=20
Trento e di Bolzano, e sentite le regioni =
interessate,=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai=20
seguenti:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB1) al fine =
della=20
razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse =
umane e=20
finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia =
di=20
imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi =
dell'articolo=20
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza =
permanente per i=20
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di =
Bolzano,=20
e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese =
appartenenti=20
ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e=20
procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare =
della=20
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive=20
modificazioni;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) rimane =
ferma la=20
facolt=E0 per le regioni e gli enti locali, secondo i propri =
ordinamenti, di=20
stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di =
tributi=20
propri.=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) al comma 368, lettera b) numero 1), =
ultimo=20
periodo, dopo le parole: =ABMinistro per la funzione pubblica,=BB sono =
inserite le=20
seguenti: =ABprevia intesa con la Conferenza permanente per i rapporti =
tra lo=20
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e =
sentite le=20
regioni interessate,=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) al comma 368, lettera =
b) numero=20
2), ultimo periodo, dopo le parole: =ABMinistro dell'economia e delle =
finanze=BB=20
sono inserite le seguenti: =AB, previa intesa con la Conferenza =
permanente per i=20
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e =
Bolzano, e=20
sentite le regioni interessate,=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) il comma =
370 e'=20
abrogato</EM>.</P>
<P><EM>4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo =
1998, n.=20
112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre =
2005,=20
n. 266, le parole: =ABanche avvalendosi delle strutture =
tecnico-organizzative dei=20
consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della =
legge 5=20
ottobre 1991, n. 317=BB sono soppresse</EM>.</P>
<P><EM>5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare =
nuovi o=20
maggiori oneri a carico della finanza pubblica</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 6-<EM>ter</EM>.<BR>Banca del Mezzogiorno</P>
<P><EM>1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali =
d'Italia=20
di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di =

favorirne la crescita, e' costituita la societ=E0 per azioni =ABBanca =
del=20
Mezzogiorno=BB.</EM></P>
<P><EM>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da =
adottare,=20
nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia =
bancaria=20
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1=B0 settembre 1993, n. 385, =
e=20
successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata =
in=20
vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato il =
comitato=20
promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.</EM></P>
<P><EM>3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altres=EC=20
disciplinati:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) i criteri per la redazione dello =
statuto,=20
nel quale e' previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una =
regione del=20
Mezzogiorno d'Italia;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) le modalit=E0 di =
composizione=20
dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto =
all'azionariato=20
popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori =
allo=20
Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, =

industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi =
pubblici,=20
aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di =
capitale=20
sociale;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) le modalit=E0 per provvedere, =
attraverso=20
trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di =
denominazioni,=20
entro i limiti delle necessit=E0 operative della Banca, di rami di =
azienda gi=E0=20
appartenuti ai banchi meridionali e insulari;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) e =

modalit=E0 di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti =
internazionali, con=20
particolare riferimento alle risorse prestate da organismi =
sopranazionali per lo=20
sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate</EM>.</P>
<P><EM>4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 =
per=20
l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto=20
fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operativit=E0 della Banca =
tale=20
importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte =
le=20
azioni ad esso intestate ad eccezione di una</EM>.</P>
<P><EM>5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante =
corrispondente=20
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente =
iscritto, ai=20
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma =
=ABFondi di=20
riserva e speciali=BB della missione =ABFondi da ripartire=BB dello =
stato di=20
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, =
allo=20
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, =
l'accantonamento=20
relativo al Ministero per i beni e le attivit=E0 culturali e, quanto a =
2,5 milioni=20
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute</EM>.</P>
<P><EM>6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad =
apportare,=20
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 6-<EM>quater</EM>.<BR>Concentrazione strategica =
degli=20
interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate</P>
<P><EM>1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di =
rilevanza=20
strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate =
di cui=20
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive=20
modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le =
relative=20
assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la =
programmazione=20
economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni =
centrali=20
con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite =
dell'ammontare=20
delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state =
impegnate o=20
programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti =
entro la=20
medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di =
ricerca, anche=20
sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle =
risorse=20
alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del=20
Centro-Nord</EM>.</P>
<P><EM>2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad =
esse=20
assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province =

autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello =

sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i =
criteri=20
e le modalit=E0 per la ripartizione delle risorse disponibili previa =
intesa con la=20
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano</EM>.</P>
<P><EM>3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano =
gi=E0 state=20
trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio =
dello=20
Stato per essere riassegnate alla unit=E0 previsionale di base in cui e' =
iscritto=20
il Fondo per le aree sottoutilizzate</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 6-<EM>quinquies</EM>.<BR>Fondo per il =
finanziamento di=20
interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di =
livello=20
nazionale)</P>
<P><EM>1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello =
sviluppo=20
economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in =
via=20
prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete=20
infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di =
telecomunicazione=20
e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai =
fini della=20
competitivit=E0 e della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con =
gli=20
stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico=20
Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse=20
strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte =
salve le=20
risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate =
all'attuazione=20
di programmi gi=E0 esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del =
meccanismo=20
premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82</EM>.</P>
<P><EM>2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello =
sviluppo=20
economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei =
trasporti, si=20
provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la =
Conferenza=20
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, =
n. 281,=20
e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare =
nelle=20
regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per=20
l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. =
Lo schema=20
di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere delle =
Commissioni=20
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel =
rispetto=20
delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del =
Consiglio,=20
dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi =
nazionali=20
finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro =
Strategico=20
Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza =
con i=20
principi di cui al presente articolo</EM>.</P>
<P><EM>3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo =
117,=20
terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle =
regioni, su=20
infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del =
Quadro=20
Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione =
dei=20
programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui =
all'articolo=20
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e =
di=20
ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali =
comunitari.</EM>=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 6-<EM>sexies</EM>.<BR>Ricognizione delle risorse =
per la=20
programmazione unitaria</P>
<P><EM>1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e =

regionale ed in particolare per garantire l'unitariet=E0 dell'impianto=20
programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale =
di=20
sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle =
relative=20
risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero =
dello=20
sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da =
progetti=20
originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi=20
strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano =
oggetto di=20
rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di =
cui=20
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare =
individuando=20
le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni =
giuridicamente=20
vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e =
alla=20
rendicontazione delle annualit=E0 2007 e 2008 dei Programmi Operativi =
2007-2013,=20
anche individuando modalit=E0 per evitare il disimpegno automatico delle =
relative=20
risorse impegnate sul bilancio comunitario</EM>.</P>
<P><EM>2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque =
entro e non=20
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di =
conversione=20
del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su =
proposta dei=20
Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle =
finanze e=20
dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente =
per i=20
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di =
Bolzano,=20
adotta la riprogrammazione che definisce le modalit=E0 di impiego delle =
risorse, i=20
criteri per la selezione e le modalit=E0 di attuazione degli interventi =
che=20
consentano di assicurare la qualit=E0 della spesa e di accelerarne la=20
realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o =

inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto =
del=20
vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e =
regionali,=20
in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, =
individua gli=20
interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli =

squilibri economici e sociali, con priorit=E0 per gli interventi =
finalizzati al=20
potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e =
regionale di=20
cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivit=E0 =
e della=20
coesione</EM>.</P>
<P><EM>3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica =
(CIPE)=20
approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria =
deliberazione=20
gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione =
della=20
stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione =
delle=20
risorse di cui al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento ai fini=20
dell'espressione del parere delle competenti Commissioni =
parlamentari</EM>.</P>
<P><EM>4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base =
dell'intesa di=20
cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili =
approvata=20
dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle =
intese=20
istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) =
della=20
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per =
individuare il=20
programma degli interventi e le relative modalit=E0 di attuazione. Ai =
fini del=20
conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalit=E0 di =
attuazione del=20
Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo =
2007-2013 le=20
intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico =
di=20
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni</EM>.</P>
<P><EM>5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma =
precedente=20
costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3=20
dell'articolo 6-quinquies del presente decreto</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo III <BR></EM>Energia </P>
<P align=3Dcenter>Art. 7.<BR><EM>Strategia energetica nazionale</EM></P>
<P>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto, il=20
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo =
economico,=20
definisce la =ABStrategia energetica nazionale=BB, che indica le =
priorit=E0 per il=20
breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure =
necessarie per=20
conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti=20
obiettivi:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> diversificazione delle =
fonti di=20
energia e delle aree geografiche di =
approvvigionamento;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>b)</EM> miglioramento della competitivit=E0 del sistema energetico =
nazionale e=20
sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno=20
europeo;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> promozione delle fonti =
rinnovabili di=20
energia e dell'efficienza energetica;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM>=20
realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di =
energia=20
nucleare;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d-bis) promozione della ricerca sul =
nucleare=20
di quarta generazione o da fusione;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>e)</EM>=20
incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore =
energetico e=20
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione=20
tecnologica;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> sostenibilit=E0 =
ambientale nella=20
produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle =

emissioni di gas ad effetto serra;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>g)</EM> =
garanzia di=20
adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei =
lavoratori.</P>
<P>2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il =
Ministro=20
dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente =
e della=20
tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia =
e=20
dell'ambiente.</P>
<P>3. <EM>Soppresso</EM>.</P>
<P>2. <EM>Soppresso</EM>.</P>
<P>3. <EM>Soppresso</EM>.</P>
<P>4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o =
maggiori=20
oneri a carico della finanza pubblica. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 8.<BR><EM>Legge obiettivo per lo sfruttamento di =
giacimenti=20
di idrocarburi</EM></P>
<P>1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi =
nelle=20
acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio =
1991, n.=20
9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, =
si=20
applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, <EM>d'intesa con la =
regione=20
Veneto</EM>, su proposta del <EM>Ministro dell'ambiente e della=20
tutela</EM>&nbsp;del territorio e del mare, non abbia definitivamente =
accertato=20
la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, =
sulla base=20
di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari =
di=20
permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i =
metodi di=20
valutazione pi=F9 conservativi e prevedendo l'uso delle migliori =
tecnologie=20
disponibili per la coltivazione. <EM>Ai fini della suddetta attivit=E0 =
di=20
accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e =
del mare=20
si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca =
ambientale=20
(ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto</EM>.</P>
<P>2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui =
ambito=20
ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi =
dell'articolo 5,=20
comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non =

produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il =
riconoscimento=20
della marginalit=E0 economica, comunicano al Ministero dello sviluppo =
economico=20
entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore <EM>del =
presente=20
decreto</EM> l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione =
dello=20
stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.</P>
<P>3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi =
al=20
termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al =
medesimo=20
comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad =
altro=20
titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a =

modalit=E0 stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro =
il=20
medesimo termine.</P>
<P>4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del =
decreto=20
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 9.<BR><EM>Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti=20
petroliferi</EM></P>
<P>1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, =
sono=20
apportate le seguenti modifiche:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> le =
parole=20
=ABpu=F2 essere=BB sono modificate con le parole: =ABe'=20
adottato=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> b)</EM> al primo periodo, dopo le =
parole =ABa=20
due punti percentuali rispetto=BB e' aggiunta la seguente parola:=20
=ABesclusivamente=BB.</P>
<P>2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, =
della pesca=20
professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi =
dei=20
prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per =
l'attrazione=20
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie =
risorse,=20
nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno =
volte a=20
consentire il mantenimento dei livelli di competitivit=E0, previa =
apposita=20
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.</P>
<P>3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con =
il=20
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle =
infrastrutture=20
e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali e' =
approvata,=20
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto, la=20
convenzione di cui al comma 2, che definisce altres=EC le modalit=E0 e =
le risorse=20
per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme =
le=20
modalit=E0 di utilizzo gi=E0 previste dalla normativa vigente per le =
disponibilit=E0=20
giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.</P>
<P>4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' =
subordinata=20
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 10.<BR><EM>Promozione degli interventi =
infrastrutturali=20
strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni</EM></P>
<P>1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 =
e'=20
aggiunta la seguente lettera:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB <EM>c-ter)</EM>=20
infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di=20
telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero =
dello=20
sviluppo economico=BB. </P>
<P>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo IV <BR></EM>Casa e infrastrutture </P>
<P align=3Dcenter>Art. 11.<BR>Piano Casa</P>
<P><EM>1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i =
livelli minimi=20
essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona =
umana, e'=20
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa =
delibera=20
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e =
d'intesa=20
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto =
legislativo 28=20
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del =
Ministro delle=20
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di =
entrata in=20
vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano =
nazionale di=20
edilizia abitativa.</EM></P>
<P><EM>2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare =
ad uso=20
abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, =
da=20
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di =
riduzione=20
delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e =

privati, destinate prioritariamente a prima casa =
per:</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o=20
monoreddito;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) giovani coppie a basso=20
reddito;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) anziani in condizioni sociali o =
economiche=20
svantaggiate;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) studenti fuori=20
sede;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) soggetti sottoposti a procedure esecutive =
di=20
rilascio;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) altri soggetti in possesso dei =
requisiti di=20
cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. =
9;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; g)=20
immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel=20
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima=20
regione</EM></P>
<P><EM>3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la =
costruzione=20
di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del =
patrimonio=20
abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi =
che=20
tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse =
realt=E0=20
territoriali, attraverso i seguenti =
interventi:</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e =

all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di =
strumenti=20
finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri =
soggetti=20
pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e =
locale,=20
per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia=20
residenziale;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b) incremento del =
patrimonio=20
abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di =
alloggi=20
di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo =
legittimo, con=20
le modalit=E0 previste dall'articolo 13;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>c)=20
promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte =
II,=20
titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a =
lavori,=20
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.=20
163;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d) agevolazioni, anche =
amministrative, in=20
favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari =
degli=20
interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati =
per la=20
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo=20
transitorio dell'esigenza abitativa;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)=20
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia =
residenziale=20
anche sociale.</EM></P>
<P><EM>4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la=20
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del =

Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, =
d'intesa con la=20
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 =
agosto=20
1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli =
interventi=20
sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati =
alla=20
dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, =
attraverso la=20
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia =
residenziale e di=20
riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualit=E0 =
in termini=20
di vivibilit=E0, salubrit=E0, sicurezza e sostenibilit=E0 ambientale ed =
energetica,=20
anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilit=E0, promuovendo =
e=20
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi =
novanta=20
giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di=20
programma possono essere comunque approvati.</EM></P>
<P><EM>5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso =
le=20
disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato =
codice di=20
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:</EM>=20
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a) il trasferimento di diritti edificatori in =
favore=20
dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio=20
abitativo;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b) incrementi premiali di =
diritti=20
edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di=20
miglioramento della qualit=E0 urbana, nel rispetto delle aree necessarie =
per le=20
superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivit=E0 =
collettive, a verde=20
pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori =
pubblici 2=20
aprile 1968, n. 1444;</EM> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c) provvedimenti =
mirati=20
alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri =
di=20
costruzione;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d) la costituzione di fondi=20
immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilit=E0 di =
prevedere=20
altres=EC il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto =
delle spese=20
di gestione degli immobili.</EM> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> =
<EM>la=20
cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come =
corrispettivo per la=20
realizzazione anche di unit=E0 abitative di propriet=E0 pubblica da =
destinare alla=20
locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in =
favore=20
delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.</EM> </P>
<P><EM>6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e =
a=20
diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, =
l'abitabilit=E0,=20
in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle=20
costruzioni e dell'ambiente urbano.</EM></P>
<P><EM>7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma =
3,=20
lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' =

identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli =
aiuti di=20
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la =
Comunit=E0=20
Europea, come parte essenziale e integrante della pi=F9 complessiva =
offerta di=20
edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio=20
abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.</EM> </P>
<P><EM>8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono=20
appositamente disciplinati le modalit=E0 e i termini per la verifica =
periodica=20
delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma =
approvato e=20
alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso =
di=20
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche =
verso=20
modalit=E0 di attuazione pi=F9 efficienti. Le abitazioni realizzate o =
alienate=20
nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere =
oggetto=20
di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto =
originario.</EM></P>
<P><EM>9. L'attuazione del piano nazionale pu=F2 essere realizzata, in =
alternativa=20
alle previsioni di cui al comma 4, con le modalit=E0 approvative di cui =
alla parte=20
II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo =
12=20
aprile 2006, n. 163.</EM></P>
<P><EM>10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita =
da aree=20
ed edifici non pi=F9 utilizzati, pu=F2 essere destinata alla =
realizzazione degli=20
interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra =
l'Agenzia=20
del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il =
Ministero=20
della difesa in caso di aree ed edifici non pi=F9 utilizzati a fini =
militari, le=20
regioni e gli enti locali.</EM></P>
<P><EM>11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le =
province=20
possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle =
leggi=20
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 =
agosto=20
2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui =
al comma=20
4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro =
attuazione si=20
provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente =
della=20
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.</EM> </P>
<P><EM>12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente =
articolo e'=20
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle =
infrastrutture=20
e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui=20
all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, =
nonche' di cui=20
agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gi=E0 iscritte nei =
bilanci degli=20
enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1=B0 ottobre 2007, =
n. 159,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e=20
successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in =
attuazione=20
delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente =
comma,=20
incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale =
scopo=20
le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge =
n. 159=20
del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere =
iscritte=20
sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli =
effetti in=20
termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di =
iscrizione=20
in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate =
autorizzazioni di=20
spesa.</EM></P>
<P><EM>13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno =
all'accesso=20
alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 =
dicembre=20
1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei =
contributi=20
integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo =
devono=20
prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di =
residenza da=20
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni =
nella=20
medesima regione</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 12.<BR><EM>Abrogazione della revoca delle =
concessioni=20
TAV</EM></P>
<P>1. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, =
convertito in=20
legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono =
apportate le=20
seguenti modifiche:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> il comma=20
8-<EM>sexiesdecies</EM> e' sostituito dal seguente: =AB =
<EM>8-sexiesdecies. Per=20
effetto</EM> delle revoche di cui al comma <EM>8-quinquiesdecies</EM> i =
rapporti=20
convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data =
15=20
ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di =
continuit=E0,=20
con RFI S.p.A. <EM>e i relativi</EM> atti integrativi prevedono la quota =
di=20
lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi =
mediante=20
procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive=20
comunitarie.=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> i commi=20
8-<EM>septiesdecies</EM> ed 8-<EM>undevices</EM> sono abrogati.</P>
<P><EM>1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. =
241, e'=20
aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto, il seguente comma:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB1-ter. Ove la =
revoca di un=20
atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su =
rapporti=20
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati =
e'=20
parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale =
conoscenza=20
o conoscibilit=E0 da parte dei contraenti della contrariet=E0 dell'atto=20
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia =
dell'eventuale=20
concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione =
della=20
compatibilit=E0 di tale atto con l'interesse pubblico.=BB</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 13.<BR><EM>Misure per valorizzare il patrimonio=20
residenziale pubblico</EM></P>
<P>1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il =
patrimonio=20
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di =
favorire=20
il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data =
di=20
entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture =
<EM>e=20
dei trasporti</EM> ed il Ministro per i rapporti con le regioni =
promuovono, in=20
sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto =
legislativo 28=20
agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti =
locali aventi=20
ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli =
immobili di=20
propriet=E0 dei predetti Istituti.</P>
<P>2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si =
tiene conto=20
dei seguenti criteri:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> determinazione =
del=20
prezzo di vendita delle unit=E0 immobiliari in proporzione al canone di=20
locazione;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> riconoscimento del diritto =
di=20
opzione all'acquisto, <EM>purche' i soggetti interessati non siano =
proprietari=20
di un'altra abitazione</EM>, in favore dell'assegnatario <EM>non moroso =
nel=20
pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori</EM> =
unitamente al=20
proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, =
ovvero, in=20
caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in =
regime di=20
separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente <EM>more =
uxorio</EM>,=20
purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, =
dei=20
figli non conviventi;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> destinazione dei =

proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad =
alleviare=20
il disagio abitativo.</P>
<P>3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma =
6, del=20
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 23 novembre 2001, n. 410, pu=F2 essere prevista la facolt=E0 per =
le=20
amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con =
societ=E0 di=20
settore per lo svolgimento delle attivit=E0 strumentali alla vendita dei =
singoli=20
beni immobili.</P>
<P><EM>3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a=20
finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto =
della prima=20
casa, a partire dal 1=B0 settembre 2008 e' istituito, presso la =
Presidenza del=20
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della giovent=F9, un Fondo =
speciale di=20
garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei =
nuclei=20
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorit=E0 per quelli i =
cui=20
componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo =
indeterminato.=20
La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 =
milioni=20
di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni =
2009 e=20
2010. Con decreto del Ministro della giovent=F9, di concerto con il =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalit=E0 operative =
di=20
funzionamento del Fondo di cui al primo periodo</EM>.</P>
<P><EM>3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, =
n. 640,=20
non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di=20
conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, =
n. 388,=20
possono essere ceduti in propriet=E0 agli aventi diritto secondo le =
disposizioni=20
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e=20
requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954</EM>.</P>
<P><EM>3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' =
istituito=20
il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del=20
territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro =
per l'anno=20
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno =
2011. A=20
valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per =
interventi=20
realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il =
risanamento e=20
il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. =
Alla=20
ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari =
si=20
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in =
coerenza con=20
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per =
i=20
profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni =
di euro=20
per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per =
il=20
medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale =
iscritto,=20
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma =
=ABFondi di=20
riserva e speciali=BB della missione =ABFondi da ripartire=BB dello =
stato di=20
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, =
allo=20
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo =
Ministero=20
e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e =
2011,=20
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per =
interventi=20
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del=20
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 27 dicembre 2004, n. 307</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 14.<BR><EM>Expo Milano 2015</EM></P>
<P>1. Per la realizzazione delle opere e delle attivit=E0 connesse allo=20
svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione =
dell'adempimento=20
degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti =
del=20
Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 =
milioni=20
di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni =
di euro=20
per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di =
euro per=20
l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro =
per=20
l'anno 2015.</P>
<P>2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di Milano <EM>pro =
tempore</EM>,=20
<EM>senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</EM>, =
e'=20
nominato Commissario straordinario del Governo per l'attivit=E0 =
preparatoria=20
urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito =
il=20
presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti =
locali=20
interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle =
attivit=E0,=20
compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo =
complessivo=20
degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente =
della=20
regione Lombardia <EM>pro tempore</EM> e sono stabiliti i criteri di=20
ripartizione e le modalit=E0 di erogazione dei finanziamenti. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 14-<EM>bis</EM>.<BR>Infrastrutture militari</P>
<P><EM>1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e=20
successive modificazioni, sono apportate le seguenti=20
modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) al comma=20
13-ter:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) le parole: =
=AB31 ottobre=20
2008=BB sono sostituite dalle seguenti: =AB31 dicembre=20
2008=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) le parole: =
=ABentro il 31=20
dicembre, nonche' altre strutture, per un valore complessivo pari almeno =
a 2.000=20
milioni di euro=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABad avvenuto =
completamento=20
delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi =
13-ter=20
e 13-ter.1=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) al comma 13-ter.2, dopo le =
parole: =ABa=20
procedure negoziate con enti territoriali=BB sono inserite le seguenti: =
=AB, societ=E0=20
a partecipazione pubblica e soggetti privati=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
c) al comma=20
13-ter.2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: =ABPer consentire =
la=20
riallocazione delle predette funzioni nonche' per le pi=F9 generali =
esigenze di=20
funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei =
sistemi,=20
dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa =
l'Arma=20
dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero =
della=20
difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, le cui =
dotazioni=20
sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di=20
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto =
capitale=20
concorrono anche i proventi derivanti dalle attivit=E0 di valorizzazione =

effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture =
militari,=20
ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. =
Alla=20
ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o pi=F9 decreti =
del=20
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, =
al=20
Ministero dell'economia e delle finanze.=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) =
dopo il=20
comma 13-ter.2, e' inserito il=20
seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB13-ter.3. Ai =
proventi=20
di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della =
legge 24=20
dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione =
del=20
Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al =
citato=20
comma 13-ter.2.=BB.</EM></P>
<P><EM>2. All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, =
n. 351,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e=20
successive modificazioni, sono apportate le seguenti=20
modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) al primo periodo, le parole: =
=ABcon gli=20
enti territoriali=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABdi beni e di =
servizi con gli=20
enti territoriali, con le societ=E0 a partecipazione pubblica e con i =
soggetti=20
privati=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) il secondo periodo e' sostituito =
dal=20
seguente: =ABLe procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della =
difesa,=20
d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali=20
dell'ordinamento giuridico-contabile.=BB.</EM></P>
<P><EM>3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e =
del=20
demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia =
del=20
demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non =
ricompresi=20
negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 =

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 =
novembre=20
2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente =
articolo, da=20
alienare secondo le seguenti procedure:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) le =
alienazioni,=20
permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere =
effettuate anche=20
ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge 24 =
dicembre=20
1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al =
regio=20
decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle =
norme=20
della contabilit=E0 generale dello Stato, fermi restando i principi =
generali=20
dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal =
Ministero=20
della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che pu=F2 =
avvalersi del=20
supporto tecnico-operativo di una societ=E0 pubblica o a partecipazione =
pubblica=20
con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale =
nel=20
settore immobiliare;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) la determinazione del =
valore dei=20
beni da porre a base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa - =
Direzione=20
generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruit=E0 emesso =
da una=20
commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa, =
presieduta da un=20
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da=20
rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle =
finanze,=20
nonche' da un esperto in possesso di comprovata professionalit=E0 nella =
materia.=20
Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori =
oneri a=20
carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta =
alcun=20
compenso o rimborso spese;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) i contratti di =
trasferimento=20
di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. =
L'approvazione pu=F2=20
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello =
stesso=20
Ministero;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) i proventi derivanti dalle procedure =
di cui=20
alla lettera a) (( possono essere destinati, con decreto del Presidente =
del=20
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze e con il Ministro della Difesa, al soddisfacimento delle =
esigenze=20
funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della =
compatibilit=E0=20
finanziaria e dedotta la quota che pu=F2 essere destinata agli enti =
territoriali=20
interessati;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) le alienazioni e permute dei beni=20
individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il =
valore=20
del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b) sia inferiore a=20
quattrocentomila euro;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) ai fini delle permute e =
delle=20
alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere=20
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede =
descrittive=20
di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del =
paesaggio,=20
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali =
immobili=20
al Ministero per i beni e le attivit=E0 culturali che si pronuncia, =
entro il=20
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della =
comunicazione,=20
in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in =
caso=20
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo =
agli=20
indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del =
citato=20
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni =
riconosciuti di=20
interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione=20
costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di =
cui al=20
decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni =
previste=20
dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono =
rilasciate o=20
negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le =
disposizioni del=20
citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima =
e=20
seconda, si applicano anche dopo la dismissione.</EM></P>
<P><EM>4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma =
568, della=20
legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni =
di cui=20
all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono=20
integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello =
stato di=20
previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di=20
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 =
del=20
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente =

articolo.</EM> </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo V <BR></EM>Istruzione e ricerca </P>
<P align=3Dcenter>Art. 15.<BR><EM>Costo dei libri scolastici</EM></P>
<P>1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della =
normativa=20
vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di =
testo=20
nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione =
didattica=20
esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di =
testo=20
disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti =
accedono ai=20
testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a =
seconda=20
dei casi previsti dalla normativa vigente.</P>
<P>2. Al fine di potenziare la disponibilit=E0 e la fruibilit=E0, a =
costi contenuti=20
di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli =
alunni e=20
delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno=20
scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo=20
dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, =
e per=20
gli istituti di istruzione <EM>di secondo grado</EM> sono prodotti nelle =

versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire =
dall'anno=20
scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente =
libri=20
utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. =
Sono fatte=20
salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i =

soggetti diversamente abili.</P>
<P>3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle =
Indicazioni=20
nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni =
tematiche,=20
corrispondenti ad unit=E0 di apprendimento, di costo contenuto e =
suscettibili di=20
successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non =
regolamentare=20
del Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca, sono=20
determinati:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> le caratteristiche =
tecniche dei=20
libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il=20
contenimento del peso;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> le =
caratteristiche=20
tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e=20
mista;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> il prezzo dei libri di testo =
della=20
scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per =
ciascun=20
anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti=20
patrimoniali dell'autore e dell'editore.</P>
<P>4. Le Universit=E0 e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, =
musicale e=20
coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di =
indirizzo=20
ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 16.<BR><EM>Facolt=E0 di trasformazione in =
fondazioni delle=20
universit=E0</EM></P>
<P>1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto =
delle=20
leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e=20
finanziaria, le Universit=E0 pubbliche possono deliberare la propria=20
trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di =
trasformazione=20
e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata =
con=20
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca, =
di=20
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La =
trasformazione opera=20
a decorrere dal 1=B0 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione =
della=20
delibera.</P>
<P>2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi =
e=20
passivi e nella titolarit=E0 del patrimonio dell'Universit=E0. Al fondo =
di dotazione=20
delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia =
del=20
demanio, la propriet=E0 dei beni immobili gi=E0 in uso alle Universit=E0 =

trasformate.</P>
<P>3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e =
tutte le=20
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.</P>
<P>4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono =
i=20
propri scopi secondo le modalit=E0 consentite dalla loro natura =
giuridica e=20
operano nel rispetto dei principi di economicit=E0 della gestione. Non =
e' ammessa=20
in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali =
proventi,=20
rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivit=E0 =
previste dagli=20
statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al=20
perseguimento degli scopi delle medesime.</P>
<P>5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalit=E0 a favore =
delle=20
fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da =
diritti=20
dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal =
reddito del=20
soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione =
a favore=20
delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.</P>
<P>6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati =
lo=20
statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilit=E0 delle =
fondazioni=20
universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro=20
dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca, di concerto con il =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze. Lo statuto pu=F2 prevedere l'ingresso =
nella=20
fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.</P>
<P>7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per=20
l'amministrazione, la finanza e la contabilit=E0, anche in deroga alle =
norme=20
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo =
restando il=20
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.</P>
<P>8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, =
organizzativa e=20
contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente =
articolo.</P>
<P>9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie =
assicura=20
l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicit=E0 =
annuale.=20
Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, =
costituisce=20
elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entit=E0 dei =
finanziamenti privati=20
di ciascuna fondazione.</P>
<P>10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal =
Ministro=20
dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca di concerto con il =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni=20
universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle =
Amministrazioni=20
vigilanti.</P>
<P>11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni =
universitarie=20
secondo le modalit=E0 previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e =
riferisce=20
annualmente al Parlamento.</P>
<P>12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta =
gestione=20
della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione =
o di=20
rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della =
ricerca=20
nomina un Commissario straordinario, <EM>senza nuovi o maggiori oneri a =
carico=20
della finanza pubblica</EM>, con il compito di salvaguardare la corretta =

gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina =
dei=20
nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo=20
statuto.</P>
<P>13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, =
al=20
personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il=20
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore =
<EM>del=20
presente decreto</EM>.</P>
<P>14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le=20
disposizioni vigenti per le Universit=E0 statali in quanto compatibili =
con il=20
presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni =
medesime. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 17.<BR><EM>Progetti di ricerca di =
eccellenza</EM></P>
<P>1. Al fine di una pi=F9 efficiente allocazione delle risorse =
pubbliche volte al=20
sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed=20
innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle =
finalit=E0=20
originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche =
rese=20
disponibili, a decorrere dal 1=B0 luglio 2008 la Fondazione IRI e' =
soppressa.</P>
<P>2. A decorrere dal 1=B0 luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni =
altro=20
rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad =
eccezione di=20
quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto =
Italiano di=20
Tecnologia.</P>
<P>3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta =

l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI =
ad una=20
societ=E0 totalitariamente controllata dallo Stato che ne curer=E0 la =
conservazione.=20
Con il medesimo decreto potr=E0 essere altres=EC disposta la successione =
di detta=20
societ=E0 in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione =
IRI alla=20
data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici =
attivi o=20
passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalit=E0 o =
l'organizzazione=20
della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.</P>
<P>4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di =
Tecnologia ai=20
sensi del <EM>comma 3</EM> sono destinate al finanziamento di programmi =
per la=20
ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio =
nazionale, di=20
progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di =
una=20
rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso =
primari=20
centri di ricerca pubblici e privati.</P>
<P>5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provveder=E0 agli =
adempimenti=20
di cui all'articolo 20 delle disposizioni <EM>per l'attuazione del =
codice civile=20
e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. =
318</EM>.=20
</P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo VI <BR></EM>Liberalizzazioni e deregolazione =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 18.<BR><EM>Reclutamento del personale delle =
societ=E0=20
pubbliche </EM></P>
<P>1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo <EM>alla data di=20
entrata</EM> in vigore della legge di conversione del presente =
decreto-legge, le=20
societ=E0 che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione =
pubblica=20
adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalit=E0 per il =
reclutamento del=20
personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei =
principi di cui=20
al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo <EM>30 marzo 2001, =
n.=20
165</EM>.</P>
<P>2. Le altre societ=E0 a partecipazione pubblica totale o di controllo =
adottano,=20
con propri provvedimenti, criteri e modalit=E0 per il reclutamento del =
personale e=20
per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di=20
derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicit=E0 e =
imparzialit=E0.</P>
<P>3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle =
societ=E0=20
quotate su mercati regolamentati. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 19.<BR><EM>Abolizione dei limiti al cumulo tra =
pensione e=20
redditi di lavor</EM>o </P>
<P>1. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2009 le pensioni dirette di =
anzianit=E0 a carico=20
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed =
esclusive=20
della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro =
autonomo e=20
dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del =
presente=20
comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e =
dipendente=20
le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata =

rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico=20
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed =
esclusive=20
della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, =
comma 26,=20
della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia =
maturato i=20
requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, =
n. 243=20
e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle =

decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della =
predetta=20
legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo =
periodo=20
del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con =
il=20
sistema contributivo:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> sono interamente =

cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di=20
vecchiaia anticipate liquidate con anzianit=E0 contributiva pari o =
superiore a 40=20
anni;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> sono interamente cumulabili con =
i=20
redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia =
liquidate a=20
soggetti con et=E0 pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni =
per le=20
donne.</P>
<P>2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, =
sono=20
soppressi.</P>
<P>3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto =
del=20
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 20.<BR><EM>Disposizioni in materia =
contributiva</EM></P>
<P>1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. =
138, si=20
interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per =
legge o=20
per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento =
economico di=20
malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della =
previdenza=20
sociale dall'erogazione della predetta indennit=E0, non sono tenuti al =
versamento=20
della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite =
alla=20
gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque =
versate per i=20
periodi anteriori alla data del 1=B0 gennaio 2009.</P>
<P>2. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli =
enti=20
pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute =
a=20
versare, secondo la normativa vigente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> =
la=20
contribuzione per maternit=E0;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> la =
contribuzione=20
per malattia per gli operai.</P>
<P>3. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2009 <EM>la lettera a) del comma 2=20
dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita dalla =

seguente:</EM> =AB<EM>a)</EM> al versamento di un contributo nella =
misura dello=20
0,30 per cento delle retribuzioni che costituiscono imponibile=20
contributivo.=BB.</P>
<P>4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del =
regio=20
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, <EM>convertito, con =
modificazioni, dalla=20
legge 6 aprile 1936, n. 1155</EM>.</P>
<P>5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 =
aprile=20
1957, n. 818, sono soppresse le parole: =ABdell'articolo 40, n. 2, del =
regio=20
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e=BB.</P>
<P>6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si =
applica con=20
effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1=B0 gennaio 2009.</P>
<P>7. A decorrere dalla data di entrata in vigore <EM>del presente =
decreto</EM>,=20
nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e =
assistenza=20
sociale, a fronte di una pluralit=E0 di domande <EM>o di azioni =
esecutive</EM> che=20
<EM>frazionano</EM> un credito relativo al medesimo rapporto, =
comprensivo delle=20
somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni =
altro=20
accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi =

dell'articolo 151 delle disposizioni <EM>per l'attuazione del codice di=20
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 =
dicembre=20
1941, n. 1368</EM>.</P>
<P>8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, =
<EM>l'improcedibilit=E0=20
delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche =
d'ufficio,=20
in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice =
dichiara la=20
nullit=E0 dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione =
di pi=F9=20
azioni esecutive in violazione del comma 7</EM>.</P>
<P>9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata=20
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, <EM>sospende =
il=20
giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gi=E0 =
formatisi</EM> e=20
fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione <EM>a pena =
di=20
improcedibilit=E0 della domanda</EM>.</P>
<P>10. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui =
all'articolo 3,=20
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi =
diritto a=20
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, =
<EM>per=20
almeno dieci anni</EM> nel territorio nazionale.</P>
<P>11. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2009, al primo comma dell'articolo =
43 del=20
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la =
parola:=20
=ABregionali=BB sono soppresse le seguenti parole: =ABe =
provinciali=BB.</P>
<P>12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore <EM>del presente=20
decreto</EM> l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a =
disposizione=20
dei Comuni modalit=E0 telematiche di trasmissione per le comunicazioni =
relative ai=20
decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi =
obbligatoriamente entro=20
due giorni dalla data dell'evento.</P>
<P>13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il =
responsabile=20
del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno=20
erariale.</P>
<P>14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 =
dicembre=20
2002, n. 289 e' soppresso. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 21.<BR><EM>Modifiche alla disciplina del =
contratto di=20
lavoro a tempo determinato</EM></P>
<P>1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, =
n. 368,=20
dopo le parole =ABtecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo=BB =
<EM>sono=20
aggiunte le seguenti:</EM> =AB, anche se riferibili alla ordinaria =
attivit=E0 del=20
datore di lavoro=BB.</P>
<P><EM>1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre =
2001, n.=20
368, e' inserito il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 4-bis. =
(Disposizione=20
transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in =
materia di=20
apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli =
giudizi in=20
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e =
fatte salve=20
le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle =
disposizioni di=20
cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a=20
indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennit=E0 di importo =
compreso tra un=20
minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilit=E0 dell'ultima retribuzione =
globale di=20
fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 =
luglio=20
1966, n. 604, e successive modificazioni</EM>.=BB.</P>
<P>2. All'articolo 5, comma 4-<EM>bis</EM> del decreto legislativo 6 =
settembre=20
2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 =
dicembre=20
2007, n. 247, dopo le parole =ABferma restando la disciplina della =
successione di=20
contratti di cui ai commi precedenti=BB <EM>sono inserite le =
seguenti:</EM> =ABe=20
fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a =
livello=20
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali=20
comparativamente pi=F9 rappresentative sul piano nazionale=BB.</P>
<P>3. All'articolo 5, comma 4-<EM>quater</EM> del decreto legislativo 6=20
settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della =
legge=20
24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole =ABha diritto di precedenza=BB =
<EM>sono=20
inserite le seguenti:</EM> =AB, fatte salve diverse disposizioni di =
contratti=20
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con =
le=20
organizzazioni sindacali comparativamente pi=F9 rappresentative sul =
piano=20
nazionale,=BB.</P>
<P>4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto, il=20
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad =
una=20
verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di =
lavoro=20
comparativamente pi=F9 rappresentative sul piano nazionale, degli =
effetti delle=20
disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al =
Parlamento=20
entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 22.<BR><EM>Modifiche alla disciplina dei =
contratti=20
occasionali di tipo accessorio</EM></P>
<P>1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, =
n. 276,=20
e' sostituito dal seguente: <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB1. Per prestazioni =
di lavoro=20
accessorio si intendono attivit=E0 lavorative di natura occasionale rese =

nell'ambito: <EM>a)</EM> di lavori domestici; <EM>b)</EM> di lavori di=20
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e =
monumenti;=20
<EM>c)</EM> dell'insegnamento privato supplementare; <EM>d)</EM> di=20
manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di =
emergenza o di=20
solidariet=E0; <EM>e)</EM> dei periodi di vacanza da parte di giovani =
con meno di=20
25 anni di et=E0, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso =
l'universit=E0 o=20
un istituto scolastico di ogni ordine e grado; <EM>f)</EM> di attivit=E0 =
agricole=20
di carattere stagionale <EM>effettuate da pensionati e da giovani di cui =
alla=20
lettera e) ovvero delle attivit=E0 agricole svolte a favore dei soggetti =
di cui=20
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 =
ottobre=20
1972, n. 633</EM>;&nbsp; <EM>g)</EM> dell'impresa familiare di cui =
all'articolo=20
230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai =
servizi;=20
<EM>h)</EM> della consegna porta a porta e della vendita ambulante di =
stampa=20
quotidiana e periodica=BB.</P>
<P>2. All'articolo 72 comma 4-<EM>bis</EM> <EM>del decreto legislativo =
10=20
settembre 2003, n. 276</EM>, le parole =ABlettera <EM>e-bis)</EM>=BB =
sono sostituite=20
dalle seguenti: =ABlettera <EM>g)</EM>=BB.</P>
<P>3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, =
n. 276,=20
e' sostituito dal seguente: =AB5. Il Ministro del lavoro, della salute e =
delle=20
politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del =
servizio e=20
regolamenta i criteri e le modalit=E0 per il versamento dei contributi =
di cui al=20
comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In =
attesa del=20
decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati =
nell'I.N.P.S.=20
e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, =
<EM>lettere a) e=20
c)</EM> e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto=BB.</P>
<P>4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato=20
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 23.<BR><EM>Modifiche alla disciplina del =
contratto di=20
apprendistato</EM></P>
<P>1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre =
2003, n.=20
276 le parole da =ABinferiore a due anni e superiore a sei=BB sono =
sostituite con=20
=ABsuperiore a sei anni=BB.</P>
<P>2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 =
e'=20
aggiunto il seguente comma: =AB5-<EM>ter</EM> In caso di formazione =
esclusivamente=20
aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i =
profili=20
formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi =
integralmente ai=20
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, =
territoriale o=20
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro =
comparativamente pi=F9=20
rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I =
contratti=20
collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione =
aziendale=20
e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalit=E0 =
di=20
erogazione della formazione, le modalit=E0 di riconoscimento della =
qualifica=20
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto=20
formativo=BB.</P>
<P>3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre =
2003, n.=20
276 dopo le parole =ABalta formazione=BB <EM>sono inserite le =
seguenti:</EM> =AB,=20
compresi i dottorati di ricerca=BB.</P>
<P>4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre =
2003, n.=20
276 dopo le parole =ABe le altre istituzioni formative=BB <EM>sono =
aggiunti i=20
seguenti periodi:</EM> =ABIn assenza di regolamentazioni regionali =
l'attivazione=20
dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni =

stipulate dai datori di lavoro con le Universit=E0 e le altre =
istituzioni=20
formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi =
stabiliti=20
all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo =
53.=BB.</P>
<P>5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono=20
abrogati:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> l'articolo 1 del decreto=20
ministeriale 7 ottobre 1999, <EM>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. =
243 del=20
15 ottobre 1999;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> l'articolo 21 e=20
l'articolo 24, <EM>commi terzo e quarto, del regolamento di cui al</EM> =
decreto=20
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. =
1668;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>c)</EM> l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 23-<EM>bis</EM>.<BR>Servizi pubblici locali di =
rilevanza=20
economica</P>
<P><EM>1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano =
l'affidamento e la=20
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in =
applicazione=20
della disciplina comunitaria e al fine di favorire la pi=F9 ampia =
diffusione dei=20
principi di concorrenza, di libert=E0 di stabilimento e di libera =
prestazione dei=20
servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di =
servizi di=20
interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di =
tutti=20
gli utenti alla universalit=E0 ed accessibilit=E0 dei servizi pubblici =
locali ed al=20
livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, =
secondo comma,=20
lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di =
tutela=20
degli utenti, secondo i principi di sussidiariet=E0, proporzionalit=E0 e =
leale=20
cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si =
applicano a=20
tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline =
di=20
settore con esse incompatibili.</EM></P>
<P><EM>2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali =
avviene, in=20
via ordinaria, a favore di imprenditori o di societ=E0 in qualunque =
forma=20
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza =
pubblica, nel=20
rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunit=E0 europea =
e dei=20
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei =
principi=20
di economicit=E0, efficacia, imparzialit=E0, trasparenza, adeguata =
pubblicit=E0, non=20
discriminazione, parit=E0 di trattamento, mutuo riconoscimento,=20
proporzionalit=E0.</EM></P>
<P><EM>3. In deroga alle modalit=E0 di affidamento ordinario di cui al =
comma 2,=20
per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, =
sociali,=20
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, =
non=20
permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento pu=F2 =
avvenire=20
nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.</EM></P>
<P><EM>4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare =
adeguata=20
pubblicit=E0 alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato =
e=20
contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della =
predetta=20
verifica all'Autorit=E0 garante della concorrenza e del mercato e alle =
autorit=E0 di=20
regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere =
sui=20
profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione =
della=20
predetta relazione.</EM></P>
<P><EM>5. Ferma restando la propriet=E0 pubblica delle reti, la loro =
gestione pu=F2=20
essere affidata a soggetti privati.</EM></P>
<P><EM>6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una =
pluralit=E0 di=20
servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale =
scelta=20
sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata =
dell'affidamento, unica=20
per tutti i servizi, non pu=F2 essere superiore alla media calcolata =
sulla base=20
della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di =
settore.</EM></P>
<P><EM>7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive =
competenze=20
e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto =

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono=20
definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per =
i=20
diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie =
di=20
scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia=20
nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a =
domanda=20
debole nel quadro di servizi pi=F9 redditizi, garantendo il =
raggiungimento della=20
dimensione minima efficiente a livello di impianto per pi=F9 soggetti =
gestori e la=20
copertura degli obblighi di servizio universale.</EM></P>
<P><EM>8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni =
relative=20
al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse =
dall'evidenza=20
pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre =
2010, senza=20
necessit=E0 di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse =
dalla=20
cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.</EM></P>
<P><EM>9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali =
non=20
affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i =
soggetti=20
cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre =
dotazioni=20
patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivit=E0 di =
erogazione dei=20
servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero =
in ambiti=20
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivit=E0 per altri enti =
pubblici o=20
privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre =
societ=E0 che=20
siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il =
divieto di=20
cui al periodo precedente non si applica alle societ=E0 quotate in =
mercati=20
regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali =
possono=20
comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante =
procedura=20
competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio gi=E0 a loro =
affidato.=20
In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei =
servizi=20
si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.</EM></P>
<P><EM>10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le =
regioni ed=20
entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di=20
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui =

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e =
successive=20
modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, emana uno =
o pi=F9=20
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto =
1988, n.=20
400, al fine di:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) prevedere l'assoggettamento =
dei=20
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di =
stabilit=E0=20
interno e l'osservanza da parte delle societ=E0 in house e delle =
societ=E0 a=20
partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza =
pubblica per=20
l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di =
personale;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalit=E0 e di =
adeguatezza di=20
cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato =
numero di=20
residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei =
servizi=20
pubblici locali in forma associata;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) prevedere =
una netta=20
distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei =
servizi=20
pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle=20
incompatibilit=E0;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) armonizzare la nuova =
disciplina e=20
quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, =
individuando=20
le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i =
servizi=20
pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, =
energia=20
elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e)=20
disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il =
limite=20
massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione =
degli=20
affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da =
quella=20
di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo =
allineamento=20
delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo,=20
prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere =
debbano=20
cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o=20
rinnovo;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) prevedere l'applicazione del principio =
di=20
reciprocit=E0 ai fini dell'ammissione alle gare di imprese=20
estere;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) limitare, secondo criteri di =
proporzionalit=E0,=20
sussidiariet=E0 orizzontale e razionalit=E0 economica, i casi di =
gestione in regime=20
d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre =
attivit=E0=20
economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito =
locale=20
compatibili con le garanzie di universalit=E0 ed accessibilit=E0 del =
servizio=20
pubblico locale;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; h) prevedere nella disciplina =
degli=20
affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata =
degli=20
affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di =
recupero=20
degli investimenti;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; i) disciplinare, in ogni caso =
di=20
subentro, la cessione dei beni, di propriet=E0 del precedente gestore, =
necessari=20
per la prosecuzione del servizio;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; l) prevedere =
adeguati=20
strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti =
dei=20
servizi;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; m) individuare espressamente le norme =
abrogate ai=20
sensi del presente articolo.</EM></P>
<P><EM>11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento =
degli=20
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e =
successive=20
modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni =
di cui=20
al presente articolo.</EM></P>
<P><EM>12. Restano salve le procedure di affidamento gi=E0 avviate alla =
data di=20
entrata in vigore della legge di conversione del presente =
decreto</EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo VII <BR></EM>Semplificazioni </P>
<P align=3Dcenter>Art. 24.<BR><EM>Taglia-leggi</EM></P>
<P>1. A far data dal <EM>centottantesimo</EM> giorno successivo alla =
data di=20
entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le =
disposizioni=20
elencate nell'Allegato A <EM>e salva l'applicazione dei commi 14 e 15=20
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</EM>.</P>
<P><EM>1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le =
disposizioni di=20
rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse =
esclusivamente=20
alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 25.<BR><EM>Taglia-oneri amministrativi</EM></P>
<P>1. Entro sessanta giorni <EM>dalla data di entrata in vigore</EM> del =

presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica =
amministrazione e=20
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' =
approvato un=20
programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da =
obblighi=20
informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con =
l'obiettivo=20
di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per =
una=20
quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per =
la=20
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai =
sensi=20
dell'articolo 20-<EM>ter</EM> della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei =
successivi=20
accordi attuativi.</P>
<P>2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento =
della=20
funzione pubblica coordina le attivit=E0 di misurazione in raccordo con =
l'Unit=E0=20
per la semplificazione e la qualit=E0 della regolazione e le =
amministrazioni=20
interessate per materia.</P>
<P>3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica=20
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione =

normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che=20
definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate =
al=20
raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi =
programmi=20
ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilit=E0 =
amministrativa.=20
I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la =
qualit=E0=20
della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 =
gennaio=20
2006, n. 4, <EM>convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, =
n.=20
80</EM> , che assicura la coerenza generale del processo nonche' il=20
raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.</P>
<P>4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e =
l'innovazione e=20
del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le =
linee=20
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme =
di=20
verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando=20
strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti=20
interessati.</P>
<P>5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, =
congiuntamente=20
ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il =
Governo e'=20
delegato ad adottare uno o pi=F9 regolamenti ai sensi dell'articolo 17, =
comma 2,=20
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la =
pubblica=20
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione =
normativa,=20
di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli =
interventi=20
normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle =
imprese nei=20
settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. =
Tali=20
interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 =
della=20
legge 15 marzo 1997, n. 59.</P>
<P>6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le =
attivit=E0 di=20
misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle =
imprese e'=20
data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica=20
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione =
normativa e=20
dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.</P>
<P>7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani =
ministeriali=20
di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti =
responsabili.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 26.<BR>Taglia-enti</P>
<P><EM>1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica =
inferiore=20
alle 50 unit=E0, con esclusione degli ordini professionali e le loro =
federazioni,=20
delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT =
pubblicato=20
in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, =
n. 311,=20
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella =
trasmissione=20
della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con =
riferimento alle=20
leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e =
30 marzo=20
2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorit=E0 =
portuali,=20
degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo =
giorno=20
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente =
decreto,=20
ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la =
pubblica=20
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da =
emanarsi=20
entro il predetto termine. Sono, altres=EC, soppressi tutti gli enti =
pubblici non=20
economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati =
emanati=20
i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della =
legge 24=20
dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri =
vigilanti=20
comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e =
per la=20
semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del =
presente=20
comma</EM>.</P>
<P><EM>2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono =
attribuite=20
all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralit=E0 di =
amministrazioni=20
vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che =
ne e'=20
oggetto. L'amministrazione cos=EC individuata succede a titolo =
universale all'ente=20
soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le =
risorse=20
finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo=20
determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, =
non=20
possono essere rinnovati o prorogati</EM>.</P>
<P><EM>3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 =
dicembre=20
2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge =
27=20
dicembre 2006, n. 296, sono abrogati</EM>.</P>
<P><EM>4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della =
predetta legge=20
n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti =
modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
a) le parole =ABMinistro per le riforme e le innovazioni nella pubblica=20
amministrazione=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABMinistro per la =
pubblica=20
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione=20
normativa=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) le parole =ABamministrative =
pubbliche=20
statali=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABpubbliche statali o =
partecipate dallo=20
Stato, anche in forma associativa,=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) le =
parole =ABtermine=20
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente =
legge=BB sono=20
sostituite dalle seguenti: =AB31 dicembre 2008=BB.</EM></P>
<P><EM>5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. =
165, le=20
parole =ABe con il Ministro dell'economia e delle finanze=BB sono =
sostituite dalle=20
seguenti =AB, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro =
per la=20
semplificazione normativa=BB</EM>.</P>
<P><EM>6. L'Unit=E0 per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, =
comma 724,=20
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla =
data di=20
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la =
relativa=20
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva =
delle=20
risorse gi=E0 stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel =
bilancio=20
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri</EM>.</P>
<P><EM>7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei =
Ministri, su=20
proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le =

finalit=E0 e le modalit=E0 di utilizzazione delle risorse di cui al =
comma 6</EM>.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 27.<BR><EM>Taglia-carta</EM></P>
<P>1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1=B0 gennaio 2009, =
le=20
amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella =
dell'anno=20
2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra =
pubblicazione=20
prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata =
ad altre=20
amministrazioni.</P>
<P>2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a =
decorrere dal=20
1=B0 gennaio 2009, la diffusione della <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> a =
tutti i=20
soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o =
enti=20
pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo =
degli=20
abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni =
<EM>dalla=20
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente =
decreto</EM>.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 28.<BR><EM>Misure per garantire la =
razionalizzazione di=20
strutture tecniche statali</EM></P>
<P>1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e =
della tutela=20
del territorio e del mare, <EM>l'Istituto Superiore per la protezione e =
la=20
ricerca ambientale (ISPRA</EM>).</P>
<P>2. L' <EM>ISPRA</EM> svolge le funzioni, con le inerenti risorse =
finanziarie=20
strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente =
e per i=20
servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 =
del 30=20
luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la =
fauna=20
selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive =
modificazioni,=20
e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica =
applicata al=20
mare di cui all'articolo 1-<EM>bis</EM> del decreto-legge 4 dicembre =
1993, n.=20
496, <EM>convertito, con modificazioni, dalla legge</EM> 21 gennaio =
1994, n. 61,=20
i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al =
comma 5=20
del presente articolo, sono soppressi.</P>
<P>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e del=20
mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle =
finanze,=20
sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, =
che si=20
esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono =
determinati, in=20
coerenza con obiettivi di funzionalit=E0, efficienza ed economicit=E0, =
gli organi di=20
amministrazione e controllo, la sede, le modalit=E0 di costituzione e di =

funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei =
programmi per=20
l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto =
collettivo=20
nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa =

vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse <EM>dell'ISPRA</EM>. In =
sede di=20
definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a =
regime=20
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo =
degli=20
enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle =
funzioni=20
amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni =
organizzative=20
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e =
logistiche.</P>
<P>4. La denominazione =AB<EM>Istituto superiore per la protezione e la =
ricerca=20
ambientale (ISPRA)</EM>=BB sostituisce, ad ogni effetto e ovunque =
presente, le=20
denominazioni: =ABAgenzia per la protezione dell'Ambiente e per i =
servizi tecnici=20
(APAT)=BB, =ABIstituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)=BB e =
=ABIstituto Centrale=20
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare =
(ICRAM)=BB.</P>
<P>5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle =
attivit=E0=20
istituzionali fino all'avvio <EM>dell'ISPRA</EM>, il Ministro =
dell'ambiente e=20
della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi =
entro=20
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, =
nomina un=20
commissario e due subcommissari.</P>
<P>6. Dall'attuazione <EM>dei commi da 1 a 5</EM>, compresa l'attivit=E0 =
dei=20
commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o =
maggiori=20
oneri a carico della finanza pubblica.</P>
<P><EM>6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la =
rappresentanza e=20
la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorit=E0=20
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e=20
speciali</EM>.</P>
<P>7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del=20
<EM>regolamento di cui al</EM> decreto del Presidente della Repubblica =
14 maggio=20
2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore =
pubblico e=20
privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui =
almeno tre=20
scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure=20
tecnico-scientifica.</P>
<P>8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata=20
qualificazione tecnico-scientifica.</P>
<P>9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare =

procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo =
da=20
adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni <EM>di cui al =
comma=20
7</EM>. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo=20
svolgimento delle attivit=E0 istituzionali <EM>e' garantito</EM> dagli =
esperti in=20
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.</P>
<P>10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto =
alla=20
programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui =
all'articolo 2 del=20
<EM>regolamento di cui al</EM> decreto del Presidente della Repubblica =
14 maggio=20
2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti =
fra=20
ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra =
giuristi=20
ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti =
fra=20
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.</P>
<P>11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del =

<EM>regolamento di cui al</EM> decreto del Presidente della Repubblica =
14 maggio=20
2007, n. 90, entro quarantacinque giorni <EM>dalla data di entrata in=20
vigore</EM> del presente decreto-legge.</P>
<P>12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni <EM>di =
cui=20
all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al</EM> decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, <EM>provvedendovi, sino =
all'adozione del=20
decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data =
di=20
entrata in vigore del presente decreto</EM>.</P>
<P>13. Dall'attuazione <EM>dei commi da 7 a 12</EM> del presente =
articolo, non=20
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 29.<BR><EM>Trattamento dei dati =
personali</EM></P>
<P>1. All'articolo 34 del <EM>codice in materia di protezione dei dati=20
personali, di cui al</EM> decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, =
dopo il=20
comma 1 e' aggiunto il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB <EM>1-bis. =
Per i=20
soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che =
trattano come=20
unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia =
dei=20
propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione =
della=20
relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a=20
carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico =
sulla=20
sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal =
titolare=20
del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al =
decreto del=20
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare =
soltanto tali=20
dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In =
relazione a=20
tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti =

finalit=E0 amministrative e contabili, in particolare presso piccole e =
medie=20
imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il =
Ministro per=20
la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da =
aggiornare=20
periodicamente, modalit=E0 semplificate di applicazione del disciplinare =
tecnico=20
di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui =
al=20
comma 1=BB.</EM></P>
<P><EM>2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il =
provvedimento=20
di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore =
della legge=20
di conversione del decreto stesso.</EM></P>
<P>4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il =
comma 2=20
e' sostituito dal seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB 2. La =
notificazione e'=20
validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del =
Garante,=20
utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire =
tutte e=20
soltanto le seguenti =
informazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>a)</EM> le coordinate identificative del titolare del trattamento e, =

eventualmente, del suo rappresentante, nonche' <EM>le modalit=E0 per =
individuare=20
il</EM> responsabile del trattamento se=20
designato;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> la =
o le=20
finalit=E0 del =
trattamento;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM>=20
c)</EM> una descrizione della o delle categorie di persone interessate e =
dei=20
dati o delle categorie di dati relativi alle=20
medesime;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> i=20
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere=20
comunicati;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> i=20
trasferimenti di dati previsti verso Paesi=20
terzi;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> una =
descrizione=20
generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle =
misure=20
adottate per garantire la sicurezza del trattamento.=BB.</P>
<P>5. Entro due mesi <EM>dalla data di entrata in vigore della legge di=20
conversione del presente decreto</EM> il Garante di cui all'articolo 153 =
del=20
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al =
comma 2=20
dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle=20
prescrizioni di cui al comma 4.</P>
<P><EM>5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto =
legislativo 30=20
giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: =ABo mediante =
regole di=20
condotta esistenti nell'ambito di societ=E0 appartenenti a un medesimo =
gruppo.=20
L'interessato pu=F2 far valere i propri diritti nel territorio dello =
Stato, in=20
base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie =

medesime=BB. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno =
2003, n.=20
196, dopo le parole: =ABMinistro per le innovazioni e le tecnologie=BB =
sono inserite=20
le seguenti: =ABe il Ministro per la semplificazione normativa</EM>=BB. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 30.<BR><EM>Semplificazione dei controlli =
amministrativi a=20
carico delle imprese soggette a certificazione</EM></P>
<P>1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualit=E0 =

rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformit=E0 a =
norme=20
tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli =
enti=20
certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori =
attivit=E0=20
amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o =
aggiornamento=20
delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivit=E0. Le verifiche dei =
competenti=20
organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente=20
l'attualit=E0 e la completezza della certificazione. <EM>Resta salvo il =
rispetto=20
della disciplina comunitaria</EM>.</P>
<P>2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio =
generale=20
di sussidiariet=E0 orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle =
prestazioni=20
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su =
tutto il=20
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera=20
<EM>m)</EM>, della Costituzione. Resta ferma la potest=E0 delle regioni =
e degli=20
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire =
livelli=20
ulteriori di tutela.</P>
<P>3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, =
della=20
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni <EM>dalla data di =
entrata in=20
vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente =
per i=20
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di=20
Bolzano</EM>, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti =
nei quali=20
trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di =
evitare=20
duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalit=E0 =
necessarie per=20
la compiuta attuazione della disposizione medesima.</P>
<P>4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto =
di=20
emanazione del regolamento di cui al comma 3. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 31.<BR><EM>Durata e rinnovo della carta =
d'identit=E0</EM></P>
<P>1. <EM>All'articolo 3</EM>, secondo comma, del testo unico delle =
leggi di=20
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e =
successive=20
modificazioni, le parole: =ABcinque anni=BB sono sostituite dalle =
seguenti: =ABdieci=20
anni=BB <EM>ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: =ABLe carte di =
identit=E0=20
rilasciate a partire dal 1=B0 gennaio 2010 devono essere munite della =
fotografia e=20
delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono</EM>.=BB.</P>
<P>2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato =
testo=20
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato =
dal comma=20
1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identit=E0 in =
corso di=20
validit=E0 alla data di entrata in vigore <EM>del presente =
decreto</EM>.</P>
<P>3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta =
d'identit=E0=20
della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il=20
novantesimo giorno antecedente la medesima data. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 32.<BR><EM>Strumenti di pagamento</EM></P>
<P>1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> =
ai commi=20
1, 5, 8, 12 e 13, le parole =AB<EM>5.000 euro</EM>=BB sono sostituite =
dalle=20
seguenti: =AB<EM>12.500 euro</EM>=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> =
l'ultimo=20
periodo del comma 10 e' <EM>soppresso</EM>.</P>
<P>2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato =
decreto=20
legislativo n. 231 del 2007.</P>
<P>3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-<EM>bis</EM> dell'articolo =
35 del=20
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla =
legge 4=20
agosto 2006, n. 248, sono abrogate. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 33.<BR><EM>Applicabilit=E0 degli studi di settore =
e elenco=20
clienti fornitori</EM></P>
<P>1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del=20
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal =
seguente:=20
=AB1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della =
legge 8=20
maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi =
al=20
periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A =
partire=20
dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella =
<EM>Gazzetta=20
Ufficiale</EM> entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale =
entrano in=20
vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' =
fissato al 31=20
dicembre=BB.</P>
<P>2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della =
legge 8=20
maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti =
governativi nella=20
materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 =
della legge=20
n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni=20
legislative successive a quelle contenute <EM>nel presente decreto</EM> =
regolino=20
la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda =
espressamente.</P>
<P>3. All'articolo 8-<EM>bis</EM> del <EM>regolamento di cui al</EM> =
decreto del=20
Presidente della Repubblica <EM>22 luglio 1998, n. 322</EM>, sono =
apportate le=20
seguenti modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> a)</EM> il comma=20
4-<EM>bis</EM> e' abrogato;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> b)</EM> <EM>al =
comma 6 le=20
parole: =ABovvero degli elenchi=BB sono soppresse e le parole =ABdegli =
stessi=BB sono=20
sostituite dalle seguenti: =ABdella stessa</EM>=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 34.<BR><EM>(Soppresso)</EM> </P>
<P align=3Dcenter>Art. 35.<BR><EM>Semplificazione della disciplina per=20
l'installazione degli impianti all'interno degli edifici</EM></P>
<P>1. Entro il <EM>31 dicembre 2008</EM> il Ministro dello sviluppo =
economico,=20
di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno =
o pi=F9=20
decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, =
volti a=20
disciplinare:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> a)</EM> il complesso delle =
disposizioni=20
in materia di attivit=E0 di installazione degli impianti all'interno =
degli edifici=20
prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di =
abitazioni ad uso=20
privato e per le imprese;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> la =
definizione di un=20
reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera <EM>a)</EM> =
con=20
l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti =
garantendo una=20
effettiva sicurezza;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> c)</EM> la revisione =
della=20
disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai =

provvedimenti previsti alle lettere <EM>a)</EM> e <EM>b)</EM> .</P>
<P>2. L'articolo 13 del <EM>regolamento di cui al</EM> decreto <EM>del =
Ministro=20
dello sviluppo economico</EM> 22 gennaio 2008, n. 37, e' =
<EM>abrogato</EM>.</P>
<P><EM>2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e =
9=20
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</EM> =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 36.<BR><EM>Class action.</EM> Sottoscrizione =
dell'atto di=20
trasferimento di partecipazioni societarie</P>
<P>1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di =
tutela=20
risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle =
pubbliche=20
amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 <EM>della legge 24 dicembre =
2007, n.=20
244</EM>, le parole =ABdecorsi centottanta giorni=BB sono =
<EM>sostituite</EM> dalle=20
seguenti: =ABdecorso un anno=BB.</P>
<P><EM>1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma =
dell'articolo 2470=20
del codice civile pu=F2 essere sottoscritto con firma digitale, nel =
rispetto della=20
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei =
documenti=20
informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del =

registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede =
sociale, a=20
cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma =
2-quater,=20
della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del=20
trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e =

dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il =
trasferimento=20
e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha =
provveduto ai=20
sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria =
applicabile agli=20
atti di cui al presente comma</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 37.<BR><EM>Certificazioni e prestazioni =
sanitarie</EM></P>
<P>1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente =
formali e=20
non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese =
e=20
consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche =
sanitarie=20
obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di =
sicurezza=20
sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e =
<EM>delle=20
politiche sociali</EM>, di concerto con il Ministro per la =
semplificazione=20
normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, <EM>ai sensi=20
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131</EM>, sono=20
individuate le disposizioni da abrogare.</P>
<P>2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni =
concernenti=20
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello =
straniero, di cui=20
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive =
modificazioni, e'=20
sostituito dal seguente: =AB2. Il presente testo unico non si applica ai =
cittadini=20
degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle =
norme di=20
attuazione dell'ordinamento comunitario=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 38.<BR><EM>Impresa in un giorno</EM></P>
<P>1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di =
cui=20
all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivit=E0 =
imprenditoriale, per il=20
soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla =
presentazione=20
della dichiarazione di inizio attivit=E0 o dalla richiesta del titolo=20
autorizzatorio.</P>
<P>2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli =
essenziali=20
delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali =
ed=20
omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialit=E0 =
delle=20
imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,=20
<EM>secondo comma, lettere m) e p)</EM> della Costituzione.</P>
<P>3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, =
della legge=20
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo =
economico e del=20
Ministro per la semplificazione normativa, <EM>sentita la Conferenza =
unificata=20
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e=20
successive modificazioni</EM>, si procede alla semplificazione e al =
riordino=20
della disciplina dello sportello unico per le attivit=E0 produttive di =
cui=20
<EM>regolamento di cui al</EM> decreto del Presidente della Repubblica =
20=20
ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti =
principi e=20
criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e =
20, comma=20
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM>=20
attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i =
soggetti=20
privati di cui alla lettera <EM>c)</EM>, <EM>e dall'articolo 9 del =
decreto-legge=20
31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 =
aprile 2007,=20
n. 40</EM>, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per =
il=20
richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti =
la sua=20
attivit=E0 produttiva e fornisce, altres=EC, una risposta unica e =
tempestiva<EM> in=20
luogo</EM> di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel=20
procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-<EM>quater</EM> =
comma=20
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a-bis) =
viene=20
assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il =
collegamento tra le=20
attivit=E0 relative alla costituzione dell'impresa di cui alla =
comunicazione unica=20
disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le =
attivit=E0=20
relative alla attivit=E0 produttiva di cui alla lettera a) del presente=20
comma;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> le disposizioni si =
applicano sia=20
per l'espletamento delle procedure e delle formalit=E0 per i prestatori =
di servizi=20
di cui alla direttiva <EM>2006/123/CE del Parlamento europeo e del =
Consiglio,=20
del 12 dicembre 2006</EM>, sia per la realizzazione e la modifica di =
impianti=20
produttivi di beni e servizi;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> =
l'attestazione=20
della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la =
realizzazione,=20
la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio =
dell'attivit=E0=20
di impresa pu=F2 essere affidata a soggetti privati accreditati =
(=ABAgenzie per le=20
imprese=BB). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti =
privati=20
rilasciano una dichiarazione di conformit=E0 che costituisce titolo =
autorizzatorio=20
per l'esercizio dell'attivit=E0. Qualora si tratti di procedimenti che =
comportino=20
attivit=E0 discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti =
privati=20
accreditati svolgono unicamente attivit=E0 istruttorie in luogo e a =
supporto dello=20
sportello unico;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d) i comuni che non hanno =
istituito=20
lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai =
requisiti di=20
cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello =
unico,=20
delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e =
agricoltura le=20
quali mettono a disposizione il portale =ABimpresa.gov=BB che assume la=20
denominazione di =ABimpresainungiorno=BB, prevedendo forme di gestione =
congiunta con=20
l'ANCI;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> l'attivit=E0 di impresa =
pu=F2 essere=20
avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione =
della=20
dichiarazione di inizio attivit=E0 allo sportello =
unico;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>f)</EM> lo sportello unico, al momento della presentazione della=20
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la=20
realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di=20
<EM>dichiarazione di inizio attivit=E0</EM>, costituisce titolo =
autorizzatorio. In=20
caso di diniego, il privato pu=F2 richiedere il ricorso alla conferenza =
di servizi=20
di cui agli articoli da 14 a 14-<EM>quinquies</EM> della legge 7 agosto =
1990, n.=20
241;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>g)</EM> per i progetti di impianto =
produttivo=20
eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti =
urbanistici, e'=20
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di =

osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di =
servizi per=20
la conclusione certa del procedimento;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>h)</EM> =
in caso=20
di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine =
previsto per=20
le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro =
competenza,=20
l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento =
prescindendo=20
dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta =
dell'avviso, il=20
responsabile del procedimento non pu=F2 essere chiamato a rispondere =
degli=20
eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi =
medesimi.</P>
<P>4. Con uno o pi=F9 regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, =
comma 2,=20
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello =
sviluppo=20
economico e del Ministro per la semplificazione normativa, <EM>e previo =
parere=20
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo =
28=20
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni</EM>, sono stabiliti i =
requisiti=20
e le modalit=E0 di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma =
3,=20
<EM>lettera c)</EM>, e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, =
eventualmente=20
anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le =
modalit=E0 per la=20
divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per =
le quali=20
e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo =
criteri=20
omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse =
discipline=20
regionali.</P>
<P>5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 <EM>del=20
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
9 marzo 2006, n. 80</EM>, predispone un piano di formazione dei =
dipendenti=20
pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema =

produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacit=E0 =
delle=20
amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente =
l'esercizio del=20
diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di =
cui al=20
presente articolo.</P>
<P>6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non =
devono=20
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 39.<BR><EM>Adempimenti di natura formale nella =
gestione dei=20
rapporti di lavoro</EM></P>
<P>1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di =
lavoro=20
domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale =
sono=20
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e=20
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. =
Per=20
ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice =
fiscale=20
e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, =
l'anzianit=E0=20
di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.</P>
<P>2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione =

relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal =
datore di=20
lavoro, <EM>compresi</EM> le somme a titolo di rimborso spese, le =
trattenute a=20
qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli =
assegni=20
per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti=20
previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di =
lavoro=20
straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico =
del lavoro=20
deve altres=EC contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, =
per ogni=20
giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore =
subordinato,=20
nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali =
assenze dal=20
lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in =
cui al=20
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera =
o a=20
periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al =
lavoro.</P>
<P>3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai =
commi 1=20
e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese=20
successivo.</P>
<P>4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali =
stabilisce,=20
con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in =
vigore del=20
presente decreto, le modalit=E0 e tempi di tenuta e conservazione del =
libro unico=20
del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.</P>
<P>5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni =
effettuate nel=20
libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui =
alla=20
legge 5 gennaio 1953, n. 4.</P>
<P>6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico =
del=20
lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria =
amministrativa da=20
500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro =
unico=20
del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a =
2.000=20
euro. I soggetti di cui all'articolo 1, <EM>quarto comma</EM>, della =
legge 11=20
gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino =
entro=20
quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la=20
documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione =
amministrativa da=20
250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia =
da 500 a=20
3000.</P>
<P>7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele=20
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti=20
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la =
sanzione=20
pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si =
riferisce a=20
pi=F9 di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La =
violazione=20
dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione pecuniaria=20
amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a pi=F9 =
di dieci=20
lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione =
per il=20
termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione =

pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle =
sanzioni=20
amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di =
vigilanza che=20
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorit=E0 =
competente a=20
ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre =
1981, n.=20
689 e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente =
competente.</P>
<P>8. Il primo periodo dell'articolo 23 del <EM>testo unico di cui =
al</EM>=20
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' =
sostituito=20
dal seguente: =ABSe ai lavori sono addette le persone indicate =
dall'articolo 4,=20
<EM>primo comma</EM>, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche =
artigiano,=20
qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione =
del=20
rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-<EM>bis</EM> comma 2, del =
decreto-legge=20
1=B0 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 =
novembre=20
1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via =
telematica o=20
a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima =
dell'inizio=20
dell'attivit=E0 lavorativa, indicando altres=EC il trattamento =
retributivo ove=20
previsto=BB.</P>
<P>9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti =
modifiche:=20
<EM>a)</EM> nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; <EM>b)</EM> =
nell'articolo=20
3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal =
seguente:=20
=ABIl datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della =
propria=20
azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo =
domicilio dei=20
lavoratori esterni alla unit=E0 produttiva, nonche' la misura della =
retribuzione=20
nel libro unico del lavoro=BB; <EM>c)</EM> nell'articolo 10, i commi da =
2 a 4 sono=20
abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: =ABPer ciascun =
lavoratore a=20
domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le =
ore di=20
consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la =

specificazione della quantit=E0 e della qualit=E0 di esso=BB; =
<EM>d)</EM>=20
nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate =
le=20
parole =ABe 10, primo comma=BB, al comma 4 sono abrogate le parole =AB3, =
quinto e=20
sesto comma, e 10, secondo e quarto comma=BB.</P>
<P>10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono=20
<EM>abrogati</EM>, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui =
al comma=20
4:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> l'articolo 134 del <EM>regolamento =
di cui=20
al</EM> regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>b)</EM>=20
l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =

<EM>c)</EM> gli articoli 39 e 41 <EM>del testo unico di cui al</EM> =
decreto del=20
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. =
797;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>d)</EM> il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre =
1963, n.=20
2053;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> e)</EM> gli articoli 20, 21, 25 e 26 del =

<EM>testo unico di cui al</EM> decreto del Presidente della Repubblica =
30 giugno=20
1965, n. 1124;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> l'articolo 42 della =
legge 30=20
aprile 1969, n. 153;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>g)</EM> la legge 8 =
gennaio 1979,=20
n. 8;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> h)</EM> il&nbsp; <EM>regolamento di cui =
al</EM>=20
decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n.=20
179;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>i)</EM> l'articolo 9-<EM>quater</EM> del=20
decreto-legge 1=B0 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, =
<EM>dalla=20
legge</EM> 28 novembre 1996, n. 608;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>j)</EM> =
il comma=20
1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. =
296;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>k)</EM> il decreto ministeriale 30 ottobre 2002,&nbsp; =
<EM>pubblicato nella=20
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre =
2002</EM>;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>l)</EM> la legge 17 ottobre 2007, n. 188;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>m)</EM>=20
i commi 32, lettera <EM>d)</EM> , 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo =
1 della=20
legge 24 dicembre 2007, n. 247;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>n)</EM> i =
commi 1173 e=20
1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</P>
<P>11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano =
applicazione=20
gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo =
10=20
settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni.</P>
<P>12. Alla lettera <EM>h)</EM> dell'articolo 55, comma 4, del decreto=20
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole =ABdegli articoli 18, comma =
1, lettera=20
<EM>u)</EM>=BB sono soppresse. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 40.<BR><EM>Tenuta dei documenti di lavoro ed =
altri=20
adempimenti formali</EM></P>
<P>1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito dal =

seguente: =AB <EM>Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro)</EM>. =
- 1. Per=20
lo svolgimento della attivit=E0 di cui all'articolo 2 i documenti dei =
datori di=20
lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro =
o degli=20
altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro =
che=20
intendono avvalersi di questa facolt=E0 devono comunicare =
preventivamente alla=20
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le =
generalit=E0 del=20
soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove =
sono=20
reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri =
professionisti=20
di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non =
ottemperino=20
entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la=20
documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria=20
amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione =
e' data=20
informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine =
professionale di=20
appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti =
disciplinari=BB.</P>
<P>2. All'articolo 4-<EM>bis</EM> del decreto legislativo 21 aprile =
2000, n.=20
181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre =
2002, n.=20
297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: =AB2. All'atto della =
assunzione, prima=20
dell'inizio della attivit=E0 di lavoro, i datori di lavoro pubblici e =
privati,=20
sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di=20
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-<EM>bis</EM> =
comma 2,=20
del decreto-legge 1=B0 ottobre 1996, n. 510, convertito, con =
modificazioni,=20
<EM>dalla legge</EM> 28 novembre 1996, n. 608, e successive =
modificazioni,=20
adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto =
legislativo 26=20
maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il =
datore di=20
lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivit=E0 =
lavorativa,=20
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le=20
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La =

presente disposizione non si applica per il personale di cui =
all'articolo 3 del=20
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165=BB.</P>
<P>3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 =
sono=20
apportate le seguenti modifiche: <EM>a)</EM> al comma 2 <EM>sono =
soppresse</EM>=20
le parole =ABI registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine =
del=20
relativo periodo=BB; <EM>b)</EM> il comma 3 e' sostituito dal seguente: =
=ABGli=20
obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le =
relative=20
scritturazioni nel libro unico del lavoro=BB.</P>
<P>4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' =
sostituito=20
dal seguente: =AB6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle =

disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via =
telematica agli=20
uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero =

complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei =
lavoratori=20
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i =
posti di=20
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. =
Se,=20
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella=20
situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul =
computo=20
della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il=20
prospetto. Al fine di assicurare l'unitariet=E0 e l'omogeneit=E0 del =
sistema=20
informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, =
nonche' la=20
periodicit=E0 e le modalit=E0 di trasferimento dei dati sono definiti =
con decreto=20
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di =
concerto con=20
il <EM>Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione</EM> e =
previa=20
intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli =
uffici=20
competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai =
predetti=20
documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, =
dispongono=20
la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti =
al=20
pubblico=BB.</P>
<P>5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono=20
soppresse le parole =ABnonche' apposita certificazione rilasciata dagli =
uffici=20
competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente=20
legge=BB.</P>
<P>6. Gli armatori e le societ=E0 di armamento sono tenute a comunicare, =
entro il=20
ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli =
Uffici=20
di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si =
verifica=20
l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di =
lavoro=20
relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di =
mare di=20
cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale =
marittimo non=20
iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il =
personale che a=20
vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, =
lettera=20
<EM>a)</EM> <EM>del regolamento di cui al decreto del Presidente della=20
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 41.<BR><EM>Modifiche alla disciplina in materia =
di orario=20
di lavoro</EM></P>
<P>1. All'articolo 1, comma 2, lettera <EM>e)</EM> , n. 2, del decreto=20
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole =ABe' considerato =
lavoratore=20
notturno qualsiasi lavoratore che svolga=BB, <EM>sono inserite le =
seguenti:</EM>=20
=ABper almeno tre ore=BB.</P>
<P>2. All'articolo 1, comma 2, lettera <EM>h)</EM>, del decreto =
legislativo 8=20
aprile 2003, n. 66 dopo le parole =ABpasseggeri o merci=BB, <EM>sono =
inserite le=20
seguenti:</EM> =ABsia per conto proprio che per conto di terzi=BB.</P>
<P>3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. =
66 dopo=20
le parole =ABattivit=E0 operative specificamente istituzionali=BB, =
<EM>sono aggiunte=20
le seguenti:</EM> =ABe agli addetti ai servizi di vigilanza =
privata=BB.</P>
<P>4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo =
le parole=20
=ABfrazionati durante la giornata=BB, <EM>sono aggiunte le =
seguenti:</EM> =ABo da=20
regimi di reperibilita=BB.</P>
<P>5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. =
66,=20
dopo le parole =ABdi cui all'articolo 7.=BB, sono aggiunte le parole =
=ABIl suddetto=20
periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non=20
superiore a quattordici giorni=BB.</P>
<P>6. La lettera <EM>a)</EM> dell'articolo 9, comma 2, del decreto =
legislativo 8=20
aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: =AB<EM>a)</EM> =
attivit=E0 di lavoro=20
a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa=20
usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e =
l'inizio del=20
successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale=BB.</P>
<P>7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, =
n. 66=20
e' sostituito dal seguente: =AB 1. Le disposizioni di cui agli articoli =
7, 8, 12 e=20
13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a =
livello=20
nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente pi=F9 =
rappresentative.=20
<EM>Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni</EM> =
nei=20
contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei =
contratti=20
collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni =
sindacali=20
comparativamente pi=F9 rappresentative sul piano nazionale=BB.</P>
<P>8. Il comma 3, dell'articolo 18-<EM>bis</EM> del decreto legislativo =
8 aprile=20
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: =AB3. La violazione delle =
disposizioni=20
previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'<EM>articolo 9, comma =
1</EM>, e=20
dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da =
130 a 780=20
euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui =
all'articolo=20
4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione=BB.</P>
<P>9. Il comma 4 dell'articolo 18-<EM>bis</EM> del decreto legislativo 8 =
aprile=20
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: =AB4. La violazione delle =
disposizioni=20
previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione =
amministrativa da=20
25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni =
singolo=20
periodo di 24 ore=BB.</P>
<P>10. Il comma 6 dell'articolo 18-<EM>bis</EM> del decreto legislativo =
8 aprile=20
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: =AB6. La violazione delle =
disposizioni=20
previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione =
amministrativa=20
da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a pi=F9 di cinque =
lavoratori=20
ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per pi=F9 di =
cinquanta giornate=20
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' =
ammesso=20
il pagamento della sanzione in misura ridotta=BB.</P>
<P>11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, =
n. 81 le=20
parole: =ABovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in =
materia di=20
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di =
cui agli=20
articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e =
successive=20
modificazioni, considerando le specifiche gravit=E0 di esposizione al =
rischio di=20
infortunio,=BB <EM>sono soppresse</EM>.</P>
<P>12. All'articolo 14, comma 4, lettera <EM>b)</EM> , del decreto =
legislativo 9=20
aprile 2008, n. 81 le parole: =ABdi reiterate violazioni della =
disciplina in=20
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e =
settimanale,=20
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o=BB <EM>sono=20
soppresse</EM>.</P>
<P>13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende =
del=20
Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e =
delle=20
necessit=E0 di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della =

responsabilit=E0 propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si =
applicano le=20
disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del <EM>decreto legislativo 8 =
aprile=20
2003, n. 66</EM>. La contrattazione collettiva definisce le modalit=E0 =
atte a=20
garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una =
protezione=20
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.</P>
<P>14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono =
abrogati gli=20
articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-<EM>bis</EM> comma 5, =
del=20
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 42.<BR><EM>Accesso agli elenchi dei =
contribuenti</EM></P>
<P>1. Nel rispetto del <EM>codice di cui al</EM> decreto legislativo 30 =
giugno=20
2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito =
dei=20
rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri =
Stati=20
comunitari:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> all'articolo 69 del =
decreto del=20
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le =

seguenti modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) =
il=20
comma 6 e' sostituito dal seguente: =ABGli elenchi sono depositati per =
la durata=20
di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i =
Comuni=20
interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione =
di copia=20
degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in =
materia di=20
accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti =
della=20
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa=20
normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. =
Per=20
l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.=20
648=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) dopo il comma 6 =
e'=20
aggiunto il seguente: =AB6-<EM>bis</EM> <EM>Fuori dei casi previsti dal =
comma=20
6</EM>, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi =
mezzo,=20
degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non =
costituisca=20
reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una =
somma da=20
cinquemila euro a trentamila euro. La somma pu=F2 essere aumentata sino =
al triplo=20
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del=20
contravventore=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> all'articolo =
66-<EM>bis</EM>=20
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, =
sono=20
apportate le seguenti=20
modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) nel =
primo=20
periodo del secondo comma le parole =ABe pubblicano=BB sono=20
soppresse;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) il secondo =
periodo=20
del secondo comma e' sostituito dal seguente: =ABGli elenchi sono =
depositati per=20
la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia =
presso i=20
Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e =
l'estrazione=20
di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla =
disciplina in=20
materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e =

seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, =
dalla=20
relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di =
legge.=20
Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del=20
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.=20
648=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) al quarto comma =
la parola=20
=ABpubblicano=BB e' sostituita dalle seguenti: =ABformano, per le =
finalit=E0 di cui al=20
secondo comma=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) dopo =
il quarto=20
comma e' aggiunto il seguente: =AB<EM>Fuori dei casi previsti dai commi=20
precedenti</EM>, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con =
qualsiasi=20
mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non =

costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del =
pagamento di una=20
somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma pu=F2 essere =
aumentata sino=20
al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni =
economiche del=20
contravventore.=BB.</P>
<P><EM>1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente =
agli=20
elenchi, anche gi=E0 pubblicati, concernenti i periodi d'imposta =
successivi a=20
quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di =
entrata in=20
vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti =
dagli=20
articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della =

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati =
dal comma=20
1 del presente articolo, pu=F2 essere effettuata anche mediante =
l'utilizzo delle=20
reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma =
2,=20
lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di =
cui al=20
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 43.<BR><EM>Semplificazione degli strumenti di =
attrazione=20
degli investimenti e di sviluppo d'impresa</EM></P>
<P>1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di =

progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della =
struttura=20
produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del =
Mezzogiorno, con=20
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo =
economico, sono=20
stabiliti i criteri, le condizioni e le modalit=E0 per la concessione di =

agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la=20
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale =

decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle =
finanze,=20
<EM>con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per =
quanto=20
riguarda le attivit=E0 della filiera agricola e della pesca e =
acquacoltura</EM>, e=20
con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza=20
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province =
autonome di=20
Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare =
a:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>a)</EM> individuare le attivit=E0, le iniziative, le categorie di =
imprese, il=20
valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili =
all'agevolazione, la=20
misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti =

consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione =

dell'istanza di ammissione all'agevolazione;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>b)</EM>=20
affidare, con le modalit=E0 stabilite da apposita convenzione, =
all'Agenzia=20
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa =
S.p.A. le=20
funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente =
articolo, ivi=20
comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla =
approvazione=20
della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di=20
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio =
dell'agevolazione,=20
alla partecipazione al finanziamento <EM>delle eventuali opere</EM>=20
infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento=20
privato;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> stabilire le modalit=E0 di =
cooperazione=20
con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione=20
dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento =
alla=20
programmazione e realizzazione <EM>delle eventuali opere</EM> =
infrastrutturali=20
complementari e funzionali all'investimento =
privato;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM>=20
d)</EM> disciplinare una procedura accelerata che preveda la =
possibilit=E0 per=20
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di =
impresa=20
S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di=20
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 =
agosto=20
1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti=20
all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento =
privato=20
ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e =
funzionali=20
all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di =
voto, il=20
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione =
dell'agevolazione.=20
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine =
di cui=20
all'articolo 14-<EM>ter</EM> comma 3, della citata legge n. 241 del =
1990, il=20
Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformit=E0 alla =
determinazione=20
conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione =
del=20
progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la =
normativa=20
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, =
nulla=20
osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio=20
dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni =
partecipanti,=20
o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta=20
conferenza;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> le agevolazioni di cui al =
presente=20
comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa =

comunitaria, con benefici fiscali.</P>
<P>2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite =
direttive,=20
gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al =
presente=20
articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia =
nazionale=20
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai =
sensi del=20
decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, =
sull'attuazione=20
degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli =

investimenti realizzati.</P>
<P>3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e =
funzionali di=20
cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilit=E0 =
assegnate ad=20
apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello =
sviluppo=20
economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a =
legislazione=20
vigente gi=E0 assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza =
di Piani=20
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui =

all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei =
programmi=20
previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le =

priorit=E0 ivi individuate. Con apposito decreto del <EM>Ministero dello =
sviluppo=20
economico</EM>, di concerto con il Ministero dell'economia e delle =
finanze, da=20
emanarsi entro sessanta giorni dalla data <EM>di entrata in vigore del =
presente=20
decreto</EM>, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al =
presente=20
comma per individuare la dotazione del Fondo.</P>
<P>4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al <EM>comma 3</EM>, il =
<EM>Ministero=20
dello sviluppo economico</EM> si avvale dell'Agenzia nazionale per =
l'attrazione=20
degli investimenti <EM>e lo sviluppo d'impresa S.p.A.</EM></P>
<P>5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non =
possono=20
essere pi=F9 presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli =
incentivi=20
concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di =
programma, di=20
cui all'articolo 2, comma 203, lettera <EM>e)</EM> , della legge 23 =
dicembre=20
1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle =
delibere=20
CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande=20
presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la =
disciplina=20
vigente prima <EM>della data di entrata in vigore del presente =
decreto</EM>,=20
fatta salva la possibilit=E0 per l'interessato di chiedere che la =
domanda sia=20
valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente =
articolo.</P>
<P>6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, =
217, 218 e=20
221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, =
13, 14 e=20
14-<EM>bis</EM> del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata =
in=20
vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma =
13, del=20
citato decreto-legge n. 35 del 2005.</P>
<P>7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati =
direttamente=20
dall'Agenzia <EM>nazionale</EM> per l'attrazione degli investimenti =
<EM>e lo=20
sviluppo d'impresa S.p.A.</EM>, si pu=F2 provvedere, previa definizione =
nella=20
convenzione di cui al comma 1, lettera <EM>b)</EM>, a valere sulle =
risorse=20
finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le =
modalit=E0=20
di utilizzo gi=E0 previste dalla normativa vigente per le =
disponibilit=E0 giacenti=20
sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.</P>
<P><EM>7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge =
27=20
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 =
dicembre=20
2009</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 44.<BR><EM>Semplificazione e riordino delle =
procedure di=20
erogazione dei contributi all'editoria</EM></P>
<P>1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, =
comma 2,=20
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni =
dalla data=20
di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per =
la=20
semplificazione normativa, sono emanate, <EM>senza nuovi o maggiori =
oneri a=20
carico della finanza pubblica</EM> e tenuto conto delle somme =
complessivamente=20
stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che=20
costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e =
riordino=20
della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla =
legge 7=20
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo =
2001, n.=20
62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad =
esse=20
connessa, secondo i seguenti principi e criteri =
direttivi:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>a)</EM> semplificazione della documentazione necessaria per accedere =
al=20
contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque =
la prova=20
dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche'=20
l'adeguata valorizzazione dell'occupazione =
professionale;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>b)</EM> semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, =
che=20
garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che =
il=20
contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno =
successivo a=20
quello di riferimento;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b-bis) mantenimento del =
diritto=20
all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla =
legge=20
14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli =
altri=20
aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto =
attivit=E0=20
di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250</EM>. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 45.<BR><EM>Soppressione del Servizio consultivo =
ed=20
ispettivo tributario e della </EM>Commissione tecnica per la finanza=20
pubblica.</P>
<P>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, =
il=20
Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla =
medesima data,=20
le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo e' =

restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del =

Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle =
finanze=20
di tale Ministero.</P>
<P>2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate =
tutte le=20
disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in=20
particolare:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> gli articoli 9, 10, 11, =
12 della=20
legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive=20
modificazioni;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> b)</EM> l'articolo 22 del =
regolamento=20
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.=20
107;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> c)</EM> gli articoli 2, comma 1, lettera=20
<EM>d)</EM> , e 3, comma 1, lettere <EM>d)</EM> ed <EM>e)</EM> , =
limitatamente=20
al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n.=20
173;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> d)</EM> gli articoli 4, comma 1, lettera=20
<EM>c)</EM>, e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente =
della=20
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> gli =

articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente =
della=20
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.</P>
<P>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,=20
l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre =
2006,=20
n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e =
479 del=20
medesimo articolo. Le risorse <EM>rivenienti</EM> dall'abrogazione del =
comma 477=20
sono <EM>iscritte</EM> in un apposito fondo dello stato di previsione =
del=20
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro =
dell'economia=20
e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi =
e=20
funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si =
provvede=20
anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle =
attivit=E0 di cui=20
al comma 480 del medesimo articolo 1. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo VIII <BR></EM>Piano industriale della =
pubblica=20
amministrazione </P>
<P align=3Dcenter>Art. 46.<BR><EM>Riduzione delle collaborazioni e =
consulenze=20
nella pubblica amministrazione</EM></P>
<P>1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, =
n. 165,=20
come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, =
<EM>con=20
modificazioni</EM>, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo =
dall'articolo=20
3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cos=EC sostituito: =
=AB6. Per=20
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le=20
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con =
contratti=20
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, =
ad=20
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche =
universitaria, in=20
presenza dei seguenti presupposti di =
legittimit=E0:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM>=20
a)</EM> l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze=20
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi =
e=20
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le =
esigenze di=20
funzionalit=E0 dell'amministrazione conferente;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>b)</EM>=20
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilit=E0 =
oggettiva=20
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo =
interno;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>c)</EM> la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente=20
qualificata;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> d)</EM> devono essere =
preventivamente=20
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. </P>
<P>Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione =
universitaria in=20
caso di stipulazione di contratti d'opera per attivit=E0 che debbano =
essere svolte=20
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino =
nel campo=20
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando =
la=20
necessit=E0 di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso =
a=20
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento =
di=20
funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori =
subordinati e'=20
causa di responsabilit=E0 amministrativa per il dirigente che ha =
stipulato i=20
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del =
decreto-legge 12=20
luglio 2004, n. 168, <EM>convertito, con modificazioni, dalla legge 30 =
luglio=20
2004, n. 191, e' soppresso</EM>.=BB.</P>
<P>2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' =
cos=EC=20
sostituito: =ABGli enti locali possono stipulare contratti di =
collaborazione=20
autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con =
riferimento=20
alle attivit=E0 istituzionali stabilite dalla legge o previste nel =
programma=20
approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto=20
legislativo 18 agosto 2000, n. 267=BB.</P>
<P>3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' =
cos=EC=20
sostituito: =ABCon il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto =
legislativo=20
18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformit=E0 a quanto stabilito =
dalle=20
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalit=E0 per =
l'affidamento di=20
incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le =
tipologie di=20
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate=20
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilit=E0 erariale. =
Il limite=20
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel =

bilancio preventivo <EM>degli enti territoriali</EM>.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 46-<EM>bis</EM>.<BR>Revisione dei distacchi, =
delle=20
aspettative e dei permessi sindacali</P>
<P><EM>1. Al fine di valorizzare le professionalit=E0 interne alle =
amministrazioni=20
e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la =
pubblica=20
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla =
data di=20
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' =
disposta=20
una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle =
aspettative e=20
dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di =
cui al=20
presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle =
amministrazioni=20
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del =
bilancio=20
dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non =
si=20
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o =
delle=20
province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario =
nazionale. Le=20
somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un =
apposito fondo=20
di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica =
amministrazione e=20
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia =
e delle=20
finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della=20
contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo =
67,=20
comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione=20
dell'articolo 67, comma 2</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 47.<BR><EM>Controlli su incompatibilit=E0, cumulo =
di impieghi=20
e incarichi</EM></P>
<P>1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo =
2001,=20
n. 165 e' aggiunto il seguente: =AB16-<EM>bis</EM> La Presidenza del =
Consiglio dei=20
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pu=F2 disporre =
verifiche del=20
rispetto della disciplina delle incompatibilit=E0 di cui al presente =
articolo e di=20
cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, =
n. 662,=20
per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo=20
quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle =
diverse=20
amministrazioni, avvalendosi, altres=EC, della Guardia di Finanza e =
collabora con=20
il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento =
della=20
violazione di cui al comma 9.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 48.<BR><EM>Risparmio energetico</EM></P>
<P>1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma =
1,=20
lettera&nbsp; <EM>z)</EM>, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 =
sono=20
tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei =
relativi=20
servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o =
comunque a=20
prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.</P>
<P>2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento =
delle=20
spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 49.<BR><EM>Lavoro flessibile nelle pubbliche=20
amministrazioni</EM></P>
<P>1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' =
sostituito=20
dal seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 36 <EM>(Utilizzo di =
contratti di=20
lavoro flessibile)</EM>. - 1. Per le esigenze connesse con il proprio =
fabbisogno=20
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con =
contratti di=20
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di =
reclutamento=20
previste dall'articolo 35. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. =
Per=20
rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni =
pubbliche=20
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di =
impiego=20
del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di =
lavoro=20
subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento =
vigenti.=20
Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla =
individuazione=20
delle necessit=E0 organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle =
vigenti=20
disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a=20
disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei =

contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della =

somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal =
decreto=20
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge =
30=20
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 =
dicembre=20
1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, =

convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal =
decreto=20
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la =
somministrazione di=20
lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della =
relativa=20
disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di =
personale=20
utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro =
per=20
l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
3. Al=20
fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le =
amministrazioni,=20
nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di =
imparzialit=E0 e=20
trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore =
con pi=F9=20
tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio =
nell'arco=20
dell'ultimo quinquennio.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Le amministrazioni =
pubbliche=20
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento =
della=20
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - =
Dipartimento=20
della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti =
l'utilizzo dei=20
lavoratori socialmente utili.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. In ogni caso, la=20
violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o =
l'impiego di=20
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non pu=F2 =
comportare la=20
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime =

pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilit=E0 e =
sanzione. Il=20
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante =
dalla=20
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le=20
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale =
titolo nei=20
confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a =
dolo o=20
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni =
del=20
presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del =
presente=20
decreto. Di tali violazioni si terr=E0 conto in sede di valutazione =
dell'operato=20
del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio =
1999,=20
n. 286.=BB. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo IX <BR></EM>Giustizia </P>
<P align=3Dcenter>Art. 50.<BR><EM>Cancellazione della causa dal =
ruolo</EM></P>
<P>1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' =

sostituito dal seguente: =ABSe nessuna delle parti compare alla prima =
udienza, il=20
giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere d=E0 =
comunicazione alle=20
parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il =
giudice=20
ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del =

processo.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 51.<BR><EM>Comunicazioni e notificazioni per via=20
telematica</EM></P>
<P>1. A decorrere dalla data fissata con uno o pi=F9 decreti del =
Ministro della=20
giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma =
dell'articolo=20
170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo =
comma=20
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra =
comunicazione al=20
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico=20
comunicato ai sensi dell'articolo 7 del <EM>regolamento di cui al</EM> =
decreto=20
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto =
della=20
normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, =
concernente la=20
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti =
informatici.</P>
<P>2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 =
sentiti=20
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i =
Consigli=20
dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della =
funzionalit=E0 dei=20
servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici =
giudiziari,=20
individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le =

disposizioni di cui al comma 1.</P>
<P>3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le =
notificazioni e=20
comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al =
consulente=20
che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo =
comma, sono=20
fatte presso la cancelleria.</P>
<P>4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le =
notificazioni e le=20
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto =
legislativo 17=20
gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice =
di=20
procedura civile.</P>
<P>5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, =

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono=20
apportate le seguenti modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> =
dopo il=20
primo comma e' aggiunto il seguente: =ABNell'albo e' indicato =
l'indirizzo=20
elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai =
sensi=20
dell'articolo 7 del <EM>regolamento di cui</EM> al decreto del =
Presidente della=20
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> =
b)</EM> il=20
quarto comma e' sostituito dal seguente: =ABA decorrere dalla data =
fissata dal=20
Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli =
dell'Ordine, gli=20
albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del=20
Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle =
regole=20
tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel =
processo=20
civile=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 52.<BR><EM>Misure urgenti per il contenimento =
delle spese=20
di giustizia</EM></P>
<P>1. <EM>Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto =
del=20
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, e' =
aggiunto=20
il seguente capo:</EM> </P>
<P align=3Dcenter>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB <EM>Capo =
VI-bis</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
Riscossione mediante ruolo</P>
<P align=3Dcenter>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. =
227-<EM>bis</EM>=20
(L).<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>Quantificazione=20
dell'importo =
dovuto</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Per la quantificazione dell'importo si applica =
la=20
disposizione di cui all'art. 211.</P>
<P align=3Dcenter>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. =
227-<EM>ter</EM>=20
(L).<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>Riscossione a =
mezzo=20
ruolo</EM></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o =
dalla=20
definitivit=E0 del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio =
procede=20
all'iscrizione a ruolo.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. L'agente della =
riscossione=20
notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare =
l'importo=20
dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento =
contenente=20
l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi =
alla=20
scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in =
mancanza=20
si proceder=E0 ad esecuzione forzata.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Se =
il ruolo e'=20
ripartito in pi=F9 rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella =
cartella di=20
pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 53.<BR><EM>Razionalizzazione del processo del=20
lavoro</EM></P>
<P>1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di procedura civile =
le=20
parole =ABdell'articolo precedente=BB sono sostituite dalle parole =
=ABdell'articolo=20
420=BB.</P>
<P>2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile e' =

sostituito dal seguente: =ABNell'udienza il giudice, esaurita la =
discussione orale=20
e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce =
il=20
giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni =
di=20
fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessit=E0 =
della=20
controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore =
a=20
sessanta giorni, per il deposito della sentenza=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 54.<BR><EM>Accelerazione del processo=20
amministrativo</EM></P>
<P>1. All'art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole =
=ABdieci=20
anni=BB sono sostituite con le seguenti: =ABcinque anni=BB.</P>
<P>2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio =
dinanzi=20
al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la =
violazione di=20
cui all'articolo 2, comma 1, <EM>della legge 24 marzo 2001, n. 89</EM>, =
non e'=20
stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 =
del=20
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.=BB.</P>
<P>3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti=20
modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> all'articolo 1, =
<EM>secondo=20
comma</EM> , le parole: =AB: le prime tre con funzioni consultive e le =
altre con=20
funzioni giurisdizionali=BB sono sostituite dalle parole: =ABcon =
funzioni consultive=20
o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, =
comma=20
28, della legge 15 maggio 1997, n. 127=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>b)</EM>=20
all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: =ABIl =
Presidente del=20
Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, =
sentito=20
il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni=20
giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di =
competenza e la=20
composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi =
dell'art.=20
5, primo comma.=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> all'articolo 5, =
primo comma,=20
le parole da =ABdal consiglio=BB sino alla parola: =
=ABgiurisdizionali.=BB sono=20
sostituite dalle seguenti parole: =ABdal Presidente del Consiglio di =
Stato,=20
sentito il Consiglio di Presidenza.=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>d)</EM>=20
all'articolo 5, comma secondo, le parole =ABin modo da assicurare in =
ogni caso la=20
presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale=BB =
sono=20
soppresse. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 55.<BR><EM>Accelerazione del contenzioso=20
tributario</EM></P>
<P>1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici=20
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria =
centrale=20
alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351, della legge 24 =
dicembre=20
2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di =
trattazione=20
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti uffici=20
depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di =
entrata=20
in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza =
del loro=20
interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale =
dichiarazione i=20
relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio =
restano a=20
carico della parte che le ha sopportate.</P>
<P>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto =
non si fa=20
luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale =
e le=20
sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con =
i=20
componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le =
predette=20
sezioni hanno sede. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 56.<BR><EM>Disposizioni transitorie</EM></P>
<P>1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come =
modificati dal=20
presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati <EM>dalla =
data della=20
sua entrata in vigore</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Capo X <BR>Privatizzazioni </P>
<P align=3Dcenter>Art. 57.<BR><EM>Servizi di cabotaggio</EM></P>
<P>1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione =
relative ai=20
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono =
all'interno=20
di una regione sono esercitati dalla regione interessata. Per le regioni =
a=20
statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene =
nel=20
rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio =
e'=20
regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli =
17 e 19=20
del decreto legislativo <EM>19 novembre 1997, n. 422, e successive=20
modificazioni</EM>, in quanto applicabili al settore.</P>
<P>2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il=20
finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo =
sono=20
altres=EC destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa =
sostenuta dalle=20
regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle =

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro =
dell'economia e=20
delle finanze, sentita la <EM>Conferenza permanente per i rapporti tra =
lo Stato,=20
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano</EM>, e' =
disposta, nei=20
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente <EM>pro =
tempore</EM>, la=20
ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruit=E0 e =
l'efficienza=20
della spesa statale, le regioni, per accedere al contributo, stipulano i =

contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche =
tariffarie sulla=20
base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la <EM>Conferenza =
permanente=20
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento =
e di=20
Bolzano</EM>.</P>
<P>3. Su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro =
centoventi=20
giorni <EM>dalla data di entrata in vigore del presente decreto</EM>, =
l'intera=20
partecipazione detenuta dalla Societ=E0 Tirrenia di Navigazione S.p.A. =
nelle=20
societ=E0 Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - =
Sardegna=20
Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima =
S.p.A.,=20
Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. e' trasferita, a titolo =
gratuito,=20
rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro =
il=20
medesimo termine, la regione Puglia e la regione Lazio possono =
richiedere il=20
trasferimento gratuito, a societ=E0 da loro interamente partecipate, del =
complesso=20
dei beni, delle attivit=E0 e delle risorse umane utilizzate =
rispettivamente dalla=20
Tirrenia di Navigazione S.p.A. e dalla Caremar S.p.A. per l'esercizio =
dei=20
collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.</P>
<P>4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 =
del=20
1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, =
anche al=20
fine di assicurare il rispetto del principio della continuit=E0 =
territoriale e la=20
domanda di mobilit=E0 dei cittadini, le regioni possono affidare =
l'esercizio di=20
servizi di cabotaggio a societ=E0 di capitale da esse interamente =
partecipate=20
secondo le modalit=E0 stabilite dal diritto comunitario.</P>
<P>5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, =
il=20
secondo periodo e' soppresso. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 58.<BR><EM>Ricognizione e valorizzazione del =
patrimonio=20
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali</EM></P>
<P>1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del =
patrimonio=20
immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun =
ente con=20
delibera dell'organo di Governo individua, <EM>redigendo apposito =
elenco</EM>,=20
sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri =
archivi e=20
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, =
non=20
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, =
suscettibili di=20
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cos=EC redatto il <EM>piano =
delle=20
alienazioni e valorizzazioni</EM> immobiliari allegato al bilancio di=20
previsione.</P>
<P>2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente =

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente =
la=20
destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di=20
approvazione del <EM>piano delle alienazioni e valorizzazioni</EM> =
costituisce=20
variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto =
relativa=20
a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformit=E0 agli =
eventuali atti=20
di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle =
regioni.=20
<EM>La verifica di conformit=E0 e' comunque richiesta e deve essere =
effettuata=20
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento =
della=20
richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come =
agricoli=20
dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che =
comportano=20
variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti =
dal=20
medesimo strumento urbanistico vigente</EM>.</P>
<P>3. <EM>Gli elenchi di cui al comma 1</EM>, da pubblicare mediante le =
forme=20
previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della =
propriet=E0,=20
in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti=20
dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi =
dell'iscrizione=20
del bene in catasto.</P>
<P>4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti =
attivit=E0=20
di trascrizione, intavolazione e voltura.</P>
<P>5. Contro l'iscrizione del bene <EM>negli elenchi di cui al comma =
1</EM>, e'=20
ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla =
pubblicazione, fermi=20
gli altri rimedi di legge.</P>
<P>6. La procedura prevista dall'articolo 3-<EM>bis</EM> del =
decreto-legge 25=20
settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 =
novembre=20
2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai =
beni=20
immobili inclusi <EM>negli elenchi di cui al comma 1</EM>. In tal caso, =
la=20
procedura prevista al comma 2 <EM>dell'articolo 3-bis del citato =
decreto-legge=20
n. 351 del 2001</EM> si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e =

l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I =
bandi=20
previsti dal comma 5 <EM>dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. =
351 del=20
2001</EM> sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da =
valorizzare.</P>
<P>7. I soggetti <EM>di cui al comma 1</EM> possono in ogni caso =
individuare=20
forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di =
salvaguardia=20
dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti =
competitivi.</P>
<P>8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti <EM>negli elenchi di =
cui al=20
comma 1</EM> possono conferire i propri beni immobili anche residenziali =
a fondi=20
comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione =
secondo le=20
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre =
2001, n.=20
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. =
410.</P>
<P>9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle =
dismissioni=20
degli immobili inclusi <EM>negli elenchi di cui al comma 1</EM>, si =
applicano le=20
disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 =
settembre 2001,=20
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. =
410.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 59.<BR><EM>Finmeccanica S.p.A.</EM></P>
<P>1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente=20
esercizio, da parte della societ=E0 Finmeccanica S.p.A., finalizzati ad =
iniziative=20
strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e'=20
autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa =
societ=E0 per=20
un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una =
quota=20
dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle =
risorse=20
derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve =
disponibili=20
da parte di societ=E0 controllate dallo Stato e che vengono versate su =
apposita=20
contabilit=E0 speciale per le finalit=E0 del presente articolo. <EM>In =
ogni caso, la=20
quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non pu=F2 =
risultare=20
inferiore al 30 per cento</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Titolo III <BR>STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA =
</P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo I <BR></EM>Bilancio dello stato </P>
<P align=3Dcenter>Art. 60.<BR><EM>Missioni di spesa e monitoraggio della =
finanza=20
pubblica</EM></P>
<P>1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione =

vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per =
gli=20
importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della =
componente=20
relativa a competenze predeterminate per legge.</P>
<P>2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di =
spesa di=20
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese =
fisse;=20
alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle =
entrate,=20
comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a =
favore=20
degli enti territoriali <EM>aventi natura obbligatoria</EM>; del fondo =
ordinario=20
delle universit=E0; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse =
destinate=20
al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone =

fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o=20
derivanti da accordi internazionali.</P>
<P><EM>3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilit=E0 con la =
legge annuale=20
di bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio=20
finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli =
effetti=20
sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un =
consolidamento=20
per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono =
essere=20
rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione =
di=20
spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese =
in=20
annualit=E0 e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di =
funzionamento e=20
spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle =
risorse=20
stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli=20
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. =
In=20
apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono =
esposte le=20
autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per =
ciascun=20
programma</EM>.</P>
<P><EM>4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfi-gurazione =
delle=20
autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il=20
miglioramento dell'economicit=E0 ed efficienza e per la individuazione =
di=20
indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma =
nelle=20
relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge =
24=20
dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 =
della=20
legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre=20
2008.</EM></P>
<P><EM>5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero =
di cui=20
al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento =
e negli=20
altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. =
468, e=20
successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al =
Parlamento dei=20
relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque =
attuate,=20
limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in =
misura=20
tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalit=E0 definite =
dalle relative=20
norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse =

finanziarie complessivamente stanziate dalla medesime leggi, con decreto =
del=20
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro =
competente.=20
Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al =
Parlamento=20
per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e =
per i=20
profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro =
quindici=20
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza =
che le=20
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i =
decreti=20
possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle =
condizioni=20
formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere =
gli=20
schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di =
informazione,=20
per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili =
finanziari,=20
che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto =
previsto dagli=20
articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, =
comma 5,=20
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive =
modificazioni, nel=20
caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da =
disposizioni=20
di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili =
di=20
carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo =
periodo=20
perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la=20
corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di =
assestamento=20
o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 =
del 1978.=20
Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con =
gli=20
altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. =
468 del=20
1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente =
all'esercizio in=20
corso</EM>.</P>
<P><EM>6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, =
n. 93,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e'=20
abrogato.</EM></P>
<P><EM>7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri =
imposti in=20
sede internazionale e del patto di stabilit=E0 e crescita, nel definire =
la=20
copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano =
prevedibili=20
specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno =
del=20
settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle=20
pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze =
fornisce i=20
relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui =
all'articolo=20
11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli =
effetti che=20
le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota =
scritta=20
negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di =
indirizzo da=20
parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione =
contenente=20
informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul =
fabbisogno e=20
sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche =
amministrazioni=20
in ciascun settore di spesa</EM>.</P>
<P>8. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 =
maggio 2008,=20
n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni =
di euro=20
per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle =
dotazioni=20
finanziarie dei programmi di spesa.&nbsp; <EM>L'autorizzazione di spesa =
di cui=20
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, =
convertito,=20
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come =
rideterminata ai=20
sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro =
per=20
l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di =
euro per=20
l'anno 2010</EM>.</P>
<P><EM>8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' =
istituito=20
un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da=20
utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero=20
stesso</EM>.</P>
<P><EM>8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante=20
corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di =
cui=20
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, =
convertito,=20
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126</EM>.</P>
<P><EM>8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, =
dopo il=20
comma 5 e' aggiunto il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB 5-bis. Al =
fine del=20
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei =
crediti e=20
dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari =
delegati, a=20
qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere=20
rendicontata annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa =
entro=20
il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei =
Ministri, al=20
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria =
generale=20
dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di =
finanza=20
pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica =
la=20
sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. =
827, e=20
successive modificazioni</EM>=BB.</P>
<P>9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad =
apportare, con=20
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</P>
<P>10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui =
all'articolo 1,=20
commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa=20
indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata =
in=20
riduzione delle relative dotazioni di bilancio.</P>
<P>11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 =
e alla=20
legge 26 febbraio 1987, n. 49, <EM>relativa</EM> all'aiuto pubblico a =
favore dei=20
Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a =
decorrere=20
dall'anno 2009.</P>
<P>12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della =
legge=20
27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di euro per l'anno =
2009.</P>
<P>13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre =
2005, n.=20
266 le parole =ABa singoli capitoli,=BB sono sostituite dalle seguenti: =
=ABai singoli=20
programmi=BB.</P>
<P>14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 =
dicembre=20
2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, =
la=20
mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile =
dell'andamento della=20
stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle=20
originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini =
della=20
responsabilit=E0 disciplinare. Ai fini della responsabilit=E0 contabile, =
il=20
funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato =
rispetto dei=20
limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata =

tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente =
tale=20
esito, nonche' <EM>delle misure</EM> occorrenti per ricondurre la spesa =
entro i=20
predetti limiti.</P>
<P>15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza=20
pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le =
amministrazioni dello=20
Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono =
assumere=20
mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della =
spesa=20
prevista da ciascuna unit=E0 previsionale di base, con esclusione delle =
spese per=20
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura=20
obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per =
interessi, poste=20
correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni =
contabili,=20
accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria,=20
annualit=E0 relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. =
La=20
violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti =
della=20
responsabilit=E0 contabile. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 61.<BR>Ulteriori misure di riduzione della spesa =
ed=20
abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di=20
assistenza specialistica</P>
<P><EM>1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta =
dalle=20
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della =

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di =
statistica=20
(ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre =
2004, n.=20
311, con esclusione delle Autorit=E0 indipendenti, per organi collegiali =
e altri=20
organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle =
predette=20
amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella =
sostenuta=20
nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con =
immediatezza, e=20
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge =
di=20
conversione del presente decreto, le neccesarie misure di adeguamento ai =
nuovi=20
limiti di spesa</EM>.</P>
<P><EM>2. Al fine di valorizzare le professionalit=E0 interne alle=20
amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e =
consulenze,=20
all'articolo 1, comma 9, della legge23 dicembre 2005, n. 266, e =
successive=20
modificazioni, sono apportate le seguenti=20
modificazioni:</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a) le parole: =ABal 40 per =
cento=BB,=20
sono sostituite dalle seguenti: =ABal 30 per =
cento=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) in=20
fine, e' aggiunto il seguente periodo: =ABNel limite di spesa stabilito =
ai sensi=20
del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed =
incarichi di=20
consulenza conferiti a pubblici dipendenti=BB.</EM></P>
<P><EM>3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a =
decorrere dal 1=B0=20
gennaio 2009</EM>.</P>
<P><EM>4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo =
2001, n.=20
165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente =
periodo:=20
=ABEntro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione =
pubblica=20
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno =
omesso=20
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei =
collaboratori=20
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di=20
consulenza=BB</EM>.</P>
<P><EM>5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche =
inserite nel=20
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come =
individuate=20
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 =
dell'articolo=20
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per =

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicit=E0 e di rappresentanza, =
per un=20
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 =
per le=20
medesime finalit=E0. La disposizione del presente comma non si applica =
alle spese=20
per convegni organizzati dalle universit=E0 e dagli enti di =
ricerca</EM>.</P>
<P><EM>6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche =
inserite nel=20
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come =
individuate=20
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 =
dell'articolo=20
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per =

sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa=20
sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalit=E0</EM>.</P>
<P><EM>7. Le societ=E0 non quotate a totale partecipazione pubblica =
ovvero=20
comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle =
disposizioni di=20
cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa =
per studi=20
e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicit=E0, =
nonche'=20
per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo =
dei=20
contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in =
applicazione=20
della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I =
soggetti che=20
esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto =
dell'approvazione=20
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo=20
corrispondente al relativo risparmio di spesa</EM>.</P>
<P><EM>8. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2009, la percentuale prevista =
dall'articolo=20
92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, =
servizi e=20
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' =
destinata=20
nella misura dello 0,5 per cento alle finalit=E0 di cui alla medesima =
disposizione=20
e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo =
dell'entrata=20
del bilancio dello Stato</EM>.</P>
<P><EM>9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico =
per=20
l'attivit=E0 di componente o di segretario del collegio arbitrale e' =
versato=20
direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto =
importo=20
e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del =
trattamento=20
economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti =
dagli=20
organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura =
dello=20
Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso =
spettante=20
al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti =
pubblici=20
di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma =
si=20
applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai =
procedimenti=20
arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della =
legge di=20
conversione del presente decreto.</EM></P>
<P><EM>10. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2009 le indennit=E0 di funzione =
ed i gettoni=20
di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi=20
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 =
agosto=20
2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una =
riduzione=20
del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 =
giugno 2008=20
per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente =
non=20
hanno rispettato il patto di stabilit=E0. Sino al 2011 e' sospesa la =
possibilit=E0=20
di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo =
unico di=20
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</EM></P>
<P><EM>11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a =
favore=20
degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo =
pari a=20
200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per =
le=20
province.</EM></P>
<P><EM>12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. =
296, sono=20
apportate le seguenti modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) nel primo =
periodo,=20
le parole: =ABall'80 per cento=BB e le parole: =ABal 70 per cento=BB =
sono=20
rispettivamente sostituite dalle seguenti: =ABal 70 per cento=BB ed =
=ABal 60 per=20
cento=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) nel secondo periodo, le parole: =ABe =
in misura=20
ragionevole e proporzionata=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABe in =
misura=20
comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al =
primo=20
periodo=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) e' aggiunto, in fine, il seguente =
periodo:=20
=ABLe disposizioni del presente comma si applicano anche alle societ=E0 =
controllate,=20
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle societ=E0 indicate =
nel primo=20
periodo del presente comma=BB</EM>.</P>
<P><EM>13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere =
dal 1=B0=20
gennaio 2009</EM>.</P>
<P><EM>14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli =
incarichi i=20
trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai =
direttori=20
sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai =
componenti=20
dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende =
ospedaliere,=20
delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e =
cura a=20
carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono =
rideterminati con=20
una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla =
data del=20
30 giugno 2008</EM>.</P>
<P><EM>15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai =
commi=20
1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province=20
autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario =
nazionale=20
ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si=20
applicano agli enti previdenziali privatizzati</EM>.</P>
<P><EM>16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, =
entro il=20
31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, =
finalizzate=20
ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli =
apparati=20
amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione =
dell'ammontare dei=20
compensi e delle indennit=E0 dei componenti degli organi rappresentativi =
e del=20
numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla =
fusione=20
delle societ=E0 partecipate, al ridimensionamento delle strutture =
organizzative ed=20
all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. =
La=20
disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale =
di=20
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri =

stabiliti dal patto di stabilit=E0 e crescita dell'Unione europea. I =
risparmi di=20
spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto =
a quelli=20
previsti dal patto di stabilit=E0 interno, concorrono alla copertura =
degli oneri=20
derivanti dall'attuazione del comma 19</EM>.</P>
<P><EM>17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori =
entrate=20
di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 =
e 16,=20
sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di =
autonomia=20
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. =
La=20
disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti =
territoriali e=20
agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e =
di=20
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del =
primo=20
periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La =
dotazione=20
finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a =
decorrere=20
dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme =
riassegnate=20
ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la =
pubblica=20
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno =
e con=20
il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al =
terzo=20
periodo pu=F2 essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e =
del soccorso=20
pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti =
stabiliti dalla=20
legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; =
un'ulteriore=20
quota pu=F2 essere destinata al finanziamento della contrattazione =
integrativa=20
delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle=20
amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. =
Le=20
somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con =
decreto=20
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze, tra le unit=E0 previsionali di base interessate. La quota del =
fondo=20
eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle =
predette=20
finalit=E0 entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di=20
bilancio</EM>.</P>
<P><EM>18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del =
Ministero=20
dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di =
euro, per la=20
realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero =
dell'interno=20
ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il=20
potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. =
Con=20
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro =
dell'economia e=20
delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del =
presente=20
comma</EM>.</P>
<P><EM>19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al =
costo=20
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli =
assistiti=20
non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo =
periodo, della=20
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta fermo quanto previsto =
dal=20
comma 21 del presente articolo</EM>.</P>
<P><EM>20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione =
del=20
comma 19:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) il livello del finanziamento del =
Servizio=20
sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui=20
all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 =
milioni=20
di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e =
2011;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)=20
le regioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) destinano, =
ciascuna=20
al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle=20
disposizioni di cui ai commi 14 e=20
16;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) adottano ulteriori =
misure=20
di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, =
dirette a=20
realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti=20
dall'attuazione del comma 19</EM>.</P>
<P><EM>21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle =
misure=20
di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 =
possono=20
decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di =
partecipazione=20
abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei=20
cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai =
fini=20
dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo =
periodo=20
del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle =
politiche=20
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, =
comunica=20
alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse =
deve=20
garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria</EM>.</P>
<P><EM>22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela =
dell'ordine=20
pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione =
delle=20
frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del =
patrimonio=20
agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma =
dei=20
carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia=20
penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad =
effettuare=20
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa =
pari a 100=20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 =
milioni=20
di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno =
2010,=20
sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per =
l'anno 2009=20
a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse =
sono=20
destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente =
dalle Forze=20
armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto =
del=20
Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo =
le=20
modalit=E0 di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre =
1997, n.=20
449, e successive modificazioni</EM>.</P>
<P><EM>23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti =
penali o=20
per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio =
1965, n.=20
575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni =
amministrative,=20
anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono =
ad un=20
unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altres=EC i proventi =
derivanti dai beni=20
confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per=20
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio =
1965, n.=20
575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. =
1423, e=20
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, =
anche di=20
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive =
modificazioni.=20
Per la gestione delle predette risorse pu=F2 essere utilizzata la =
societ=E0 di cui=20
all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con =
decreto del=20
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro =
della=20
giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni =
di=20
attuazione del presente comma</EM>.</P>
<P><EM>24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della =
giustizia e con=20
il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto =
i=20
risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del =
comma=20
23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del =
citato=20
comma 23, previa verifica di compatibilit=E0 e ammissibilit=E0 =
finanziaria delle=20
relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza =
pubblica e=20
del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi=20
istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte =
sono=20
versati all'entrata del bilancio dello Stato</EM>.</P>
<P><EM>25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della =
legge 24=20
dicembre 2007, n. 244.</EM></P>
<P><EM>26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni =
legislative=20
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica =
23=20
gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: =ABbeni mobili=BB sono =
inserite le=20
seguenti: =ABcompresi quelli=BB</EM>.</P>
<P><EM>27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre =
2005, n.=20
266, e' inserito il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB345-bis. Quota =
parte del=20
fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro =
dell'economia e=20
delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di =
cui=20
all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, =
finalizzata=20
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che =
versano in=20
condizione di maggior disagio economico.=BB.</EM> </P>
<P align=3Dcenter>Art. 62.<BR><EM>Contenimento</EM> dell'uso degli =
strumenti=20
derivati e <EM>dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali</EM> =
</P>
<P align=3Dleft><EM>01. Le norme del presente articolo costituiscono =
principi=20
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli =
articoli=20
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione</EM>.</P>
<P>1. Ai fini della tutela dell'unit=E0 economica della Repubblica e nel =
rispetto=20
dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli =
articoli 119=20
e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento =
e=20
Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di stipulare fino alla data =
di=20
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, <EM>e comunque per =
il=20
periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto</EM>, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati =
previsti=20
all'articolo 1, comma 3, <EM>del testo unico delle disposizioni in =
materia di=20
intermediazione finanziaria, di cui al </EM>decreto legislativo 24 =
febbraio=20
1998, n. 58, nonche' di ricorrere all'indebitamento attraverso =
con-tratti che=20
non prevedano modalit=E0 di rimborso mediante rate di ammortamento =
comprensive di=20
capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non pu=F2 =
essere=20
superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di =
rifinanziamento o=20
rinegoziazione ammesse dalla legge. <EM>Per gli enti di cui al presente =
comma,=20
e' esclusa la possibilit=E0 di emettere titoli obbligazionari o altre =
passivit=E0=20
con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza</EM>.</P>
<P>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca =
d'Italia e la=20
<EM>Commissione nazionale per le societ=E0 e la borsa</EM>, con =
regolamento da=20
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, =
n. 400,=20
individua la tipologia <EM>dei contratti relativi a strumenti =
finanziari</EM>=20
derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce =
i=20
criteri e le condizioni per la conclusione delle relative =
operazioni.</P>
<P>3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento =
delle=20
regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali =
che non=20
siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.</P>
<P><EM>3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 =
dicembre=20
2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: =ABcessioni di =
crediti=20
vantati verso altre amministrazioni pubbliche=BB sono aggiunte le =
seguenti:=20
=ABnonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio =

statistico delle Comunit=E0 europee (EUROSTAT), l'eventuale premio =
incassato al=20
momento del perfezionamento delle operazioni derivate=BB</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 63.<BR><EM>Esigenze prioritarie</EM></P>
<P>1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della =
legge=20
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno =
2008,=20
per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni =
internazionali=20
di pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello =
stato di=20
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.</P>
<P>2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera<EM> =
a)</EM> ,=20
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente =
all'anno=20
2008.</P>
<P>3. In relazione alle necessit=E0 connesse alle spese di funzionamento =
delle=20
istituzioni scolastiche il =ABFondo per il funzionamento delle =
istituzioni=20
scolastiche=BB di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre =
2006, n.=20
296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del =
Ministero=20
della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 =
milioni per=20
l'anno 2008.</P>
<P>4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato =
S.p.a. e'=20
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto =
del=20
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro =
delle=20
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data =
di=20
entrata in vigore del presente decreto, e' definita la destinazione del=20
contributo.</P>
<P>5. Per far fronte alle obbligazioni gi=E0 assunte per la =
realizzazione di=20
interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi =
pregressi,=20
a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Societ=E0 =
ANAS S.p.A.=20
e' autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le =
disponibilit=E0 giacenti=20
sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 =
dicembre=20
2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il =
fabbisogno=20
correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e =
per l'anno=20
2009.</P>
<P>6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del=20
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' =
incrementata di=20
euro 700 milioni per l'anno 2009.</P>
<P>7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della =
legge 8=20
novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche =
sociali,=20
come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, =
e'=20
integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.</P>
<P>8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia =
e delle=20
finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria =
di=20
<EM>900 milioni</EM> di euro per l'anno 2009 e <EM>500 milioni a =
decorrere=20
dall'anno 2010</EM>, per il finanziamento, con appositi provvedimenti =
normativi,=20
delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a =
legislazione=20
vigente.</P>
<P>9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 =
dicembre 2004,=20
n. 311, le parole =ABquadriennio 2005-2008=BB sono sostituite dalle =
seguenti:=20
=ABperiodo 2005-2011=BB.</P>
<P><EM>9-bis Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui =
all'articolo=20
1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 =
milioni=20
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010</EM>.</P>
<P>10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico =
del=20
bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli =
adeguamenti=20
retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per =
l'attuazione=20
delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali =
di=20
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 =

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 =
dicembre=20
2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per =
l'anno 2008,=20
<EM>di 2.340 milioni</EM> di euro <EM>per gli anni 2009 e 2010 e di =
2.310=20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' =
altres=EC=20
incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota =
delle=20
maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli =
articoli 81=20
e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per =
l'anno=20
2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per =
l'anno=20
2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a =
decorrere=20
dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di =
politica=20
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 =
novembre 2004,=20
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. =
307, e'=20
ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di =
430=20
milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011</EM>.</P>
<P>11. (<EM>Soppresso</EM>).</P>
<P>12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri=20
economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero =
delle=20
infrastrutture e <EM>dei</EM> trasporti, il Fondo per la promozione e il =

sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione =
di 113=20
milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 =
e di 110=20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni =
successivi, al=20
finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, =
lettera=20
<EM>f)</EM>, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive =
modificazioni. Le=20
risorse del Fondo sono destinate alle finalit=E0 di cui all'articolo 1, =
comma=20
1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma =
306=20
<EM>dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244</EM>, e di cui =
all'art.=20
9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalit=E0 =
previste=20
da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le =
modalit=E0=20
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente =
comma,=20
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e <EM>dei</EM> =

trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di =
realizzazione=20
in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi =
interventi e'=20
subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro =

realizzazione, che pu=F2 essere finanziata con le risorse di cui al =
presente=20
comma.</P>
<P>13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le =
finalit=E0 ivi=20
previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e=20
<EM>dei</EM> trasporti, d'intesa con la <EM>Conferenza unificata di cui=20
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e =
successive=20
modificazioni</EM>. In fase di prima applicazione, per il triennio =
2008-2010, le=20
risorse sono ripartite in pari misura tra le finalit=E0 previste. A =
decorrere=20
dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalit=E0 di cui al =
comma 13=20
e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di =
premialit=E0=20
che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualit=E0 nell'erogazione =
dei=20
servizi, la mobilit=E0 pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, =
comma=20
1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera <EM>d)</EM> e'=20
abrogata.</P>
<P><EM>13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati =
al=20
sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale,=20
economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni =
di euro=20
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di =
cui al=20
presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche =
agricole=20
alimentari e forestali</EM>.</P>
<P><EM>13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio =
2008, n. 93,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la =
lettera a)=20
e' abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente =
comma,=20
valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per =
ciascuno=20
degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione=20
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato=20
decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui =
all'articolo=20
60, comma 8, del presente decreto</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 63-<EM>bis</EM>.<BR><EM>Cinque per mille</EM></P>
<P>1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni =
dei=20
redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e =
delle=20
modalit=E0 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri =
20 gennaio=20
2006, pubblicato nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> n. 22 del 27 gennaio =
2006,=20
fermo quanto gi=E0 dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul =
reddito delle=20
persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa =
e'=20
destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti=20
finalit=E0:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> sostegno del volontariato =
e delle=20
altre organizzazioni non lucrative di utilit=E0 sociale di cui =
all'articolo 10 del=20
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, =
nonche'=20
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri =
nazionale,=20
regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, =
della legge=20
7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute =
che=20
operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera<EM> a)</EM> =
, del=20
citato decreto legislativo n. 460 del 1997;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> =
b)</EM>=20
finanziamento della ricerca scientifica e =
dell'universit=E0;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>c)</EM> finanziamento della ricerca =
sanitaria;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM>=20
d)</EM> sostegno delle attivit=E0 sociali svolte dal comune di residenza =
del=20
contribuente;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> sostegno alle =
associazioni=20
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma =
di=20
legge.</P>
<P>2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 =
maggio=20
1985, n. 222.</P>
<P>3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, =
entro un=20
anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e =
separato=20
rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione =
illustrativa, in=20
modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi =
attribuite.</P>
<P>4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del =
Consiglio dei=20
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e =
della=20
ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche =
sociali, di=20
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite =
le=20
modalit=E0 di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le =
modalit=E0=20
del riparto delle somme stesse nonche' le modalit=E0 e i termini del =
recupero=20
delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.</P>
<P>5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della =
legge 24=20
dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno =
2010.</P>
<P>6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di =
associazioni=20
sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille=20
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa =
adozione di=20
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le =
relative=20
modalit=E0 di attuazione, prevedendo particolari modalit=E0 di accesso =
al=20
contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione=20
dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che =
svolgono una=20
rilevante attivit=E0 di interesse sociale. </P>
<P>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo II <BR></EM>Contenimento della spesa per il =
pubblico=20
impiego </P>
<P align=3Dcenter>Art. 64.<BR><EM>Disposizioni in materia di =
organizzazione=20
scolastica</EM></P>
<P>1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di =
una=20
piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere =
dall'anno=20
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad =
incrementare,=20
gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare =
comunque=20
entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto =
ai=20
relativi standard europei <EM>tenendo anche conto delle necessit=E0 =
relative agli=20
alunni diversamente abili</EM>.</P>
<P>2. Si procede, altres=EC, alla revisione dei criteri e dei parametri =
previsti=20
per la definizione delle dotazioni organiche del personale =
amministrativo,=20
tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio =
2009-2011 una=20
riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della=20
dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per =
ciascuno=20
degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un =
terzo=20
della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto =
disposto=20
dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. =
244.</P>
<P>3. Per la realizzazione delle finalit=E0 previste dal presente =
articolo, il=20
Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca di concerto =
con il=20
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata =
di cui=20
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo =
parere=20
delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le =
conseguenze di=20
carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla =
data di=20
entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di =
interventi=20
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse =
umane e=20
strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed =
efficienza=20
al sistema scolastico.</P>
<P>4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o pi=F9 =
regolamenti da=20
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto=20
ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di =
cui al=20
comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi=20
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su =
proposta del=20
Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca di concerto =
con il=20
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata =
di cui=20
al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando =
le=20
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione =
dell'attuale=20
assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, =

attenendosi ai seguenti criteri:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM>=20
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una =
maggiore=20
flessibilit=E0 nell'impiego dei docenti;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>b)</EM>=20
ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche=20
attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi =
quadri orari,=20
con particolare riferimento agli istituti tecnici e=20
professionali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> revisione dei criteri =
vigenti=20
in materia di formazione delle classi;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> =

rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola =
primaria=20
<EM>ivi compresa la formazione professionale per il personale docente=20
interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri =
aggiuntivi a=20
carico della finanza pubblica</EM>;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> =
revisione=20
dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della =
consistenza=20
complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad =
una=20
razionalizzazione degli stessi;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> =
ridefinizione=20
dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli =
adulti,=20
ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente=20
normativa;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f-bis) definizione di criteri, =
tempi e=20
modalit=E0 per la determinazione e l'articolazione dell'azione di=20
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle =
risorse=20
disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati =
per la=20
migliore fruizione dell'offerta formativa;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; f-ter) =
nel caso=20
di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei =
piccoli=20
comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere =
specifiche=20
misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.</EM></P>
<P><EM>4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi =
di=20
razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4,=20
nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al =
decreto=20
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di =
ottimizzare le=20
risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre =
2006, n.=20
296, le parole da: =ABNel rispetto degli obiettivi di apprendimento =
generali e=20
specifici=BB sino a: =ABConferenza permanente per i rapporti tra lo =
Stato, le=20
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano=BB sono sostituite =
dalle=20
seguenti: =ABL'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di =
istruzione e=20
formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 =
ottobre=20
2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni =
ivi=20
contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione=20
professionale di cui al comma 624 del presente articolo=BB.</EM></P>
<P><EM>4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione =
per=20
l'insegnamento secondario attivate presso le universit=E0 sono sospese =
per l'anno=20
accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui =
alle=20
lettere a) ed e) del comma 4</EM>.</P>
<P>5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universit=E0 e =
della=20
ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di=20
razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta =
e=20
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi =
prefissati,=20
verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche =
contrattuali,=20
comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilit=E0 =
dirigenziale=20
previste dalla predetta normativa.</P>
<P>6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, =
della=20
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 =
del=20
presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie =
lorde di=20
spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 =
milioni di=20
euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 =
milioni=20
di euro a decorrere dall'anno 2012.</P>
<P>7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica =
in capo=20
al Ministero dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca e al =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio =
dei=20
Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione =
programmatica e=20
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di =
verifica=20
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero =
dell'istruzione,=20
dell'universit=E0 e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle =
finanze,=20
con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di =
cui al=20
presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli =

obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per =
le=20
occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta =
alcun=20
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.</P>
<P>8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di=20
risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista =
dall'articolo 1,=20
comma 621, lettera <EM>b)</EM> , della legge 27 dicembre 2006, n. =
296.</P>
<P>9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' =
destinata,=20
nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali =
stanziate=20
per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo =
professionale=20
della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, =
con=20
riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli =
importi=20
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in =
bilancio in=20
un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero=20
dell'istruzione dell'universit=E0 e della ricerca, a decorrere dall'anno =

successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, =
e=20
saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero =
dell'economia e=20
delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, =
dell'universit=E0 e=20
della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale =

conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 65.<BR><EM>Forze armate</EM></P>
<P>1. <EM>In coerenza con il</EM> processo di revisione organizzativa =
del=20
Ministero della difesa e della politica di riallocazione e =
ottimizzazione delle=20
risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente=20
operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri =
previsti=20
dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' =
dalla=20
tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, cos=EC come =
rideterminati=20
dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e =
dall'articolo=20
2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7 =
per cento=20
per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.</P>
<P>2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la =
parte=20
eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche =

parziale alle modalit=E0 ivi previste, mediante specifici piani di=20
razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri =
settori di=20
spesa.</P>
<P>3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa =
per un=20
importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. =
Al fine=20
di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di =
cui al=20
presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede =
a=20
ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di =
previsione del=20
Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze =
spettanti=20
al personale del dicastero medesimo. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 66.<BR><EM>Turn over</EM></P>
<P>1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro =
il 31=20
dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno =
di=20
personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione =
delle=20
dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal =
presente=20
decreto.</P>
<P>2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le =
parole=20
=ABper gli anni 2008 e 2009=BB sono sostituite dalle parole =ABper =
l'anno 2008=BB e le=20
parole =ABper ciascun anno=BB sono sostituite dalle parole =ABper il =
medesimo=20
anno=BB.</P>
<P>3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma =
523, della=20
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo =
svolgimento=20
delle procedure di mobilit=E0, ad assunzioni di personale a tempo =
indeterminato=20
nel limite di un contingente di personale complessivamente =
corrispondente ad una=20
spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute =
nell'anno=20
precedente. In ogni caso il numero delle unit=E0 di personale da =
assumere non pu=F2=20
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unit=E0 =
cessate=20
nell'anno precedente.</P>
<P>4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le =
parole=20
=ABper gli anni 2008 e 2009=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABper =
l'anno=20
2008=BB.</P>
<P>5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma =
526, della=20
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di =

personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un =
contingente=20
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per =
cento=20
di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In =
ogni caso=20
il numero delle unit=E0 di personale da stabilizzare non pu=F2 eccedere, =
per=20
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unit=E0 cessate =
nell'anno=20
precedente.</P>
<P>6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'=20
sostituito dal seguente: =ABPer l'anno 2008 le amministrazioni di cui al =
comma 523=20
possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo =
indeterminato,=20
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilit=E0, nel limite =
di un=20
contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua =
lorda=20
pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito =
fondo=20
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze =
pari a 25=20
milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere =
dall'anno=20
2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalit=E0 =
di cui=20
all'articolo 39, comma 3-<EM>ter</EM> della legge 27 dicembre 1997, n. =
449, e=20
successive modificazioni.=BB.</P>
<P>7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, =
e'=20
sostituito dal seguente: =ABPer gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni =
di cui=20
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono=20
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle =
procedure di=20
mobilit=E0, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite =
di un=20
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa =
pari al 20=20
per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. =
In ogni=20
caso il numero delle unit=E0 di personale da assumere non pu=F2 =
eccedere, per=20
ciascun anno, il 20 per cento delle unit=E0 cessate nell'anno =
precedente.</P>
<P>8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 =
dicembre=20
2007, n. 244.</P>
<P>9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma =
523 della=20
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo =
svolgimento=20
delle procedure di mobilit=E0, ad assunzioni di personale a tempo =
indeterminato=20
nel limite di un contingente di personale complessivamente =
corrispondente ad una=20
spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato =
nell'anno=20
precedente. In ogni caso il numero delle unit=E0 di personale da =
assumere non pu=F2=20
eccedere il 50 per cento delle unit=E0 cessate nell'anno precedente.</P>
<P>10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate =
secondo le=20
modalit=E0 di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 =
marzo 2001,=20
n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle =
amministrazioni=20
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni =
avvenute=20
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione =
delle=20
unit=E0 da assumere e dei correlati oneri, <EM>asseverate</EM> dai =
relativi organi=20
di controllo.</P>
<P>11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle =
assunzioni del=20
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, =
n. 165, e=20
successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si =

applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie =
protette e a=20
quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si =
applica=20
la specifica disciplina di settore.</P>
<P>12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, =
come=20
modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre =
2007, n.=20
244 le parole =ABA decorrere dall'anno 2011=BB sono sostituite dalle =
parole =ABA=20
decorrere dall'anno 2013=BB.</P>
<P>13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il =
triennio=20
2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della =
legge=20
30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle =
universit=E0. Nei=20
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche =
il=20
personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli =
specifici=20
requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle =
universit=E0 per=20
l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di =
cui al=20
presente comma non si applicano alle assunzioni di personale =
appartenente alle=20
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma,=20
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera =
<EM>a)</EM>=20
<EM>della legge 24 dicembre 1993, n. 537</EM>, concernente il fondo per =
il=20
finanziamento ordinario delle universit=E0, e' ridotta di 63,5 milioni =
di euro per=20
l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di =
euro per=20
l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di =
euro a=20
decorrere dall'anno 2013.</P>
<P>14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, =
previo=20
effettivo svolgimento delle procedure di mobilit=E0, ad assunzioni di =
personale a=20
tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, =
<EM>della</EM>=20
legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unit=E0 di =
personale=20
da assumere in ciascuno dei predetti anni non pu=F2 eccedere le unit=E0 =
cessate=20
nell'anno precedente. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 67.<BR><EM>Norme in materia di contrattazione =
integrativa e=20
di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</EM></P>
<P>1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 =
del=20
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, <EM>convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 28 maggio 1997, n. 140,</EM> e successive modificazioni, sono =
ridotte del=20
10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di =
assistenza=20
per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.</P>
<P>2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia=20
concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi =

dell'articolo 45 del decreto legislativo <EM>30 marzo 2001, n. 165,</EM> =
rivolta=20
a definire una pi=F9 stretta correlazione di tali trattamenti alle =
maggiori=20
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivit=E0 di rilevanza =
istituzionale=20
che richiedono particolare impegno e responsabilit=E0, tutte le =
disposizioni=20
speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a =
favore dei=20
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle=20
Amministrazioni statali, sono disapplicate.</P>
<P>3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni =
<EM>di=20
cui all'allegato B,</EM> che vanno a confluire nei fondi per il =
finanziamento=20
della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono =
ridotte del=20
20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalit=E0 di cui al =
comma 2=20
che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva =

applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali =
indicati=20
dalle predette <EM>disposizioni</EM>.</P>
<P>4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori=20
disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei =
Fondi per il=20
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di =
cui=20
all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</P>
<P>5. Per le medesime finalit=E0 di cui al comma 1, va ridotta la =
consistenza dei=20
Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle=20
Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 =
dicembre=20
2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 <EM>della =
legge 23=20
dicembre 2005, n. 266,</EM> e' cos=EC sostituito: =AB189. A decorrere =
dall'anno=20
2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della=20
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle =
agenzie,=20
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto=20
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli =
enti=20
pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici =
indicati=20
all'articolo 70, comma 4, <EM>del decreto legislativo</EM> 30 marzo =
2001, n.=20
165, e delle universit=E0, determinato ai sensi delle rispettive =
normative=20
contrattuali, non pu=F2 eccedere quello previsto per l'anno 2004 come =
certificato=20
dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto=20
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, =
comma=20
3-<EM>ter</EM> della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive =
modificazioni=20
ridotto del 10 per cento.=BB.</P>
<P>6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente =
articolo=20
sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di =
autonomia=20
finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello =
Stato con=20
imputazione al capo X, capitolo 2368.</P>
<P>7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> =
il comma=20
6 e' sostituito dal seguente: =AB6. In caso di certificazione non =
positiva della=20
Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla =
sottoscrizione=20
definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'ARAN, sentito il =
Comitato=20
di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla =
riapertura=20
delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo=20
adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito =
alla=20
sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di =
certificazione=20
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non =
positiva=20
sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi pu=F2 essere =
sottoscritta=20
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali =
non=20
positivamente certificate.=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> il =
comma 7 e'=20
sostituito dal seguente: =AB7. L'ipotesi di accordo e' trasmessa =
dall'ARAN,=20
corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed =
al=20
Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla data di=20
sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei =
Ministri=20
si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di=20
trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di =

certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta =
giorni=20
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti =
sono=20
efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo =
da=20
parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine pu=F2 essere =
sospeso una=20
sola volta e per non pi=F9 di quindici giorni, per motivate esigenze =
istruttorie=20
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. =
L'ARAN=20
provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette =
giorni. La=20
deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere =
adottata=20
entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla =
scadenza=20
del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle =
parti in=20
ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni =
caso i=20
contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione =

divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla =
sottoscrizione=20
dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del =
presente=20
articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche=20
nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui=20
all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al =
comma 3=20
del presente articolo;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> dopo il comma 7 =
e'=20
inserito il seguente =
comma:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
=AB7-<EM>bis</EM> Tutti i termini indicati dal presente articolo si =
intendono=20
riferiti a giornate lavorative=BB.</P>
<P>8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza =
della=20
pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, =
comma 2, del=20
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, =
hanno=20
l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero =
economia e=20
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il =
31 maggio=20
di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa,=20
certificate dagli organi di controllo interno.</P>
<P>9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del =
Consiglio=20
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero =
economia e=20
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le=20
informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo=20
40-<EM>bis</EM> comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,=20
predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di =
interesse=20
della Corte dei conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto =
dei=20
vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla =
consistenza=20
delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed=20
all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai =
contratti=20
integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di =
criteri=20
improntati alla premialit=E0, al riconoscimento del merito ed alla =
valorizzazione=20
dell'impegno e della qualit=E0 della prestazione individuale, con =
riguardo ai=20
diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a=20
parametri di selettivit=E0, con particolare riferimento alle =
progressioni=20
economiche.</P>
<P>10. La Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a =
quelle=20
trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, =
n. 165,=20
ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di =
esorbitanza delle=20
spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli =
indirizzi=20
generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva =
nazionale,=20
interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte =
salve le=20
ipotesi di responsabilit=E0 previste dalla normativa vigente, in caso di =
accertato=20
superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono =

immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della =

sessione negoziale successiva.</P>
<P>11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo =
permanente sul=20
proprio sito web, con modalit=E0 che garantiscano la piena visibilit=E0 =
e=20
accessibilit=E0 delle informazioni ai cittadini, la documentazione =
trasmessa=20
annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione=20
integrativa.</P>
<P>12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente =
articolo,=20
oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto =
legislativo=20
30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di =
procedere a=20
qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione =
integrativa.=20
Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, =
l'organo=20
di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione =
delle=20
disposizioni del presente articolo. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 68.<BR><EM>Riduzione degli organismi collegiali e =
di=20
duplicazioni di strutture</EM></P>
<P>1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-<EM>bis</EM> dell'articolo 29 =
del=20
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per =
la=20
valutazione della perdurante utilit=E0 degli organismi collegiali =
operanti presso=20
la Pubblica amministrazione e per realizzare, entro il triennio =
2009-2011, la=20
graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento =
delle=20
attivit=E0 ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle=20
Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma =
2-<EM>bis</EM>=20
del citato <EM>articolo 29 del</EM> decreto-legge n. 223 del 2006 gli =
organismi=20
collegiali:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; istituiti in data antecedente al 30 =
giugno=20
2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui =
operativit=E0 e'=20
finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione =
di=20
particolari attivit=E0 previste dai provvedimenti di istituzione e non =
abbiano=20
ancora conseguito le predette finalit=E0;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
istituiti=20
successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno =
due anni=20
antecedenti alla data di entrata in vigore del presente=20
decreto;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; svolgenti funzioni riconducibili alle =
competenze=20
previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura=20
dirigenziale di 1=B0 e 2=B0 livello dell'Amministrazione presso la quale =
gli stessi=20
operano ricorrendo, ove vi siano competenze di pi=F9 amministrazioni, =
alla=20
conferenza di servizi.</P>
<P>2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-<EM>bis</EM> =
dell'articolo 29=20
del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilit=E0 =
degli=20
organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un =
periodo=20
non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista =
dal=20
citato comma 2-<EM>bis</EM> dovranno inoltre prevedersi ulteriori =
obiettivi di=20
contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti=20
privilegiando i compensi collegati alla presenza <EM>rispetto a quelli =
forfetari=20
od onnicomprensivi e</EM> stabilendo l'obbligo, a scadenza dei =
contratti, di=20
nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localit=E0 =
sede=20
dell'organismo.</P>
<P>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto =
con il=20
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro =
competente,=20
sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei =
criteri=20
di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore =
contenimento=20
della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato =
articolo=20
29 del decreto-legge n. 223 del 2006.</P>
<P>4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del =
citato=20
decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli =
organismi=20
collegiali ivi presenti istituiti dopo <EM>la data di entrata in =
vigore</EM> del=20
citato decreto-legge.</P>
<P>5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali =
nonche' di=20
favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione =
delle=20
procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente =
attivit=E0 a=20
contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni =

istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o =
periferiche,=20
sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle =
Amministrazioni=20
svolgenti funzioni omogenee.</P>
<P>6. In particolare sono soppresse le seguenti =
strutture:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>a)</EM> Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della =
corruzione=20
e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica =
amministrazione di=20
cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive=20
modificazioni;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> Alto Commissario per la =
lotta=20
alla contraffazione di cui all'articolo 1-<EM>quater</EM> del =
decreto-legge 14=20
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio =
2005, n.=20
80 e all'articolo 4-<EM>bis</EM> del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. =
2,=20
convertito<EM>, con modificazioni,</EM> dalla legge 11 marzo 2006, n.=20
81;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> c)</EM> Commissione per l'inquadramento =
del=20
personale gi=E0 dipendente da organismi militari operanti nel territorio =
nazionale=20
nell'ambito della Comunit=E0 Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della =
legge 9=20
marzo 1971, n. 98.</P>
<P><EM>6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e =
b) sono=20
trasferite al Ministro competente che pu=F2 delegare un sottosegretario =
di=20
Stato.</EM></P>
<P>7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della =
Funzione=20
Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento =
della=20
Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del =
presente=20
articolo.</P>
<P>8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente =
articolo=20
rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I =
risparmi=20
derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei =
saldi di=20
finanza pubblica. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 69.<BR>Differimento di dodici mesi degli =
automatismi=20
stipendiali</P>
<P><EM>1. Con effetto dal 1=B0 gennaio 2009, per le categorie di =
personale di cui=20
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la =
maturazione=20
dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 =
per cento,=20
previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita,</EM> una tantum, =
<EM>per un=20
periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il =
corrispondente=20
valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' =
utile=20
anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di =
stipendio o=20
degli ulteriori aumenti biennali</EM>.</P>
<P><EM>2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento =
indicato=20
al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione =
economica di=20
anzianit=E0 pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima =
decorrenza=20
si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella =
nuova=20
qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe =
di=20
stipendio o dell'aumento biennale maturato.</EM></P>
<P><EM>3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento =
indicato al=20
comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale =
periodo=20
e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento =
di=20
pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe =
di=20
stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore =
forma=20
oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.</EM></P>
<P><EM>4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e =
12, del=20
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo =
2,=20
comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111</EM>.</P>
<P><EM>5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema =
universitario,=20
valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro =
per=20
l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero=20
dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca, tenuto conto=20
dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del =
personale=20
interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle =
finanze,=20
le modalit=E0 di versamento, da parte delle singole universit=E0, delle =
relative=20
risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di =
previsione=20
delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie =
attivit=E0 di=20
monitoraggio.</EM></P>
<P><EM>6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si =
provvede,=20
quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente =
riduzione=20
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del =
decreto-legge 27=20
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio =
2008,=20
n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, =
mediante=20
riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte =
corrente=20
relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C =
allegata=20
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 70.<BR><EM>Esclusione di trattamenti economici =
aggiuntivi=20
per infermit=E0 dipendente da causa di servizio</EM></P>
<P>1. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti =
delle=20
amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermit=E0 =

dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della =
tabella=20
A annessa al <EM>testo unico di cui al decreto del Presidente della =
Repubblica=20
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni</EM>, fermo =
restando il=20
diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi =
trattamento=20
economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.</P>
<P><EM>1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al =
comparto=20
sicurezza e difesa</EM>.</P>
<P>2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati =
gli=20
articoli 43 e 44 <EM>del testo unico di cui al</EM> regio decreto 30 =
settembre=20
1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre =
1928, n.=20
3458 e successive modificazioni ed integrazioni. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 71.<BR><EM>Assenze per malattia e per permesso =
retribuito=20
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</EM></P>
<P>1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai =
dipendenti=20
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del =
decreto=20
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e'=20
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni =

indennit=E0 o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e=20
continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo =
il=20
trattamento pi=F9 favorevole eventualmente previsto dai contratti =
collettivi o=20
dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute =
ad=20
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero =
ospedaliero o a=20
day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che =
richiedano=20
terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente =
comma=20
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e=20
concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al =
miglioramento=20
dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per =
incrementare=20
i fondi per la contrattazione integrativa.</P>
<P><EM>1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si =
applicano al=20
comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni =
riportate in=20
attivit=E0 operative ed addestrative</EM>.</P>
<P>2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo =
superiore a=20
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia =
nell'anno=20
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante =
presentazione di=20
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.</P>
<P>3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza =
della=20
malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, =
tenuto=20
conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di =
reperibilit=E0=20
del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite =
mediche di=20
controllo, <EM>sono</EM> dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 =
alle ore=20
20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.</P>
<P>4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di =
settore,=20
fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito =
previsti=20
dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalit=E0 di =
fruizione delle=20
stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad =
ore=20
delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i =
regolamenti, i=20
contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione =
alternativa=20
in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata =
lavorativa,=20
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, =
per=20
ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro =
che il=20
medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.</P>
<P>5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono=20
equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle =
somme dei=20
fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per =
congedo=20
di maternit=E0, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per =
congedo di=20
paternit=E0, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per =
citazione=20
a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, =
nonche'=20
le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, =
n. 53, e=20
per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui=20
all'articolo 33, <EM>comma 6</EM>, della legge 5 febbraio 1992, n. =
104.</P>
<P>6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non =
derogabili=20
dai contratti o accordi collettivi. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 72.<BR><EM>Personale dipendente prossimo al =
compimento dei=20
limiti di et=E0 per il collocamento a riposo</EM></P>
<P>1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le=20
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie =
fiscali,=20
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non =
economici, le=20
Universit=E0, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui=20
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
pu=F2=20
chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio =
antecedente=20
la data di maturazione della anzianit=E0 massima contributiva di 40 =
anni. La=20
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti=20
interessati, improrogabilmente, entro il 1=B0 marzo di ciascun anno a =
condizione=20
che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianit=E0=20
contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si =
applica al=20
personale della Scuola.</P>
<P>2. E' data facolt=E0 all'amministrazione, in base alle proprie =
esigenze=20
funzionali, di accogliere la richiesta dando priorit=E0 al personale =
interessato=20
da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di=20
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali =
e'=20
prevista una riduzione di organico.</P>
<P>3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un =

trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello =
complessivamente=20
goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento =
nella=20
nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo=20
continuativo ed esclusivo attivit=E0 di volontariato, opportunamente =
documentata e=20
certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilit=E0 sociale,=20
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che =
operano=20
nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri =
soggetti=20
da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da =

emanarsi entro novanta giorni <EM>dalla data di entrata in vigore</EM> =
del=20
presente decreto, la misura del predetto trattamento economico =
temporaneo e'=20
elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a =
riposo del=20
personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico =
posti a=20
carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati =
per=20
nuove finalit=E0.</P>
<P>4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di et=E0 =
il=20
dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che =
sarebbe=20
spettato se fosse rimasto in servizio.</P>
<P>5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo =
di=20
esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da =
prestazioni=20
lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per =
collaborazioni e=20
consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui=20
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o =
societ=E0=20
e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito =
l'esercizio=20
di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio=20
all'amministrazione di appartenenza.</P>
<P>6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie=20
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal =
servizio,=20
certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, =
previa=20
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - =
Dipartimento della=20
funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad =
assunzioni di=20
personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa =
vigente=20
per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di et=E0 del dipendente =
collocato=20
in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle =
consentite=20
in tale anno.</P>
<P>7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, =
n. 503,=20
e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i =
seguenti: =ABIn=20
tal caso e' data facolt=E0 all'amministrazione, in base alle proprie =
esigenze=20
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla =

particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in =
determinati o=20
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. =
La=20
domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di =
appartenenza dai=20
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di et=E0 =
per il=20
collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.=BB.</P>
<P>8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data =
di=20
entrata in vigore <EM>del presente decreto e quelli disposti con =
riferimento=20
alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla =
data di=20
entrata in vigore del presente decreto</EM>.</P>
<P>9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con =
provvedimento=20
motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di =
trattenimento=20
in servizio gi=E0 adottati con decorrenza dal 1=B0 gennaio al 31 =
dicembre 2009.</P>
<P>10. I trattenimenti in servizio gi=E0 autorizzati con effetto a =
decorrere dal=20
1=B0 gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento =
sono=20
tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.</P>
<P>11. Nel caso di compimento dell'anzianit=E0 massima contributiva di =
40 anni del=20
personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo =
1, comma=20
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo =

restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di =
decorrenze dei=20
trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei =
mesi.=20
<EM>Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da =
emanare=20
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto,=20
previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per =
la=20
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro=20
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della =
difesa e=20
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalit=E0 =

applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma=20
relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, =
tenendo=20
conto delle rispettive peculiarit=E0 ordinamentali.</EM> Le disposizioni =
di cui al=20
presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 73.<BR><EM>Part time</EM></P>
<P>1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> =
al primo=20
periodo le parole: =ABavviene automaticamente=BB sono sostituite dalle =
seguenti:=20
=ABpu=F2 essere concessa dall'amministrazione=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>b)</EM> al=20
secondo periodo le parole =ABgrave pregiudizio=BB sono sostituite =
<EM>dalla=20
seguente:</EM> =ABpregiudizio=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> al =
secondo=20
periodo le parole da: =ABpu=F2 con provvedimento motivato=BB fino a =
=ABnon superiore a=20
sei mesi=BB sono soppresse;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d) all'ultimo =
periodo, le=20
parole: =ABil Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del =
tesoro=BB sono=20
sostituite dalle seguenti: =ABil Ministro per la pubblica =
amministrazione e=20
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle =
finanze=BB</EM>.</P>
<P>2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> =
le=20
parole: =ABal 50=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABal =
70=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>b)</EM> le parole da =ABpu=F2 essere utilizzata=BB fino a =ABdei =
commi da 45 a 55=BB=20
sono sostituite dalle seguenti: =ABe' destinata, secondo le modalit=E0 =
ed i criteri=20
stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilit=E0 =
del=20
personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver=20
provveduto ad attivare piani di mobilit=E0 e di riallocazione mediante=20
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione=20
stessa=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> le parole da =ABL'ulteriore =
quota=BB fino=20
a =ABproduttivit=E0 individuale e collettiva=BB sono soppresse.</P>
<P align=3Dcenter>Art. 74.<BR><EM>Riduzione degli assetti =
organizzativi</EM></P>
<P>1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi =
inclusa=20
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie =
fiscali=20
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, =
n. 300=20
e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non =
economici, gli=20
enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma =
4, del=20
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed =

integrazioni, provvedono entro il <EM>30 novembre 2008</EM>, secondo i=20
rispettivi ordinamenti:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> a =
ridimensionare gli=20
assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, =
razionalit=E0 ed=20
economicit=E0, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di =
livello generale=20
e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, =
rispettivamente,=20
al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le =
amministrazioni=20
adottano misure volte:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
alla=20
concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso =
il=20
riordino delle competenze degli=20
uffici;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; all'unificazione =
delle=20
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo =
specifiche=20
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete=20
periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali =
di=20
livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo =
svolgimento di=20
tali compiti.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le dotazioni organiche del personale =
con=20
qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando =
la=20
possibilit=E0 dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti=20
dall'articolo 1, comma 404, lettera <EM>a)</EM> , della legge 27 =
dicembre 2006,=20
n. 296;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> a ridurre il contingente di =
personale=20
adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto =
in=20
misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione =
delle=20
risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni=20
istituzionali;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)</EM> alla rideterminazione =
delle=20
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una =
riduzione non=20
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero =
dei=20
posti di organico di tale personale.</P>
<P>2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le =
amministrazioni=20
possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio =
unitario=20
delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del =
personale,=20
nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le =
strutture=20
centrali e periferiche.</P>
<P>3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni =
dello=20
Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o =
interregionale,=20
oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti =

strutture periferiche nell'ambito <EM>delle prefetture - uffici =
territoriali del=20
Governo</EM> nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, =
comma 404,=20
lettera<EM> c)</EM> , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</P>
<P>4. <EM>Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, =
lettera a)=20
da parte dei Ministeri possono essere computate altres=EC le riduzioni =
derivanti=20
dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi =
dell'articolo=20
1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto =
riguardo=20
anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in =
vigore del=20
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno =
gi=E0=20
adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilit=E0 di =
provvedere alla=20
copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in =
attuazione=20
delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango =
primario=20
successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del=20
2006</EM>. In considerazione delle esigenze di compatibilit=E0 generali =
nonche'=20
degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri =
assicura=20
il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di =
provvedimenti=20
specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi =
del=20
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e=20
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di =
cui al=20
presente articolo.</P>
<P>5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le =
dotazioni=20
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti =
coperti alla=20
data del <EM>30 settembre 2008</EM>. Sono fatte salve le procedure =
concorsuali e=20
di mobilit=E0 avviate alla data di entrata in vigore del presente =
decreto.</P>
<P><EM>5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente =
sul=20
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, =
gli uffici=20
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti =
previdenziali=20
situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono =
autorizzati per=20
l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito =
di=20
procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di =
euro a=20
valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 =
dicembre 2006,=20
n. 296</EM>.</P>
<P>6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto =
dai commi=20
1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a =
qualsiasi=20
titolo e con qualsiasi contratto.</P>
<P><EM>6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le =

strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo =
nazionale dei=20
Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del =
presente=20
articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione</EM>.</P>
<P align=3Dcenter>Art. 75.<BR><EM>Autorit=E0 indipendenti</EM></P>
<P><EM>Soppresso</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 76.<BR><EM>Spese di personale per gli enti locali =
e delle=20
camere di commercio</EM></P>
<P>1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e=20
successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo: =
=ABai fini=20
dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale =
anche=20
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e =
continuativa, per=20
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 =
del=20
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti =
a vario=20
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in =

strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque =
facenti capo=20
all'ente=BB.</P>
<P><EM>2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del =
Consiglio dei=20
Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma =
121,=20
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei =
comuni con=20
un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a =
dieci.</EM></P>
<P>3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi =
sull'ordinamento=20
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, =
e=20
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: =ABLa =
corresponsione dei=20
gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva =
partecipazione del=20
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce =
termini e=20
modalita=BB.</P>
<P>4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilit=E0 interno =
nell'esercizio=20
precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di =
personale a=20
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi =
i=20
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di =
somministrazione,=20
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto =
altres=EC=20
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti =
privati che si=20
configurino come elusivi della presente disposizione.</P>
<P>5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al =
rispetto degli=20
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di =
stabilit=E0 interno=20
assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di =
personale=20
rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento =
alle=20
dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, =
tenuto=20
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le =
amministrazioni=20
statali.</P>
<P>6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi =
entro=20
novanta giorni <EM>dalla data di entrata in vigore</EM> del presente =
decreto,=20
previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in =
sede di=20
conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosit=E0, =
con=20
correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle =
dimensioni=20
demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di =
personale=20
attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di =
tale=20
tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono =
altres=EC=20
definiti:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> criteri e modalit=E0 per =
estendere la=20
norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilit=E0=20
interno;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> criteri e parametri - con =
riferimento=20
agli articoli 90 e 110 <EM>del testo unico di cui al decreto legislativo =
18=20
agosto 2000, n. 267</EM>, e considerando in via prioritaria il rapporto =
tra la=20
popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti =
alla=20
riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con =

particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di =
tetti=20
retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti =
di spesa=20
complessivi per gli enti;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> criteri e =
parametri=20
- considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei =
dirigenti e=20
dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza=20
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.</P>
<P><EM>6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per =
ciascuno degli=20
anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle =
comunit=E0 montane.=20
Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunit=E0 =
che si=20
trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri =
sopra il=20
livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con =
decreto del=20
Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro =
dell'economia e=20
delle finanze.</EM></P>
<P>7. Fino all'emanazione del decreto di cui al <EM>comma 6</EM> e' =
fatto=20
divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari =
o=20
superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di =
personale a=20
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.</P>
<P>8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di =
commercio,=20
<EM>industria, artigianato e agricoltura</EM> non pu=F2 transitare, in =
caso di=20
cessazione dell'attivit=E0 delle aziende medesime, alle camere di =
commercio,=20
<EM>industria, artigianato e agricoltura</EM> di riferimento, se non =
previa=20
procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui=20
contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. =
Sono=20
disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in =
contrasto=20
con il presente articolo. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo III <BR></EM>Patto di stabilit=E0 interno =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 77.<BR><EM>Patto di stabilit=E0 interno</EM></P>
<P>1. Ai fini della tutela dell'unit=E0 economica della Repubblica, le =
regioni, le=20
province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con =
popolazione=20
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi =
di=20
finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in =
termini di=20
fabbisogno e indebitamento netto:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> il =
settore=20
regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli =
anni 2009,=20
2010 e 2011;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> il settore locale per =
1.650,=20
2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e =
2011.</P>
<P>2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le=20
disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di =
stabilit=E0 interno,=20
volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli =
stanziamenti=20
relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso <EM>al =
presente=20
decreto</EM> sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo=20
l'approvazione delle predette disposizioni legislative.</P>
<P><EM>2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei=20
trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, =
della=20
Costituzione, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle =
finanze un=20
fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali =
attribuiti alle=20
regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.</P>
<P>2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della =
legge=20
di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei =
Ministri,=20
di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede=20
all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo e'=20
costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con =
decreto=20
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per =
i=20
rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del =
decreto=20
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo =
schema di=20
decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle=20
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere =
deve=20
essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.</P>
<P>2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con =
propri=20
decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 77-<EM>bis</EM>.<BR>Patto di stabilit=E0 interno =
per gli enti=20
locali</P>
<P><EM>1. Ai fini della tutela dell'unit=E0 economica della Repubblica, =
le=20
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti =
concorrono alla=20
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio =
2009-2011 con=20
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che =
costituiscono=20
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi =
degli=20
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della =
Costituzione</EM>.</P>
<P><EM>2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del =
saldo=20
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e =
2011</EM>.</P>
<P><EM>3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di =
saldo=20
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 =
abitanti=20
applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza =
mista ai=20
sensi del comma 5, le seguenti percentuali:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) se =
l'ente=20
ha rispettato il patto di stabilit=E0 per l'anno 2007 e presenta un =
saldo per lo=20
stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le =
percentuali=20
sono:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) per le province: =
17 per=20
cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per =
l'anno=20
2011;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) per i comuni: 48 =
per=20
cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento =
per l'anno=20
2011;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) se l'ente ha rispettato il patto di =
stabilit=E0 per=20
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di=20
competenza mista, positivo, le percentuali=20
sono:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) per le province: =
10 per=20
cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per =
l'anno=20
2011;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) per i comuni: 10 =
per=20
cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per =
l'anno=20
2011;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) se l'ente non ha rispettato il patto di =
stabilit=E0=20
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini =
di=20
competenza mista, positivo, le percentuali=20
sono:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) per le province: =
0 per=20
cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per =
l'anno=20
2011;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) per i comuni: 0 =
per cento=20
per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno=20
2011;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) se l'ente non ha rispettato il patto di =
stabilit=E0=20
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini =
di=20
competenza mista, negativo, le percentuali=20
sono:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) per le province: =
22 per=20
cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per =
l'anno=20
2011;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) per i comuni: 70 =
per=20
cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per =
l'anno=20
2011.</EM></P>
<P><EM>4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per =
frazione di=20
anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo =
141 del=20
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al =
decreto=20
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si =
applicano ai=20
fini del patto di stabilit=E0 interno le stesse regole degli enti di cui =
al comma=20
3, lettera b) del presente articolo</EM>.</P>
<P><EM>5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista =
e'=20
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla =
differenza tra=20
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra =
incassi e=20
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate =
derivanti=20
dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione =
di=20
crediti.</EM></P>
<P><EM>6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, =
per=20
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini =
di=20
competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario =
dell'anno 2007,=20
quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante=20
dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e=20
d).</EM></P>
<P><EM>7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, =
per=20
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini =
di=20
competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario =
dell'anno 2007,=20
quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante=20
dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e=20
c).</EM></P>
<P><EM>8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di =
societ=E0=20
operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti =
dalla=20
vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei =
saldi utili=20
per il rispetto del patto di stabilit=E0 interno se destinate alla =
realizzazione=20
di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.</EM></P>
<P><EM>9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale =
dell'importo=20
di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali =
dell'anno=20
2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni =
superiore al=20
20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di =
stabilit=E0=20
interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa =
finale</EM>.</P>
<P><EM>10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in =
coerenza=20
con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti =
al patto=20
di stabilit=E0 interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la =

consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in =
misura non=20
superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione =
triennale e=20
separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro =
dell'economia=20
e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei =
Documenti=20
di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di =
indebitamento=20
stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento =
degli enti=20
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e =
successive=20
modificazioni</EM>.</P>
<P><EM>11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di =

stabilit=E0 interno registri per l'anno precedente un rapporto =
percentuale tra la=20
consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate =
correnti,=20
al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura=20
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, =
sentita la=20
Conferenza Stato-citt=E0 ed autonomie locali, la percentuale di cui al =
comma 10 e'=20
ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza=20
triennale</EM>.</P>
<P><EM>12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si =
applicano le=20
disposizioni del patto di stabilit=E0 interno deve essere approvato =
iscrivendo le=20
previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, =
unitamente=20
alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto =
capitale, al=20
netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il =

rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, =
gli enti=20
locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito =
prospetto=20
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati =
rilevanti ai=20
fini del patto di stabilit=E0 interno</EM>.</P>
<P><EM>13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del =
patto di=20
stabilit=E0 interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri =
comunali e=20
provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un =
litro di=20
benzina</EM>.</P>
<P><EM>14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di =
stabilit=E0=20
interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza =
pubblica anche=20
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con =

popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale =
dello=20
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, =
utilizzando il=20
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilit=E0 interno =
nel sito=20
web =ABwww.pattostabilita.rgs.tesoro.it=BB, le informazioni riguardanti =
le=20
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con =
le=20
modalit=E0 definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la =
Conferenza=20
Stato-citt=E0 ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il =
prospetto=20
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei =
commi 6 e=20
7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi=20
programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilit=E0 interno. =
La=20
mancata comunicazione al sistema web della situazione di =
commissariamento ai=20
sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto =
dal primo=20
periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente =
l'assoggettamento=20
alle regole del patto di stabilit=E0 interno</EM>.</P>
<P><EM>15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto =
di=20
stabilit=E0 interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a =
inviare,=20
entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello =
di=20
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento =
della=20
Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario =
in=20
termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante =
legale e=20
dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le =

modalit=E0 definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata =
trasmissione della=20
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce=20
inadempimento al patto di stabilit=E0 interno. Nel caso in cui la =
certificazione,=20
sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si =
applicano le=20
disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al =
comma 4=20
dell'art. 76</EM>.</P>
<P><EM>16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali =
si=20
registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di =
obiettivi di=20
debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle =
finanze,=20
sentita la Conferenza Stato-citt=E0 ed autonomie locali, adotta adeguate =
misure di=20
contenimento dei prelevamenti</EM>.</P>
<P><EM>17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle =
regole=20
del patto di stabilit=E0 interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e =
2011=20
assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le =
risultanze,=20
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009</EM>.</P>
<P><EM>18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del =
testo unico=20
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto =
legislativo 18=20
agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilit=E0 =
interno=20
dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi=20
istituzionali.</EM></P>
<P><EM>19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a =
disposizione=20
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale =
dei=20
comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle =
finanze,=20
secondo modalit=E0 e contenuti individuati tramite apposite =
convenzioni</EM>.</P>
<P><EM>20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilit=E0 interno =
relativo=20
agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti =
del 5 per=20
cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno =

successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non pu=F2, nell'anno successivo =
a quello=20
dell'inadempienza:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) impegnare spese correnti in =
misura=20
superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni =
effettuati=20
nell'ultimo triennio;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) ricorrere =
all'indebitamento per=20
gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere =
con=20
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli =
investimenti=20
devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il=20
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilit=E0 interno per =
l'anno=20
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non =
pu=F2=20
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza =
della=20
predetta attestazione.</EM></P>
<P><EM>21. Restano altres=EC ferme, per gli enti inadempienti al patto =
di=20
stabilit=E0 interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. =
76.</EM></P>
<P><EM>22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono =
al=20
perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure =
vengono=20
attuate.</EM></P>
<P><EM>23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato =
al=20
settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno =
successivo a=20
quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma =
15 un=20
importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di=20
riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di =

stabilit=E0 interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La =
virtuosit=E0 degli=20
enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun =
ente=20
rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.=20
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata =
mediante=20
una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore =
medio=20
degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi =
demografiche=20
considerate sono:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) per le=20
province:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) province con=20
popolazione fino a 400.000=20
abitanti;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) province con=20
popolazione superiore a 400.000 abitanti;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) per i =

comuni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) comuni con =
popolazione=20
superiore a 5.000 e fino a 50.000=20
abitanti;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) comuni con=20
popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000=20
abitanti;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) comuni con=20
popolazione superiore a 100.000 abitanti.</EM></P>
<P><EM>24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare =
il=20
grado di rigidit=E0 strutturale dei bilanci e il grado di autonomia =
finanziaria=20
degli enti</EM>.</P>
<P><EM>25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di =
autonomia=20
finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo =
fiscale</EM>.</P>
<P><EM>26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di =
concerto=20
con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citt=E0 =
ed=20
autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali =
di cui al=20
comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati =
annualmente=20
acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del =
rispetto del=20
patto di stabilit=E0 interno. Con lo stesso decreto sono definite le =
modalit=E0 di=20
riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono =

pubblicati nel sito web =ABwww.pattostabilita.rgs.tesoro.it=BB del =
Dipartimento=20
della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010,=20
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovr=E0 tenere =
conto,=20
oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da =
individuare=20
con il decreto di cui al presente comma</EM>.</P>
<P><EM>27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, =
comma=20
685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, =
comma=20
379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione=20
all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di =
competenza=20
finanziaria</EM>.</P>
<P><EM>28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate =
anche=20
sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della =
verifica del=20
rispetto del patto di stabilit=E0 e crescita</EM>.</P>
<P><EM>29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai =
comuni=20
con popolazione fino a 5.000 abitanti</EM>.</P>
<P><EM>30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino=20
all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la=20
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei =
tributi,=20
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote =
di=20
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, =
comma=20
7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con =
modificazioni, dalla=20
legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi =
alla=20
tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).</EM></P>
<P><EM>31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il =
periodo=20
rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo =
patto di=20
stabilit=E0 interno nel rispetto dei saldi fissat</EM>i.</P>
<P><EM>32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato=20
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni=20
trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato =
gettito=20
accertato, secondo modalit=E0 stabilite con decreto del medesimo =
Ministero</EM>.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 77-<EM>ter</EM>.</P>
<P align=3Dcenter>Patto di stabilit=E0 interno delle regioni delle =
province=20
autonome</P>
<P><EM>1. Ai fini della tutela dell'unit=E0 economica della Repubblica, =
le regioni=20
e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla =
realizzazione=20
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il =
rispetto=20
delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi =

fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli =
articoli=20
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. </EM></P>
<P><EM>2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui=20
all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</EM>. =
</P>
<P><EM>3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma =
2, per=20
gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione =
a=20
statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non pu=F2 essere =
superiore,=20
per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate =
sulla=20
base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 =
per cento,=20
e per gli anni 2010 e 2011, non pu=F2 essere rispettivamente superiore =
al=20
complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, =
calcolato=20
assumendo il pieno rispetto del patto di stabilit=E0 interno, aumentato =
dell'1,0=20
per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno =
2011.=20
L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante =
dall'applicazione=20
dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. =
296</EM>.<BR></P>
<P><EM>4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma =
delle spese=20
correnti ed in conto capitale, al netto delle:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) =
spese=20
per la sanit=E0, cui si applica la specifica disciplina di=20
settore;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) spese per la concessione di =
crediti.</EM></P>
<P><EM>5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza =
sia in=20
termini di cassa.</EM></P>
<P><EM>6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto =
speciale e le=20
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 =
dicembre di=20
ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze =
il=20
livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' =
dei=20
relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica =
per il=20
periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno =
precedente,=20
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro=20
dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano =
le=20
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti =
locali=20
dei rispettivi territori provvedono alle finalit=E0 correlate al patto =
di=20
stabilit=E0 interno le regioni a statuto speciale e le province autonome =
di Trento=20
e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai =
rispettivi=20
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le =
predette=20
regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di =
ciascun anno=20
precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, =
le=20
disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di =
stabilit=E0=20
interno.</EM></P>
<P><EM>7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento =
e di=20
Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei =
modi=20
stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un =
risparmio per=20
il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di =
funzioni=20
statali, attraverso l'emanazione, con le modalit=E0 stabilite dai =
rispettivi=20
statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di =
attuazione=20
precisano le modalit=E0 e l'entit=E0 dei risparmi per il bilancio dello =
Stato da=20
ottenere in modo permanente o comunque per annualit=E0 =
definite.</EM></P>
<P><EM>8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma =
2, le=20
norme di attuazione devono altres=EC prevedere le disposizioni per =
assicurare in=20
via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica =
previste dalle=20
leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento =
della=20
finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative =
norme=20
di attuazione.</EM></P>
<P><EM>9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 =
si=20
procede, anche nei confronti di una sola o pi=F9 regioni, a ridefinire =
con legge=20
le regole del patto di stabilit=E0 interno e l'anno di prima =
applicazione delle=20
regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in =
termini di=20
competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi =
risultanti dalla=20
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla =
differenza=20
tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni =
a=20
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano pu=F2 =
essere=20
assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo =
finanziario=20
anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del =
decreto=20
previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a =
condizione=20
che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal =
presente comma=20
abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di =
finanza=20
pubblica.</EM></P>
<P><EM>10. Resta ferma la facolt=E0 delle regioni e delle province =
autonome di=20
Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilit=E0 =
interno nei=20
confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad=20
ordinamento regionale o provinciale.</EM></P>
<P><EM>11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi =
riferiti ai=20
saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti =
in sede=20
di consiglio delle autonomie locali, pu=F2 adattare per gli enti locali =
del=20
proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore =
nazionale, in=20
relazione alla diversit=E0 delle situazioni finanziarie esistenti nelle =
regioni=20
stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in =
applicazione=20
dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla =
comunicazione=20
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento =
della=20
Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.</EM></P>
<P><EM>12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di =
stabilit=E0=20
interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza =
pubblica anche=20
relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero =

dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale =
dello=20
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, =
utilizzando il=20
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilit=E0 interno =
nel sito=20
=ABwww.pattostabilita.rgs.tesoro.it=BB le informazioni riguardanti sia =
la gestione=20
di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le =
modalit=E0=20
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza =
permanente=20
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento =
e di=20
Bolzano.</EM></P>
<P><EM>13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto =
di=20
stabilit=E0 interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad =
inviare,=20
entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello =
di=20
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento =
della=20
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal=20
rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio =
finanziario=20
secondo un prospetto e con le modalit=E0 definite dal decreto di cui al =
comma 12.=20
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio =
del 31=20
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilit=E0 interno. Nel =
caso in cui=20
la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del =
patto,=20
non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente =
articolo, ma si=20
applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.</EM></P>
<P><EM>14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto =
di=20
stabilit=E0 interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia =
autonoma e'=20
tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria =
emanate=20
ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di =
attuazione=20
statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai =
sensi=20
del comma 6.</EM></P>
<P><EM>15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilit=E0 interno =
relativo=20
agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non =
pu=F2=20
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
a)=20
impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanit=E0, in =
misura=20
superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni =
effettuati=20
nell'ultimo triennio;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) ricorrere =
all'indebitamento per=20
gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere =
con=20
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli =
investimenti=20
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il =
conseguimento=20
degli obiettivi del patto di stabilit=E0 interno per l'anno precedente. =
L'istituto=20
finanziatore o l'intermediario finanziario non pu=F2 procedere al =
finanziamento o=20
al collocamento del prestito in assenza della predetta =
attestazione.</EM></P>
<P><EM>16. Restano altres=EC ferme per gli enti inadempienti al patto di =
stabilit=E0=20
interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.</EM></P>
<P><EM>17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo =
1, comma=20
664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma =
1-bis, del=20
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, =
comma=20
675, della legge n. 296 del 2006.</EM></P>
<P><EM>18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate =
anche=20
sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai =
fini della=20
verifica del rispetto del patto di stabilit=E0 e crescita.</EM></P>
<P><EM>19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino=20
all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la=20
sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, =
delle=20
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di =
tributi ad=20
esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, =
del=20
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
24 luglio 2008, n. 126.</EM></P>
<P><EM>20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per =
il=20
periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del =
nuovo=20
patto di stabilit=E0 interno nel rispetto dei saldi fissati</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 77-<EM>quater</EM>.<BR>Modifiche della tesoreria =
unica ed=20
eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa</P>
<P><EM>1. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2009 l'applicazione delle =
disposizioni di=20
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come=20
modificato dal comma 7 del presente articolo, e' =
estesa:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e =
di=20
Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di =
cui=20
all'articolo 77-ter;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) a tutti gli enti locali di =
cui al=20
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al =
decreto=20
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria =

unica;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) alle Aziende sanitarie locali, alle =
Aziende=20
ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui =
all'articolo 2=20
del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici =
universitari a=20
gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere =
scientifico di=20
diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle =
Agenzie=20
sanitarie regionali.</EM></P>
<P><EM>2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta =
regionale=20
sulle attivit=E0 produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta =
sul reddito=20
delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui =
all'articolo=20
40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati =
alle=20
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono =
accreditate, entro=20
il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere =
regionale o=20
provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla=20
determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta =
sul=20
valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui =
all'articolo 13,=20
comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo =
1,=20
comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive =
modificazioni.=20
Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale =
regionale=20
all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre =
eventualmente=20
disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime =

effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale =
cui=20
concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in =
sede di=20
conguaglio. Resta altres=EC ferma, per la Regione siciliana, =
l'applicazione delle=20
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 =
dicembre=20
1997, n. 446</EM>.</P>
<P><EM>3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa =
sanitaria, di=20
cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, =
n. 296,=20
a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e' =

accreditata sulle contabilit=E0 speciali infruttifere al netto delle =
somme=20
cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale =
all'IRPEF=20
e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per =
le=20
regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In =
caso di=20
necessit=E0 i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a =
valere sulle=20
somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui =
all'articolo=20
40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero =
sulle=20
somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio =
statale.</EM></P>
<P><EM>4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui=20
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. =
56, la=20
compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario =
nella=20
misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento =
di un=20
importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del =
fabbisogno=20
sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai =
sensi della=20
legislazione vigente.</EM></P>
<P><EM>5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a =
titolo di=20
Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi =
delle=20
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, =
le=20
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione =
delle=20
disponibilit=E0 finanziarie complessive destinate al finanziamento del =
Servizio=20
sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente =
alla=20
quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata =
alla=20
verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione=20
vigente.</EM></P>
<P><EM>6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti =
derivanti=20
dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione=20
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, =
del=20
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, =

all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e =
all'articolo=20
39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le =
regioni=20
possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale =
regionale=20
all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime =
imposte=20
spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno =
di=20
riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme =
vigenti,=20
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =

province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle =
disponibilit=E0=20
finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio =
sanitario=20
nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti=20
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A =
tal fine,=20
con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e =
sull'addizionale=20
regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - =
Dipartimento=20
delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno=20
consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi =
a=20
ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di=20
consuntivazione e ne d=E0 comunicazione alle regioni</EM>.</P>
<P><EM>7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto =
1997, n.=20
279, e' sostituito dal seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB2. Le entrate =
costituite=20
da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal =
bilancio=20
dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e =
gli=20
enti locali nelle contabilit=E0 speciali infruttifere ad essi intestate =
presso le=20
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate =
sono=20
comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in =
tutto o=20
in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che =
in=20
conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi =
erariali=20
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di=20
Bolzano.=BB.</EM></P>
<P><EM>8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma =
1,=20
lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in =
apposita=20
contabilit=E0 speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di =
tesoreria=20
provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle =
preesistenti=20
contabilit=E0 speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, =
intestate=20
alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote =
annuali=20
costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con =
decreto=20
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro=20
dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite =
del=20
prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi=20
successivi.</EM></P>
<P><EM>9. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2009 cessano di avere efficacia =
le=20
disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della =
tesoreria=20
unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e =
della=20
programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 =
giugno=20
1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 =
del 19=20
giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta =
Ufficiale=20
n. 165 del 18 luglio 2005</EM>.</P>
<P><EM>10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per =
il=20
periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del =
nuovo=20
patto di stabilit=E0 interno nel rispetto dei saldi fissati.</EM></P>
<P><EM>11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle =
operazioni=20
degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi =
3, 4 e=20
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i =

rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti =
relativi alla=20
trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della =
legge 5=20
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati =
SIOPE e=20
delle disponibilit=E0 liquide costituiscono un allegato obbligatorio del =

rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero =
dell'economia=20
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, =
sono=20
stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della =
legge di=20
conversione del presente decreto, le relative modalit=E0 di attuazione. =
Le=20
sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per =
il=20
mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti =
al=20
SIOPE</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 78.<BR><EM>Disposizioni urgenti per Roma =
capitale</EM></P>
<P>1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi =
strutturali di=20
risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati=20
dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della =
legge=20
di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai =
sensi=20
dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del =
Presidente=20
del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, <EM>senza =
nuovi o=20
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato</EM>, e' nominato =
Commissario=20
straordinario del Governo per la ricognizione della situazione=20
economico-finanziaria del comune e delle societ=E0 da esso partecipate, =
con=20
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la =
predisposizione=20
ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.</P>
<P>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei=20
Ministri:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> sono individuati gli =
istituti e gli=20
strumenti disciplinati dal Titolo VIII del <EM>testo unico di cui =
al</EM>=20
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui pu=F2 avvalersi il =
Commissario=20
straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di =
liquidazione,=20
fermo restando quanto previsto al comma 6;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
b)</EM> su=20
proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, =
ai=20
quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno =
dei quali=20
scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i=20
dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli =
appartenenti alla=20
carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, =
collocati in=20
posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. =
Per=20
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non =
hanno=20
diritto ad alcun compenso o indennit=E0, oltre alla retribuzione, anche=20
accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle =
strutture=20
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata=20
dell'incarico.</P>
<P>3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato =

rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di =
competenza e=20
tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le =
disposizioni dei=20
commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi =
comunali=20
relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 =
aprile=20
2008.</P>
<P>4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del =
comune e=20
delle societ=E0 da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con =
separato=20
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine =
indicato nei=20
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, =
e'=20
presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro =
i=20
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei =
Ministri,=20
individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa =
attuazione nei=20
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' =
autorizzata=20
l'apertura di una apposita contabilit=E0 speciale. Al fine di consentire =
il=20
perseguimento delle finalit=E0 indicate al comma 1, il piano assorbe, =
anche in=20
deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni =

contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il =
sollecito=20
rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario =
potr=E0=20
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle =
obbligazioni=20
contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto.</P>
<P>5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente =
articolo=20
non pu=F2 procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo =
246, comma=20
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</P>
<P>6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai =
commi 1 e 2=20
prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni =
contratte=20
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del =
Presidente del=20
Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma =
12=20
dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte =
le=20
entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni =
sono=20
attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi =
istituzionali=20
dell'Ente.</P>
<P>7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati =
di sei=20
mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo =
all'esercizio=20
2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, =
del=20
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del =
bilancio=20
relativo all'esercizio 2008.</P>
<P>8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al =
presente=20
articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma =
una=20
anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri =
trasferimenti=20
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di =
natura=20
tributaria. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo IV <BR></EM>Spesa sanitaria e per =
invalidit=E0 </P>
<P align=3Dcenter>Art. 79.<BR><EM>Programmazione delle risorse per la =
spesa=20
sanitaria</EM></P>
<P><EM>1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e =
la=20
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio =
2009-2011 il=20
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre =
ordinariamente lo=20
Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi =
delle=20
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 =

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, =
comma 139=20
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 =
milioni di=20
euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, =
comprensivi=20
dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a =
titolo=20
di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale =
pediatrico=20
Bambino Ges=F9, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo =
stesso=20
Ospedale, secondo le modalit=E0 di cui alla legge 18 maggio 1995, n. =
187, che ha=20
reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto =
nella=20
Citt=E0 del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti =
regionali=20
previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli =
accordi e=20
dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome =
di=20
Trento e di Bolzano</EM>.<BR><EM>1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 =
l'accesso al=20
finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto =
disposto dal=20
comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, =
e'=20
subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le =
regioni e le=20
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma =
6, della=20
legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, =
che, ad=20
integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001,=20
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, =
dell'intesa=20
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario =
alla=20
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni =
relativa=20
al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 =
ottobre=20
2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta =
Ufficiale n.=20
256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficentamento del =
sistema e del=20
conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di =
non=20
determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover=20
ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale=20
regionale:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) una riduzione dello standard dei =
posti=20
letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero =
ordinario al=20
ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime=20
ambulatoriale;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) l'impegno delle regioni, anche =
con=20
riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) =
della legge=20
27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di =
riorganizzazione, ivi=20
compresi quelli di razionalizzazione e di efficentamento della rete =
ospedaliera,=20
alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio =
sanitario=20
nazionale anche =
attraverso:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) la=20
definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica =
del=20
personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della =

contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del =
predetto=20
personale;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) la =
fissazione di=20
parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e =
complesse,=20
nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente =
delle=20
aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario =

nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilit=E0 dei fondi della=20
contrattazione integrativa, cos=EC come rideterminati ai sensi di quanto =
previsto=20
dal numero 1);<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) l'impegno delle regioni, nel =
caso in cui=20
si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare =
anche=20
forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte =
dei=20
cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi =
della=20
vigente normativa, prevedendo altres=EC forme di attivazione automatica =
in corso=20
d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento=20
dall'andamento programmatico della spesa.</P>
<P>1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis =
entro il 31=20
ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della =
legge 30=20
dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i =
rapporti=20
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, =
sono=20
fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori =
standard=20
necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario =
al=20
ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime =
ambulatoriale=20
nonche' per le finalit=E0 di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente =

articolo.</P>
<P>1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, =
n. 662,=20
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti=20
modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) al primo periodo le parole: =
=ABdi criteri=20
e parametri fissati dal Piano stesso=BB sono sostituite dalle seguenti: =
=ABdi linee=20
guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche =
sociali=20
ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti =
tra lo=20
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di=20
Bolzano=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) il terzo periodo e' sostituito dai =
seguenti:=20
=ABLa predetta modalit=E0 di ammissione al finanziamento e' valida per =
le linee=20
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. =
A=20
decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la =
programmazione=20
economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e =
delle=20
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti =
tra lo=20
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a =

ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto =
dell'adozione=20
della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle =
regioni a=20
titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario =
nazionale di=20
parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei =
progetti di=20
cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad =
erogare,=20
a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo =
spettante a=20
ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' =
subordinata=20
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra =
lo=20
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su =
proposta del=20
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei =
progetti=20
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei=20
risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed=20
approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la =
mancata=20
erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a =
carico=20
delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo,=20
dell'anticipazione del 70 per cento gi=E0 erogata=BB.</P>
<P>1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e =
successive=20
modificazioni, sono apportate le seguenti =
modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
a) all'articolo 8-sexies, comma =
5:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
1) al primo periodo, le parole da: =ABin base ai costi standard=BB fino =
alla fine=20
del periodo sono sostituite dalle seguenti: =ABtenuto conto, nel =
rispetto dei=20
principi di efficienza e di economicit=E0 nell'uso delle risorse, anche =
in via=20
alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in =
riferimento a=20
strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza,=20
appropriatezza e qualit=E0 dell'assistenza come risultanti dai dati in =
possesso=20
del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni =
gi=E0=20
disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari =
regionali e=20
differenti modalit=E0 di remunerazione delle funzioni assistenziali =
attuate nelle=20
regioni e nelle province=20
autonome=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) il secondo =
periodo=20
e' sostituito dai seguenti: =ABLo stesso decreto stabilisce i criteri =
generali,=20
nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei =
vincoli di=20
bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e =
regionale, in=20
base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, =
articolando=20
tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche=20
organizzative e di attivit=E0, verificate in sede di accreditamento =
delle=20
strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono =
assunte come=20
riferimento per la valutazione della congruit=E0 delle risorse a carico =
del=20
Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle =
singole=20
regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci =
regionali.=20
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione =
e'=20
abrogato il decreto del Ministro della sanit=E0 15 aprile 1994, recante=20
=ABDeterminazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe =
delle=20
prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed =
ospedaliera=BB,=20
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio=20
1994=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, =
in fine,=20
il seguente periodo: =ABLe attivit=E0 e le funzioni assistenziali delle =
strutture=20
equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del =

Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti =
di=20
quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo=20
8-quinquies=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) all'articolo 8-quater, al comma =
3,=20
lettera b) dopo le parole: =ABdelle strutture al fabbisogno=BB sono =
inserite le=20
seguenti: =AB, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di =
efficienza=20
che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser =
conseguita=20
da parte delle singole strutture sanitarie,=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) =

all'articolo 8-quinquies:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
1) al=20
comma 2, alinea, le parole: =ABaccordi con le strutture pubbliche ed =
equiparate=BB=20
sono sostituite dalle seguenti: =ABaccordi con le strutture pubbliche ed =

equiparate, comprese le aziende ospedaliero=20
universitarie,=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) al =
comma 2,=20
lettera b) dopo le parole: =ABdistinto per tipologia e per modalit=E0 di =
assistenza=BB=20
e' aggiunto il seguente periodo: =ABLe regioni possono individuare =
prestazioni o=20
gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva =
autorizzazione, da=20
parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le =

strutture o i professionisti=20
accreditati.=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) dopo =
il comma=20
2-ter sono aggiunti i=20
seguenti:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=
&nbsp;=20
=AB2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di =
ricovero e=20
cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a =
carattere=20
scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a =
carattere=20
scientifico privati, che sono definiti con le modalit=E0 di cui =
all'articolo 10=20
comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni =
stipulano=20
altres=EC accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli =
articoli 41 e 43,=20
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive =
modificazioni,=20
che prevedano che l'attivit=E0 assistenziale, attuata in coerenza con la =

programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base =
ai=20
tetti di spesa ed ai volumi di attivit=E0 predeterminati annualmente =
dalla=20
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' =
sulla=20
base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella =
remunerazione=20
di eventuali risorse gi=E0 attribuite per spese di investimento, ai =
sensi=20
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e =
successive=20
modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti =
contratti si=20
applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed=20
e-bis.</P>
<P>2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al =
presente=20
articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater =
delle=20
strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del =
Servizio=20
sanitario nazionale interessati e' sospeso=BB.</P>
<P>1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi =
finanziari=20
programmatici di cui al comma 1:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) sono =
potenziati i=20
procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla=20
partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di=20
specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale =
(SSN). A=20
tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di =
concerto=20
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da =
adottare=20
entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalit=E0 con le quali =
l'Agenzia=20
delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della =
tessera=20
sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre =
2003, n.=20
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. =
326, e=20
successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica =
della=20
sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base =
ai=20
livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 =
dicembre=20
1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando =
l'ultimo=20
reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al =
sistema=20
informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende =
quello=20
previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanit=E0, di =
concerto con=20
il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta=20
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive=20
modificazioni;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) con il medesimo decreto di cui =
alla=20
lettera a) sono definite le modalit=E0 con cui il cittadino e' tenuto ad =

autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la =
sussistenza=20
del diritto all'esenzione per reddito in difformit=E0 dalle predette =
informazioni,=20
prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie =
locali delle=20
informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese=20
disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il =
recupero=20
delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla=20
successiva prescrivibilit=E0 di ulteriori prestazioni di specialistica=20
ambulatoriale a carico del SSN;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) per le regioni =
che, ai=20
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, =
e=20
successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il =
perseguimento=20
dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse =
di cui=20
all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive =

modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, =
della=20
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera =
n), della=20
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, pu=F2 essere =
destinata=20
alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilit=E0 =
di dati=20
economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a =
livello=20
locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione =
gestionale=20
continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivit=E0 di =
programmazione e di=20
controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I =
predetti=20
interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le =
metodologie=20
definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla =

assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della =
legge 23=20
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei =
dati del=20
Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).</P>
<P>1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il =
comma 2=20
e' sostituito dal seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB2. Al fine di =
realizzare gli=20
obiettivi di economicit=E0 nell'utilizzazione delle risorse e di =
verifica della=20
qualit=E0 dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le =
regioni=20
assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo =
di=20
almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti =
schede di=20
dimissione, in conformit=E0 a specifici protocolli di valutazione.=20
L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata =
secondo=20
criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono =
estesi alla=20
totalit=E0 delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di =

inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri =
definiti=20
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche =
sociali,=20
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze</EM>.=BB.</P>
<P>2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali =
con il=20
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il =
biennio=20
economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre =
ordinariamente lo=20
Stato, di cui al comma 1, e' incrementato di 184 milioni di euro per =
l'anno 2009=20
e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per =
l'attuazione del=20
Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento =
telematico in=20
rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-<EM>bis</EM> =

<EM>dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, =
convertito,=20
con modificazioni, dalla</EM> legge 24 novembre 2003, n. 326.</P>
<P>3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1=B0 ottobre 2007, n. =
159,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il =
secondo=20
periodo e' soppresso. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 80.<BR><EM>Piano straordinario di verifica delle =
invalidit=E0=20
civili</EM></P>
<P>1. L'Istituto nazionale <EM>della previdenza</EM> sociale (INPS) =
attua, dal=20
1=B0 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 =

accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici =
economici di=20
invalidit=E0 civile.</P>
<P>2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti =
sanitari, si=20
applica l'articolo 5, comma 5, del <EM>regolamento di cui al</EM> =
decreto del=20
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.</P>
<P>3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, =
finalizzati ad=20
accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di =
invalidit=E0=20
civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a =
fruire=20
dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi =
pagamenti=20
qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non =
si=20
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro =
novanta=20
giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta =
di=20
giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gi=E0 =
disposta, non=20
fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, =
l'I.N.P.S.=20
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della =
sospensione=20
medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, =
verr=E0=20
comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non =
potr=E0=20
sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di =
sospensione,=20
salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o =
disposte=20
dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e =
al=20
secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori =
nati=20
affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidit=E0 =
pari al=20
100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i =
quali, in=20
luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede =
obbligatoriamente=20
alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti =
di=20
invalidit=E0 necessari per il godimento dei benefici economici.</P>
<P>4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti=20
specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di =
verifica, la=20
sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno =
disposte=20
con le medesime modalit=E0 di cui al <EM>comma 3</EM>.</P>
<P>5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il =
rinnovo=20
della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono =
autorizzati a=20
rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito =
finale delle=20
procedure di rinnovo.</P>
<P>6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita =
emessi=20
dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento =
degli stati=20
di invalidit=E0 civile, cecit=E0 civile e sordomutismo, nonche' ai =
provvedimenti di=20
revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la =

legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.</P>
<P>7. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle =
politiche=20
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle =
finanze,&nbsp;=20
<EM>previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo =
Stato, le=20
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano</EM>, da emanarsi =
entro=20
trenta giorni <EM>dalla data di entrata</EM> in vigore del presente =
decreto,=20
sono stabiliti termini e modalit=E0 di attuazione del piano =
straordinario di cui=20
al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione =
di=20
criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari =
di=20
prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie =
con le=20
diverse banche dati presenti nell'ambito <EM>delle amministrazioni</EM>=20
pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la=20
motorizzazione civile. </P>
<P align=3Dcenter>Titolo IV <BR>PEREQUAZIONE TRIBUTARIA </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo I <BR></EM>Misure fiscali perequazione =
tributaria </P>
<P align=3Dcenter>Art. 81.<BR><EM>Settori petrolifero e del gas</EM></P>
<P><EM>1.-15. (Soppressi).</P>
<P>16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale =

dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, =
l'aliquota=20
dell'imposta sul reddito delle societ=E0 di cui all'articolo 75 del =
testo unico=20
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della =
Repubblica=20
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' applicata con =
una=20
addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano =
conseguito nel=20
periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni =
di euro=20
e che operano nei settori di seguito indicati:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) =
ricerca=20
e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
b)=20
raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, =
petroli,=20
gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio =
liquefatto e=20
gas naturale;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) produzione o commercializzazione =
di=20
energia elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche in settori =
diversi da=20
quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo =
periodo si=20
applica qualora i ricavi relativi ad attivit=E0 riconducibili ai =
predetti settori=20
siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi =
conseguiti. La=20
medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia =
elettrica=20
mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica =
o=20
eolica. 16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato=20
l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo =
unico=20
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della =
Repubblica=20
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano =
autonomamente=20
il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo =
comma 16 e=20
provvedono al relativo versamento</EM>.</P><EM>
<P>16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in =
qualit=E0=20
di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo =
115 del=20
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,=20
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale =

prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I =
soggetti=20
indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualit=E0 di =
partecipanti,=20
l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del =
testo=20
unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito =
imponibile=20
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del =
reddito=20
imputato dalla societ=E0 partecipata</EM>.</P>
<P>17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la=20
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di =
imposta=20
<EM>successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007</EM>.</P>
<P>18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati =
al comma=20
16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al =
consumo.=20
L'Autorit=E0 per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale =
osservanza=20
della disposizione di cui al precedente periodo.<EM> L'Autorit=E0 per =
l'energia=20
elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al =

Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma =
16</EM>.</P>
<P>19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto =
del=20
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art. 92 =
e'=20
aggiunto il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 92-<EM>bis</EM>=20
(<EM>Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese</EM>). - =
1. La=20
valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, =
comma 1,=20
lettere <EM>a)</EM> e <EM>b)</EM> e' effettuata secondo il metodo della =
media=20
ponderata o del =ABprimo entrato primo uscito=BB, anche se non adottati =
in bilancio,=20
dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per=20
l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attivit=E0=20
di:<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)</EM> ricerca e coltivazione di =
idrocarburi=20
liquidi e gassosi;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)</EM> raffinazione =
petrolio,=20
produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi =
vari, oli=20
lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas=20
naturale.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. La disposizione di cui al comma 1 si =
applica=20
anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili =

internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento =
europeo e=20
del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano =
esercitato,=20
relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui =
all'articolo=20
13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.=20
38.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Per quanto non diversamente disposto dal =
presente=20
articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo=20
92.=BB.</P>
<P>20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal =
periodo=20
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente =
decreto.</P>
<P>21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per =
effetto=20
della prima applicazione dell'articolo 92-<EM>bis</EM> del testo unico =
delle=20
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della =
Repubblica del 22=20
dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse =
dell'opzione di=20
cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio =
2005, n.=20
38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed e' =
soggetto ad=20
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,=20
dell'imposta sul reddito delle societ=E0 e dell'imposta regionale sulle =
attivit=E0=20
produttive con l'aliquota del 16 per cento.</P>
<P>22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione=20
contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio =
di prima=20
applicazione dell'articolo 92-<EM>bis</EM> del testo unico delle imposte =
sui=20
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, =
del 1986.=20
Alternativamente, su opzione del contribuente pu=F2 essere versata in =
tre rate di=20
eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito =
relative=20
all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-<EM>bis</EM> del =
testo=20
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente =
della=20
Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda =
e terza=20
rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.</P>
<P>23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si =
considera=20
fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima=20
applicazione dell'articolo 92-<EM>bis</EM> del testo unico delle imposte =
sui=20
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, =
del 1986;=20
tuttavia fino al terzo esercizio successivo:<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
a)</EM>=20
le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo =
unico=20
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della =
Repubblica=20
n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad =
imposta=20
sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle =
imposte=20
personali e dell'imposta regionale sulle attivit=E0 produttive, ma =
determinano la=20
riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo=20
corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni e' computato in =
diminuzione=20
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' =
compensabile a=20
valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul=20
reddito;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a-bis) se la quantit=E0 delle =
rimanenze finali=20
e' inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di =
prima=20
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui =
redditi=20
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, =
il valore=20
fiscalmente riconosciuto delle quantit=E0 vendute e' ridotto del maggior =
valore=20
assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo =
corrispondente=20
dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione delle rate di =
eguale=20
importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui =
versamenti a=20
saldo e in acconto dell'imposta personale sul=20
reddito;</EM><BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)</EM> nel caso di conferimento =

dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui =
all'articolo=20
92-<EM>bis</EM> del testo unico delle imposte sui redditi approvato con =
decreto=20
del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla =
riliquidazione=20
e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul=20
conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del=20
conferimento le attivit=E0 di cui al predetto articolo 92-<EM>bis</EM> e =
adotti lo=20
stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende =

definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior =
valore=20
delle rimanenze conferite cos=EC come risultante dall'ultima =
riliquidazione=20
effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le =

svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma =
5, del=20
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del =
Presidente della=20
Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per =
il 50=20
per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre=20
2011.</P>
<P>24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel =
caso di=20
cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di =
cui=20
all'articolo 92-<EM>bis</EM> del testo unico delle imposte sui redditi =
approvato=20
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta=20
sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze =
cedute=20
cos=EC come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente =
si=20
ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.</P>
<P>25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte =
sui=20
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del =
1986,=20
come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo=20
2423-<EM>bis </EM>del codice civile.</P><EM>
<P>26.-28. (Soppressi).</EM> </P><EM>
<P>29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle =

esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche=20
energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.</P>
<P>30. Il Fondo e' alimentato:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) dalle somme =
riscosse in=20
eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma=20
22;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) dalle somme conseguenti al recupero =
dell'aiuto di=20
Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 =
marzo=20
2008 della Commissione;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) dalle somme versate =
dalle=20
cooperative a mutualit=E0 prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e=20
26;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) con trasferimenti dal bilancio dello=20
Stato;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) con versamenti a titolo spontaneo e =
solidale=20
effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le societ=E0 e gli =
enti che=20
operano nel comparto energetico.</P>
<P>31. (Soppresso).</P>
<P>32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono =
sottoposti i=20
prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, =
nonche' il=20
costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce =
deboli=20
di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, =
e'=20
concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione =
di=20
maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta =
acquisti=20
finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico =
dello=20
Stato</EM>.</P><EM>
<P>33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto,=20
con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle =
finanze e=20
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono=20
disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione =
vigente:<BR>a)=20
i criteri e le modalit=E0 di individuazione dei titolari del beneficio =
di cui al=20
comma 32, tenendo conto dell'et=E0 dei cittadini, dei trattamenti =
pensionistici e=20
di altre forme di sussidi e trasferimenti gi=E0 ricevuti dallo Stato, =
della=20
situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, =
nonche' di=20
eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di =
effettivo=20
bisogno;<BR>b) l'ammontare del beneficio unitario;<BR>c) le modalit=E0 e =
i limiti=20
di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di =
cui al=20
comma 32</EM>.</P><EM>
<P>33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce =
pi=F9=20
deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di=20
comunicazione</EM>.</P><EM>
<P>34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve =
essere=20
conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e =
delle=20
finanze pu=F2 avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di =
Poste=20
italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a.</EM>.</P>
<P>35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei =
soggetti di=20
cui questo si avvale ai sensi del comma 34, =
individua:<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
a)</EM> i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformit=E0 =
alla=20
disciplina di cui al comma 33;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)</EM> il =
gestore del=20
servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi =
rapporti=20
amministrativi, tenendo conto della disponibilit=E0 di una rete =
distributiva=20
diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa =
fornire=20
funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla =
gestione dei=20
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di =
spostamento,=20
dei titolari del beneficio, e tenendo conto altres=EC di precedenti =
esperienze in=20
iniziative di erogazione di contributi pubblici.</P>
<P>36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono=20
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di =
cui al=20
comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per =

l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformit=E0 alle leggi che=20
disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni =
ulteriore=20
collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o =
dalle=20
amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da =
questo=20
impartiti.</P>
<P>37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il =
Ministro=20
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite =
convenzioni,=20
promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore =
dei=20
titolari delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione =
dei=20
commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui <EM>al =
comma=20
29</EM>.</P><EM>
<P>38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma =
33 e=20
successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta =
una=20
relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al =
comma=20
32</EM>.</P><EM>
<P>38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di =
politica=20
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre =
2004,=20
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. =
307, e'=20
integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle =
modifiche=20
normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, =
dell'importo di=20
168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno =
2009, 71,7=20
milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere =
dall'anno=20
2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di =
267=20
milioni di euro nel 2009.</EM> </P>
<P align=3Dcenter>Art. 82.<BR><EM>Banche, assicurazioni, fondi di =
investimento=20
immobiliari =ABfamiliari=BB e cooperative</EM></P>
<P>1. All'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato =
con=20
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo =
il comma=20
5 e' inserito il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB5-<EM>bis</EM> Gli =
interessi=20
passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, =
sono=20
deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del =
1996 per=20
cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui =
agli=20
articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi =
maturati=20
in capo a soggetti <EM>di cui al periodo precedente</EM> partecipanti al =

consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente=20
deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi =
passivi=20
maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei =
al=20
consolidato. La societ=E0 o ente controllante opera la deduzione =
integrale degli=20
interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione =
di cui=20
all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della =
somma=20
algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti =
partecipanti=BB.</P>
<P>2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le=20
disposizioni di cui al comma 5-<EM>bis</EM> dell'articolo 96 del testo =
unico=20
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della =
Repubblica=20
n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano <EM>a =
decorrere dal=20
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007</EM>. =

Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui =
al=20
citato comma 5-<EM>bis</EM> sono deducibili nei limiti del 97 per cento =
del loro=20
ammontare.</P>
<P>3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le =

seguenti modifiche:<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)</EM> all'articolo 6, =
comma 8,=20
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: =ABGli interessi passivi =
concorrono=20
alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per =
cento del=20
loro ammontare.=BB;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)</EM> all'articolo 6, =
comma 9,=20
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: =ABGli interessi passivi =
concorrono=20
alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per =
cento del=20
loro ammontare.=BB;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)</EM> all'articolo 7, =
comma 2, e'=20
aggiunto in fine il seguente periodo: =ABGli interessi passivi =
concorrono alla=20
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del =
loro=20
ammontare.=BB.</P>
<P>4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le=20
disposizioni di cui al comma 3 si applicano <EM>a decorrere dal periodo=20
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007</EM>. =
Limitatamente=20
al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al <EM>comma =
3</EM>=20
sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.</P>
<P>5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul =
reddito=20
delle societ=E0 e dell'imposta regionale sulle attivit=E0 produttive =
<EM>per il=20
medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre=20
2007</EM>, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, =
quale=20
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata =
applicando le=20
disposizioni dei commi precedenti.</P>
<P>6. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui =
redditi=20
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, =
n. 917,=20
sono apportate le seguenti modifiche:<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)</EM> =
le=20
parole =ABpari al 60 per cento=BB sono sostituite dalle seguenti =ABpari =
al 30 per=20
cento=BB;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)</EM> le parole =ABnei nove =
esercizi=20
successivi=BB sono sostituite dalle seguenti =ABnei diciotto esercizi=20
successivi=BB;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)</EM> le parole =ABil 50 per =
cento della=20
medesima riserva sinistri=BB sono sostituite dalle seguenti =ABil 75 per =
cento della=20
medesima riserva sinistri=BB.</P>
<P>7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della =
riserva=20
sinistri di cui all'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui =
redditi=20
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, =
che=20
eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli =
esercizi=20
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente =
decreto=20
e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al =
raggiungimento=20
del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.</P>
<P>8. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le =
disposizioni=20
di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in =
corso=20
alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella =
determinazione degli=20
acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento =
della=20
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, =
quella=20
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e =
7.</P>
<P>9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le =
modalit=E0=20
previsti dall'art. 15-<EM>bis</EM> del decreto del Presidente della =
Repubblica=20
26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, =
all'85 per=20
cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.</P>
<P>10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le =
modalit=E0=20
previsti dall'art. 9, comma 1-<EM>bis</EM> della legge 29 ottobre 1961, =
n. 1216,=20
e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 =
e al 40=20
per cento per gli anni successivi.</P>
<P>11. All'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette =
approvato=20
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, =
sono=20
apportate le seguenti modifiche:<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)</EM> le =
parole:=20
=AB0,40 per cento=BB, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: =
=AB0,30 per=20
cento=BB;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)</EM> le parole =ABnei nove =
esercizi=20
successivi=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABnei diciotto esercizi=20
successivi=BB.<EM></P></EM>
<P>12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni =
eccedenti=20
la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'art. =
106 del=20
testo unico <EM>delle imposte sui redditi</EM> approvato con decreto del =

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi =
precedenti a=20
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e =
non ancora=20
dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del=20
diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono =
formate.</P>
<P>13. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le =
disposizioni=20
di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta =
in corso=20
alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella =
determinazione degli=20
acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento =
della=20
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, =
quella=20
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e =
12.</P><EM>
<P>13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, =
convertito,=20
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis =
e'=20
sostituito dal seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB 2-bis. A decorrere =
dal periodo=20
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, =
la=20
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per =
il=20
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la =
percentuale=20
indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo =
periodo=20
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 =
novembre=20
2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio=20
dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade =
anteriormente al 25=20
giugno 2008=BB. </EM></P>
<P>14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di =
registro di=20
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<EM> a)</EM> =
all'art.=20
5, comma 2, dopo le parole: =ABad eccezione delle operazioni <EM>esenti =
e=20
imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), =
8-ter) e=20
27-quinquies),</EM> dello stesso decreto=BB sono aggiunte le seguenti: =
=ABnonche'=20
delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 =
maggio=20
1999, n. 133 e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 =
del=20
1972=BB;<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)</EM> all'articolo 40, comma 1 dopo =
le parole=20
=AB27-<EM>quinquies</EM>) dello stesso decreto=BB sono inserite le =
seguenti:=20
=ABnonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della =
legge 13=20
maggio 1999, n. 133, e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto =
n. 633=20
del 1972=BB.</P>
<P>15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono =
stabiliti=20
le modalit=E0 e i termini degli adempimenti e del versamento =
dell'imposta=20
commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di =
entrata in=20
vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla =
medesima=20
data e per quelli stipulati successivamente.</P>
<P>16. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 262, della legge 24 =
dicembre=20
2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1=B0 gennaio 2009. =
Conseguentemente nel=20
comma 264, dell'articolo 1, lettera <EM>a)</EM> , della legge n. 244 del =
2007,=20
sono soppresse le parole =AB, e al comma 262=BB.</P>
<P>17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in =
vigore=20
del presente <EM>decreto</EM>, ai fondi d'investimento immobiliare =
chiusi di cui=20
all'articolo 37 del <EM>testo unico di cui al </EM>decreto legislativo =
24=20
febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere=20
<EM>a)</EM> e <EM>b)</EM> del&nbsp; <EM>comma 18 del presente =
articolo</EM>, si=20
applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei =
fondi. La=20
societ=E0 di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo =
di=20
imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato =
come media=20
annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo =
6,=20
comma 1, lettera <EM>c)</EM> , numero 3) del decreto legislativo 24 =
febbraio=20
1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, =
<EM>ai=20
fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i =
valori del=20
patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo</EM> . Ai fini=20
dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il =
valore=20
del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il =
periodo=20
d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro il =
16=20
febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le =
sanzioni=20
dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni =
stabilite=20
in materia di imposte sui redditi.</P>
<P>18. L'imposta di cui al comma 17 <EM>e' dovuta dai fondi per i quali =
non sia=20
prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che =
abbiano=20
un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno =
uno dei=20
seguenti requisiti:</EM><BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)</EM> le quote del =
fondo=20
siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per =
cento di=20
tali quote siano detenute da uno o pi=F9 dei soggetti di cui al comma 2 =
ultimo=20
periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, =
convertito,=20
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti =
indicati=20
nell'art. 6 del decreto legislativo 1=B0 aprile 1996, n. 239, da =
imprenditori=20
individuali, societ=E0 ed enti se le partecipazioni sono relative =
all'impresa=20
commerciale <EM>nonche' da enti pubblici, enti di previdenza =
obbligatoria ed=20
enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo =
unico=20
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della =
Repubblica 22=20
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;=20
</EM><BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) in ogni caso il fondo sia =
istituito</EM> ai=20
sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del =

bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e =
pi=F9 dei due=20
terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo =

d'imposta, <EM>da una o pi=F9 persone fisiche</EM> legate fra loro da =
rapporti di=20
parentela o affinit=E0 ai sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico =
delle=20
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della =
Repubblica 22=20
dicembre 1986, n. 917, nonche' da societ=E0 ed enti di cui le persone =
fisiche=20
medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice =
civile,=20
ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento =
<EM>e=20
da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette =
quote=20
siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti =
ovvero a=20
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non=20
residenti</EM>.</P><EM>
<P>18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura =
finanziaria di=20
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e=20
successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del =
rimborso=20
di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi =
soggetti=20
alle disposizioni del comma 18 del presente articolo e' dovuta nella =
misura del=20
20 per cento. L'imposta e' applicata nella medesima misura al momento =
della=20
cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei =
rapporti sui=20
quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta =
sostitutiva=20
di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e=20
successive modificazioni.</P>
<P>19. La societ=E0 di gestione del risparmio verifica la sussistenza =
dei=20
requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore =
delle quote=20
detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 =

dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere =
apposita=20
comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e =
aggiornate=20
ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La societ=E0 =
di=20
gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i =

partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la=20
comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione=20
dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore =
dell'Agenzia=20
delle entrate sono stabiliti termini e modalit=E0 per la segnalazione di =
cui al=20
periodo precedente</EM>.</P>
<P>20. La sussistenza <EM>dei requisiti indicati</EM> nel comma 18 =
determina=20
l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire =
dal=20
periodo d'imposta nel quale esse si verificano. <EM>Qualora la societ=E0 =
di=20
gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale =
di cui=20
al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di =
cui al=20
comma 19, l'imposta patrimoniale e' applicata in capo ai partecipanti in =

proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo =
d'imposta e=20
risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi =
dell'articolo 6,=20
comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in =
materia di=20
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio =
1998, n.=20
58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del =
titolo IV=20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e =

successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti =
di cui=20
al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, =
la=20
comunicazione alla societ=E0 di gestione del risparmio</EM>.</P>
<P>21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. =
351,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le =
parole:=20
=ABuna ritenuta del 12,50 per cento=BB, sono sostituite dalle seguenti: =
=ABuna=20
ritenuta del 20 per cento=BB.</P><EM>
<P>21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi =
comuni=20
di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 =
dell'articolo 7 del=20
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del =
presente=20
articolo, e' operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per =
cento,=20
fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante=20
dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, =
lettera=20
c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di =
intermediazione=20
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, =
prima della=20
data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di =
sottoscrizione o=20
acquisto</EM>.</P>
<P>22. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi =
approvato con=20
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo =
il comma=20
5-<EM>ter</EM> e' inserito il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
=AB5-<EM>quater</EM>. Salvo prova contraria, si considerano residenti =
nel=20
territorio dello Stato le societ=E0 o enti <EM>il cui patrimonio sia =
investito in=20
misura prevalente in quote di fondi </EM>di investimento immobiliare =
chiusi di=20
cui all'articolo 37 del t<EM>esto unico di cui al</EM> decreto =
legislativo 24=20
febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, =
per il=20
tramite di societ=E0 fiduciarie o per interposta persona, da soggetti =
residenti in=20
Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, <EM>commi =
primo e=20
secondo</EM>, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da =
soggetti=20
diversi dalle societ=E0.=BB.</P>
<P>23. Nel comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui =
redditi,=20
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, =
n. 917,=20
la lettera <EM>g-bis) </EM>e' abrogata.</P>
<P>24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle =
azioni=20
assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto.</P><EM>
<P>24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme =
concernenti=20
gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica =
30=20
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, =
la=20
seguente lettera: </EM><BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABg-bis) i redditi da =
lavoro=20
dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock =
option=BB.</EM></P><EM>
<P>24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai =
sensi=20
della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico =
di cui=20
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, =
introdotta=20
dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni =
assegnate=20
ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente=20
decreto.</EM></P>
<P>25. Le cooperative a mutualit=E0 prevalente di cui all'art. 2512 del =
codice=20
civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto =
con i=20
soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia =
superiore al=20
patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, cos=EC =
come=20
risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano =
il 5=20
per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidariet=E0 per i =
cittadini meno=20
abbienti di cui all'articolo <EM>81, commi 29 e 30, del presente =
decreto</EM>,=20
secondo le modalit=E0 e i termini stabiliti con decreto non =
regolamentare emanato=20
dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro =
della=20
giustizia.</P>
<P>26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli =
utili=20
evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di =
entrata in=20
vigore del presente decreto e a quello successivo.</P>
<P>27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. =
63,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' =
sostituito=20
dal seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB3. Sugli interessi corrisposti =
dalle=20
societ=E0 cooperative e loro consorzi, <EM>che non soddisfano i =
requisiti della=20
definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione =
2003/361/CE=20
della Commissione, del 6 maggio 2003</EM>, ai propri soci persone =
fisiche=20
residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati =
alle=20
condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente della =
Repubblica 29=20
settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta =
nella misura=20
del 20 per cento.=BB.</P>
<P>28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. =
311, dopo=20
la lettera <EM>b)</EM> e' inserita la seguente =
lettera:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
=AB<EM>b-bis)</EM> per la quota del 55 per cento degli utili netti =
annuali delle=20
societ=E0 cooperative di consumo e loro consorzi=BB.</P>
<P>29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le=20
disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo =
d'imposta=20
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella=20
determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, =
in sede=20
di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del =
periodo=20
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni =
del=20
comma 28. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 83.<BR><EM>Efficienza dell'Amministrazione =
finanziaria=20
</EM></P>
<P>1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto=20
adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei =

soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di =
5 anni,=20
l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo =
appositi=20
piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e =
delle=20
informazioni in loro possesso. <EM>L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate =
attivano=20
altres=EC uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai =
titolari di=20
partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono =
utili=20
derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando =
l'apporto e'=20
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro</EM>.</P>
<P>2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalit=E0 di =
attuazione=20
della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.</P>
<P>3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano =
di=20
ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la =

capacit=E0 operativa destinata alle attivit=E0 di prevenzione e =
repressione della=20
evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel =
biennio=20
2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.</P>
<P>4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, =
convertito,=20
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma=20
2-<EM>bis</EM> e' aggiunto il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
=AB2-<EM>ter</EM> Il=20
Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, =
anche per=20
il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco =
delle=20
iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i =
comuni=20
abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.=BB.</P>
<P>5. Ai fini di una pi=F9 efficace prevenzione e repressione dei =
fenomeni di=20
frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, =

l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la =
capacit=E0=20
operativa destinata a tali attivit=E0 anche orientando appositamente =
loro funzioni=20
o strutture al fine di assicurare:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> =
l'analisi=20
dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di=20
indagine;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> la definizione di apposite=20
metodologie di contrasto;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> la =
realizzazione di=20
specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni=20
medesimi;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> il monitoraggio =
dell'efficacia delle=20
azioni poste in essere.</P>
<P>6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al =
comma 5=20
e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo =
di=20
consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e =
l'adozione di=20
eventuali misure cautelari.</P>
<P>7. Gli esiti delle attivit=E0 svolte <EM>in attuazione delle =
disposizioni di=20
cui ai commi 5 e 6</EM> formano oggetto di apposite relazioni annuali al =

Ministro dell'economia e delle finanze.</P>
<P>8. Nell'ambito della programmazione dell'attivit=E0 di accertamento =
relativa=20
agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano=20
straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del =
reddito=20
delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del =
Presidente della=20
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e =
circostanze di=20
fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo=20
dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri=20
istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo =
32, primo=20
comma,&nbsp; <EM>numero 7)</EM>, del citato decreto del Presidente della =

Repubblica n. 600 del 1973.</P>
<P>9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al =
comma 8 e'=20
data priorit=E0 ai contribuenti che non hanno evidenziato nella =
dichiarazione dei=20
redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono <EM>elementi=20
indicativi</EM> di capacit=E0 contributiva.</P>
<P>10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto =
del=20
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo =
63 del=20
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la =
Guardia di=20
finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando =
una=20
adeguata quota della propria capacit=E0 operativa alle attivit=E0 di =
acquisizione=20
degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la =
determinazione=20
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del =
decreto=20
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate =
e la=20
Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le =
modalit=E0 della=20
loro cooperazione al piano.</P>
<P>11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in =
attuazione=20
della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre =
2005, n.=20
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, =
i=20
comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni =
rilevanti per la=20
determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.</P>
<P>12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e=20
amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilit=E0 dei loro =
dirigenti=20
generali di prima fascia, nonche' di contribuire al perseguimento della =
maggiore=20
efficienza e funzionalit=E0 di tali Agenzie, su richiesta nominativa del =
direttore=20
di una Agenzia fiscale, che indica altres=EC l'alternativa fra almeno =
due=20
incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze =
assegna a tale=20
Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra =
Agenzia=20
fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in =
servizio il=20
dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista =
una=20
retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente =

generale in relazione all'incarico gi=E0 ricoperto, per la differenza =
sono fatti=20
salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in =
essere presso=20
l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale =
contratto,=20
in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a =
legislazione=20
vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad =
accettare gli=20
incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente =
generale e' in=20
esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto =
legislativo 30=20
marzo 2001, n. 165.</P>
<P>13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, =
<EM>sono=20
apportate le seguenti modificazioni:</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
<EM>a)</EM> nel=20
comma 1, lettera <EM>b)</EM>, la parola =ABsei=BB e' sostituita dalla =
seguente:=20
=ABquattro=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> nel comma 3, il secondo =
periodo e'=20
sostituito dal seguente: =ABMet=E0 dei componenti sono scelti tra i =
dipendenti di=20
pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di=20
specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera=20
l'agenzia=BB.</P>
<P>14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma =
13 i=20
comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di =
entrata in=20
vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno =

successivo.</P>
<P>15. Al fine di garantire la continuit=E0 delle funzioni di controllo =
e=20
monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista =
della=20
societ=E0 di gestione del sistema informativo dell'amministrazione =
finanziaria ai=20
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, =
sono=20
esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi =
dell'articolo 6,=20
comma 7, del <EM>regolamento di cui al</EM> decreto del Presidente della =

Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in =
base=20
alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni =
incompatibili con=20
il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque=20
componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza=20
applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.</P>
<P>16. Al fine di assicurare maggiore effettivit=E0 alla previsione di =
cui=20
all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, =
con=20
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i =
sei mesi=20
successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani =
residenti=20
all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente =
per=20
l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato =
la=20
residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla =
predetta=20
richiesta di iscrizione la effettivit=E0 della cessazione della =
residenza nel=20
territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e=20
dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facolt=E0 =
istruttorie di cui=20
al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre =
1973, n.=20
600.</P>
<P>17. In fase di prima attuazione delle disposizioni <EM>del</EM> comma =
16, la=20
specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia =
delle=20
entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che =
hanno=20
chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero =
a far=20
corso dal 1=B0 gennaio 2006. L'attivit=E0 dei comuni e' anche in questo =
caso=20
incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle =

maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo =
previsto=20
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</P>
<P>18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con =
l'Amministrazione=20
fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando =
il=20
contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel =
decreto=20
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il=20
seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 5-<EM>bis</EM> <EM>(Adesione ai =
verbali di=20
constatazione)</EM>. - 1. Il contribuente pu=F2 prestare adesione anche =
ai verbali=20
di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul =
valore=20
aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, =
n. 4, che=20
consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo=20
41-<EM>bis</EM> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre =
1973,=20
n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente =
della=20
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. L'adesione =
di cui=20
al comma 1 pu=F2 avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale =
del=20
verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni =
successivi=20
<EM>alla data della consegna</EM> del verbale medesimo mediante =
comunicazione=20
<EM>al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo</EM> =
che ha=20
redatto il verbale. Entro i sessanta giorni successivi <EM>alla =
comunicazione al=20
competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso </EM>notifica =
al=20
contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le =

indicazioni previste <EM>dall'articolo 7</EM>.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. =
In=20
presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni =
applicabili=20
indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla met=E0 <EM>e le somme =
dovute=20
risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono =
essere=20
versate nei termini e con le modalit=E0 di cui all'articolo 8, senza =
prestazione=20
delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo =
delle=20
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale =
calcolati=20
dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione=20
dell'accertamento parziale</EM>.<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. In caso di =
mancato=20
pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio=20
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo =
definitivo=20
delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente =
della=20
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</EM>.=BB.</P><EM>
<P>18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. =
218, si=20
applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a =
decorrere dalla=20
data di entrata in vigore del presente decreto</EM>.</P><EM>
<P>18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto =

legislativo 19 giugno 1997, n. 218:</EM><BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) il =
termine=20
per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali=20
consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione =
del=20
presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre=20
2008;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b) il termine per la notifica =
dell'atto di=20
definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al =

contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno =

2009</EM>.</P><EM>
<P>18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle =
entrate, da=20
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge =
di=20
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalit=E0 di =
effettuazione=20
della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista=20
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. =
218.</EM></P>
<P>19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, <EM>a =
decorrere</EM>=20
dal 1=B0 gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo =
62-<EM>bis</EM> del=20
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, <EM>sentite le associazioni=20
professionali e di categoria</EM>, anche su base regionale o comunale, =
ove ci=F2=20
sia compatibile con la metodologia prevista dal <EM>comma 1</EM>, =
secondo=20
periodo, dello stesso articolo 62-<EM>bis</EM>.</P>
<P>20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono =
stabilite le=20
modalit=E0 di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su =
base=20
regionale o comunale avvenga con criteri di gradualit=E0 entro il 31 =
dicembre 2013=20
e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in =
attuazione=20
della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, =
n. 203,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</P>
<P>21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, =
dopo il=20
comma 1 sono inseriti i seguenti:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
=AB1-<EM>bis</EM> In caso=20
di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle =

complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo =
ne offre=20
la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione =
delle=20
modalit=E0 di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla =
notificazione=20
senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per =
le=20
eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del =
pagamento,=20
l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore =
ovvero,=20
se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, =
all'entrata del=20
bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, =
che=20
affluisce ad apposita contabilit=E0 speciale. Il riversamento e' =
effettuato il=20
giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun =
anno.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
1-<EM>ter</EM> La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al =
netto=20
dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi =
dell'articolo=20
17, comma 7-ter trattenute dall'agente della riscossione a titolo di =
rimborso=20
delle spese sostenute per la notificazione.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
1-<EM>quater</EM> Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario =
termine=20
di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma=20
1-<EM>bis</EM> all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di =
richiesta allo=20
Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla =
contabilit=E0=20
speciale prevista dal comma 1-<EM>bis</EM> e riversate all'entrata del =
bilancio=20
dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di=20
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze=BB.</P>
<P>22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-<EM>bis</EM> =
del=20
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al =
quinto=20
anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono =
versate=20
entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello =
Stato=20
per la successiva riassegnazione al <EM>Fondo speciale istituito con =
l'articolo=20
81, comma 29, del presente decreto</EM>.</P>
<P>23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 =
settembre=20
1973, n. 602, sono apportate le seguenti =
modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<EM>a)</EM> nel comma 1, sono soppresse le parole da =ABSe=BB a =
=ABcancellazione=20
dell'ipoteca=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> nel comma 4, le =
parole da=20
=ABl'ultimo=BB a =ABmese=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABnel =
giorno di ciascun mese=20
indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di=20
dilazione=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> il comma 4-<EM>bis</EM> =
e'=20
abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare =
applicazione nei=20
riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato =
decreto=20
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente =
anteriormente=20
alla data di entrata in vigore del presente decreto.</P><EM>
<P>23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica =
29=20
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il=20
seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB3-bis. Il pagamento effettuato con i =
mezzi=20
diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera=20
omesso:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) in caso di=20
utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o =
comunque non=20
pagabile;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) in caso di=20
utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non =
fornisce la=20
relativa provvista finanziaria.=BB.</EM></P><EM>
<P>23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente =
della=20
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: =
=ABconcessionari=BB sono=20
inserite le seguenti: =ABe ai soggetti da essi incaricati=BB</EM>.</P>
<P>24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della =
Repubblica 29=20
settembre 1973, n. 602, dopo la parola =AB131=BB, sono inserite le =
seguenti: =AB,=20
moltiplicato per tre=BB.</P><EM>
<P>25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato=20
strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi =
nazionali in=20
economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento =
nel campo=20
dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali =
l'influenza=20
dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di =
sviluppo. La=20
composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati =
rappresentanti=20
di Ministeri, nonche' alte professionalit=E0 ed esperienze tecniche nei =
suoi=20
settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari =
esteri,=20
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale =
sono=20
stabilite altres=EC le disposizioni generali del suo funzionamento. Le =
funzioni di=20
segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari =
stanziamenti=20
di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La=20
partecipazione al Comitato e' gratuita.</P>
<P>26.-28. (Soppressi).</P>
<P>28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: =ABa prestazioni =
alberghiere=20
e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle =
inerenti=20
alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni =
di=20
svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei =
confronti dei=20
datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa =
scolastica,=20
aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese =
che=20
forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali=BB sono soppresse.</P>
<P>28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle =
operazioni=20
effettuate a partire dal 1=B0 settembre 2008.</P>
<P>28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al =
decreto del=20
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive=20
modificazioni, sono apportate le seguenti =
modificazioni:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: =
=ABFermo=20
restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a =
prestazioni=20
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da =
quelle di cui=20
al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per=20
cento=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) all'articolo 54, comma 5, il primo =
periodo e'=20
sostituito dal seguente: =ABLe spese relative a prestazioni alberghiere =
e a=20
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del =
75 per=20
cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al =
2 per=20
cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di =
imposta.=BB.</P>
<P>28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in =
vigore a=20
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 =
dicembre 2008.=20
Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo =
d'imposta,=20
l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le =
disposizioni del=20
comma 28-quater.</P>
<P>28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero =
dell'economia e=20
delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 =
dicembre 2007,=20
n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5=20
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e =
successive=20
modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso =
il=20
sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di =
cui=20
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica =
29=20
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle=20
disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 =
novembre 2000,=20
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le =
facolt=E0 ivi=20
previste possono essere esercitate solo dopo la notifica =
dell'ingiunzione=20
prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla =
riscossione=20
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 =
aprile 1910,=20
n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto=20
nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 =
novembre 2000,=20
e' sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione =
e alla=20
relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso =
degli enti=20
locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei =
soggetti=20
di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto=20
legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano=20
preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale =
i=20
dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto =
di=20
lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali =
dipendenti=20
sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 =
l'elenco=20
di tali nominativi e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' =
esclusa,=20
quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla =
citata=20
lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 =
del 1997,=20
e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.</EM> =
</P><EM>
<P>28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono =

apportate le seguenti modificazioni:</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a) =
al comma=20
1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: =AB, sulla quale svolge =
attivit=E0 di=20
coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del =
giorno=20
delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da =
assumere=20
nello stesso consiglio=BB;</EM><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)al comma 14, =
le parole=20
da: =ABi risultati=BB fino alla fine del comma sono sostituite dalle =
seguenti: =ABgli=20
elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivit=E0 di coordinamento =
prevista dal=20
comma 1=BB.</EM></P><EM>
<P>28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 =
marzo 2008=20
della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta=20
sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre =
2003, n.=20
350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con =
le=20
modalit=E0 previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente=20
articolo</EM>.</P><EM>
<P>28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato =
secondo i=20
seguenti criteri:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) applicazione, in luogo del =
regime=20
d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma =
28-octies,=20
dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta =
sostitutiva=20
di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. =
350, in=20
materia di rivalutazione dei beni;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) applicazione =

dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate =
relative a=20
beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non=20
ammortizzabili;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) esclusione dal regime d'imposta =

sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni =
detenute=20
nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto =

dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al =
decreto=20
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive=20
modificazioni;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) attualizzazione alla data del 20 =
giugno=20
2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato =
incompatibile e=20
decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di =
recupero=20
a decorrere dalla stessa data;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) determinazione =
degli=20
interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) =
n.=20
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive=20
modificazioni.</EM></P><EM>
<P>28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle =
entrate, da=20
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge =
di=20
conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito modello per la =

dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello =
di=20
dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da =
parte dei=20
soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate =
entro=20
quindici giorni dalla emanazione del predetto =
provvedimento.</EM></P><EM>
<P>28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni=20
predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto =

beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli=20
interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di=20
presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione =
contenente=20
l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato =
versamento=20
entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del =
decreto del=20
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive=20
modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme =
non=20
versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti</EM>.</P><EM>
<P>28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, =
n. 350,=20
e' abrogato</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 83-<EM>bis</EM>.<BR>Tutela della sicurezza =
stradale e della=20
regolarit=E0 del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di =
terzi</P>
<P><EM>1. L'Osservatorio sulle attivit=E0 di autotrasporto di cui =
all'articolo 9=20
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di =
un'adeguata=20
indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate =
mensilmente dal=20
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per=20
autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per =
chilometro=20
di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la =
relativa=20
incidenza.</P>
<P>2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei =
veicoli,=20
determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la =
quota,=20
espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di =
autotrasporto=20
per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante</EM>.</P><EM>
<P>3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono =
volte a=20
disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal =
mittente=20
per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a =
verifica,=20
con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della =
loro=20
entrata in vigore</EM>.</P><EM>
<P>4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, =
ai sensi=20
dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo =
stesso=20
contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi =
previste,=20
evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del =
corrispettivo=20
dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto =
dal=20
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo =
deve=20
corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico =
determinato ai=20
sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del =
trasporto,=20
moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla =
prestazione=20
indicata nel contratto o nella fattura</EM>.</P><EM>
<P>5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di =
trasporto da=20
effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del=20
corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal =
vettore per=20
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, cos=EC come gi=E0 =
individuata nel=20
contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni =
effettuate dal=20
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base =
delle=20
variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato =
ai sensi=20
del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore =
preso a=20
riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o =
dell'ultimo=20
adeguamento effettuato</EM>.</P><EM>
<P>6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia =
stipulato in=20
forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 =
novembre=20
2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini =
civilistici=20
e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, =
corrispondente=20
al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle =
prestazioni=20
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare =
del=20
costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo=20
utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a =
quello=20
dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri =
corrispondenti alla=20
prestazione indicata nella fattura</EM>.</P><EM>
<P>7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di =
cui al=20
comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, =
fermo=20
restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, =
sia=20
almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi =
dai costi=20
del carburante nel provvedimento di cui al comma 2</EM>.</P><EM>
<P>8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da =
quella di=20
cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello =
indicato al=20
comma 7, il vettore pu=F2 chiedere al mittente il pagamento della =
differenza.=20
Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato =
stipulato in=20
forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal =
giorno=20
del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto =
di=20
trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si =
prescrive in=20
un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile</EM>.</P><EM>
<P>9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici =
giorni=20
successivi, il vettore pu=F2 proporre, entro i successivi quindici =
giorni, a pena=20
di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al =
giudice=20
competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile,=20
producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo =
degli=20
autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione =
del=20
veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i=20
corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione =
relativa=20
all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene=20
determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei =
commi 7 e=20
8. Il giudice, verificata la regolarit=E0 della documentazione e la =
correttezza=20
dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai =
sensi=20
dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo =
dovuto al=20
vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del =
decreto ai=20
sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il =
termine=20
entro cui pu=F2 essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di =
cui al=20
libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice</EM>.</P><EM>
<P>10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai =
commi 1=20
e 2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal=20
committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal =
vettore e'=20
calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero =
dello=20
sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di =
trasporto=20
pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel =
prezzo del=20
gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al =
momento della=20
conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2 e' pari =
al 30 per=20
cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 =
tonnellate, al 20=20
per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e =
pari o=20
superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa =
complessiva=20
inferiore a 3,5 tonnellate</EM>.</P><EM>
<P>11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano =

applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del =
gasolio a=20
decorrere dal 1=B0 luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento =
effettuato</EM>.</P><EM>
<P>12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti =
di=20
trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che =
svolgono=20
professionalmente operazioni di trasporto, e' fissato in trenta giorni =
dalla=20
data di emissione della fattura da parte del creditore, salva diversa=20
pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto =
legislativo 9=20
ottobre 2002, n. 231</EM>.</P><EM>
<P>13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il =
creditore=20
ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui =
all'articolo 5=20
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.</EM></P><EM>
<P>14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge =
6 giugno=20
1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto=20
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione =
delle=20
norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione =
fino a=20
sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di =
beni e=20
servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno =
dai=20
benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla =

legge</EM>.</P><EM>
<P>15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorit=E0=20
competente</EM>.</P><EM>
<P>16. Non si d=E0 luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal =
comma 14=20
nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto =
conforme a=20
un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni=20
associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto =
rappresentati=20
nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per =
disciplinare=20
lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore=20
merceologico</EM>.</P><EM>
<P>17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni=20
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di =

assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, =
l'installazione e=20
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono =
essere=20
subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di =
vincoli, con=20
finalit=E0 commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze =
minime tra=20
impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che =
pongono=20
restrizioni od obblighi circa la possibilit=E0 di offrire, nel medesimo =
impianto o=20
nella stessa area, attivit=E0 e servizi integrativi</EM>.</P><EM>
<P>18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi =
generali in=20
materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle =
prestazioni ai=20
sensi dell'articolo 117 della Costituzione</EM>.</P><EM>
<P>19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo =
11=20
febbraio 1998, n. 32, le parole: =ABiscritto al relativo albo =
professionale=BB sono=20
sostituite dalle seguenti: =ABabilitato ai sensi delle specifiche =
normative=20
vigenti nei Paesi dell'Unione europea=BB</EM>.</P><EM>
<P>20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio =
1998, n. 32,=20
le parole: =ABe a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel =
periodo=20
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto =
legislativo=BB sono=20
soppresse</EM>.</P><EM>
<P>21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, =
nell'ambito dei=20
propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il =
miglioramento=20
della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti=20
eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualit=E0 =
del=20
servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non =
discriminazione=20
previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, =
urbanistica e di=20
sicurezza</EM>.</P><EM>
<P>22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorit=E0 per =
l'energia=20
elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in =
vigore=20
della legge di conversione del presente decreto, i criteri di =
vettoriamento del=20
gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del =
gas=20
naturale</EM>.</P><EM>
<P>23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a =
favore=20
dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della =
legge 27=20
dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di =
cui al=20
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono=20
destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, =
25, 26 e=20
28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi =
di=20
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare =
riferimento=20
al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennit=E0 di =
trasferta e=20
all'imponibilit=E0, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle =
maggiorazioni=20
corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a =
incentivi per=20
la formazione professionale e per processi di aggregazione=20
imprenditoriale.</EM></P><EM>
<P>24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono=20
rideterminati:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) la quota di indennit=E0 =
percepita=20
nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti =
delle=20
imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le =
missioni=20
fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al =
comma 5=20
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al =
decreto=20
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive=20
modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro =
dipendente, ferme=20
restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a =

trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta =
in=20
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del =
presente=20
decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle =
imposte sui=20
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre =
1986, n.=20
917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e=20
trasporto</EM>.</P><EM>
<P>25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la =
percentuale=20
delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro =
straordinario=20
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive =
modificazioni,=20
effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida =

dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non =

concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e =
contributivi.=20
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 =
del=20
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano =
nella=20
loro interezza</EM>.</P><EM>
<P>26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e'=20
riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte =
dell'importo=20
pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, =
di massa=20
massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e =
utilizzato per=20
la predetta attivit=E0. La misura del credito d'imposta deve essere =
determinata in=20
modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a =
11,5=20
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i =
veicoli=20
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il =
credito=20
d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del =
decreto=20
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e'=20
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione =
netta di=20
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive =
modificazioni,=20
ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva =
ai fini=20
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico =
delle=20
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica =
22=20
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni</EM>.</P><EM>
<P>27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di =
spesa=20
indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore =
dell'Agenzia=20
delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di =
concerto con=20
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono =
stabiliti=20
la quota di indennit=E0 non imponibile, gli importi della deduzione =
forfetaria, la=20
percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la =
misura del=20
credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali=20
disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei =
limiti di=20
spesa di cui al comma 29</EM>.</P><EM>
<P>28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla =
formazione=20
professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di =
euro e=20
a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro =
novanta=20
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del =
presente=20
decreto, sono disciplinate le modalit=E0 di erogazione delle risorse di =
cui al=20
presente comma</EM>.</P><EM>
<P>29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, =
pari a=20
complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno =
2008 e=20
9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse =
disponibili sul=20
fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, =
n.=20
296</EM>.</P><EM>
<P>30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del =
Presidente della=20
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, =
nell'ambito=20
degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente =
decreto,=20
previa autorizzazione della Commissione europea</EM>.</PM> <EM>31. Il =
Ministero=20
delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del =
presente=20
articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica =
della=20
compatibilit=E0 con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di =
Stato, ai=20
sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunit=E0 =
europea</EM>.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Titolo V <BR>DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI </P>
<P align=3Dcenter>Art. 84.<BR><EM>Copertura finanziaria</EM></P>
<P>1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, <EM>60, comma =
8</EM>,=20
63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, <EM>79, =
comma=20
2</EM>, 81, 82, <EM>comma 16</EM>, del presente decreto-legge, pari a =
1.520,5=20
milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno =
2009, a=20
4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per =
l'anno=20
2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate =
recate dal=20
presente provvedimento.</P><EM>
<P>1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma =
9-bis,=20
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si =
provvede=20
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale =
di parte=20
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito =
del=20
programma =ABFondi di riserva e speciali=BB della missione =ABFondi da =
ripartire=BB=20
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze =
per l'anno=20
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al =
Ministero=20
della solidariet=E0 sociale</EM>.</P><EM>
<P>1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, =
comma 5,=20
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante =
corrispondente=20
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, =
del=20
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
24 luglio 2008, n. 126</EM>.</P><EM>
<P>1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, =
pari a=20
1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante =
riduzione=20
lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle =
autorizzazioni di=20
spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre =
2007, n.=20
244. All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma =
1-bis,=20
rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e =
a 0,9=20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante =
corrispondente=20
riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di =
politica=20
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 =
novembre 2004,=20
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.=20
307</EM>.</P><EM>
<P>1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari =
a 400=20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano =
a 530=20
milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni =
2010 e 2011=20
ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed=20
indebitamento netto, si provvede:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) quanto a 120 =
milioni=20
di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello =
stanziamento=20
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio =
triennale=20
2008-2010, nell'ambito del programma =ABFondi di riserva e speciali=BB =
della=20
missione =ABFondi da ripartire=BB dello stato di previsione del =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente=20
utilizzando i seguenti accantonamenti:</EM><BR></P><PRE><EM>Ministero =
dell'economia e delle finanze             846.000;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale     519.000;
Ministero della giustizia                            10.000;
Ministero degli affari esteri                     7.800.000;
Ministero dell'interno                           39.700.000;
Ministero per i beni e le attivit=E0 culturali      1.568.000;
Ministero della salute                           13.000.000;
Ministero dei trasporti                              67.000;
Ministero dell'universit=E0 e della ricerca         1.490.000;
Ministero della solidariet=E0 sociale              =
55.000.000;</EM></PRE>
<P><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno =
2009,=20
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, =
comma 4,=20
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 24 luglio 2008, n. 126;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) quanto a 50 =
milioni di=20
euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle =
risorse di=20
cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente =
decreto;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d)=20
quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per =

ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per =
interventi=20
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del=20
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione =
lineare=20
delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di =
spesa di=20
ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno =
2009 e a=20
400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel =
Fondo di=20
cui al primo periodo.</EM></P>
<P>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad =
apportare con=20
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 85.<BR><EM>Entrata in vigore</EM></P>
<P>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua=20
pubblicazione nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> della Repubblica =
italiana e sar=E0=20
presentato alle Camere per la conversione in legge. </P>
<P align=3Dcenter>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter>&lt;<A=20
href=3D"http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.pdf">Allegato</A>&gt;</P=
><A=20
href=3D"http://www.camera.it/parlam/leggi/08133L.htm#indice">
<P><IMG alt=3D"Ritorno all'indice" =
src=3D"http://www.camera.it/img/indice.gif"=20
border=3D0></A></P></FONT>
<P>&nbsp;</P></BODY></HTML>

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