From: <Salvato da Windows Internet Explorer 7>
Subject: L 144/99
Date: Mon, 6 Apr 2009 11:55:48 +0200
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      size=3D2><U><I>Indici delle leggi=20
</I></U></FONT></A></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=3Dcenter><IMG height=3D3 =
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width=3D641></P><FONT size=3D4>
<P align=3Dcenter>Legge 17 maggio 1999, n. 144</P></FONT>
<H3 align=3Dcenter>"Misure in materia di investimenti, delega al Governo =
per il=20
riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che =
disciplina l'=20
INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" =
</H3>
<P align=3Dcenter>pubblicata nella <I>Gazzetta Ufficiale</I> n. 118 del =
22 maggio=20
1999 - Supplemento Ordinario n. 99</P>
<HR width=3D"40%">

<P align=3Dcenter>CAPO I</P>
<P align=3Dcenter>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 1.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Costituzione di unita' tecniche di supporto alla=20
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti=20
pubblici).</P></I>
<P>1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al =
processo=20
di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni =
centrali e=20
regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra =
lo=20
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, =
istituiscono e=20
rendono operativi, entro il 3 1 ottobre 1999, propri nuclei di =
valutazione e=20
verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il =
Nucleo=20
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del =
tesoro,=20
del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto =
tecnico=20
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di =
piani,=20
programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola=20
amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione =
e=20
verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico =
nazionale,=20
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo =
1998,=20
n. 112. </P>
<P>2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano =
all'interno=20
delle rispettive amministrazioni' in collegamento con gli uffici di =
statistica=20
costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed =

esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di =
poter=20
svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con=20
particolare riferimento per:</P>
<P>a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione,=20
formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di=20
opportunita' e fallibilita' degli investimenti e per la valutazione ex =
ante di=20
progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di =
qualita'=20
ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione =
della=20
compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;</P>
<P>b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da =
realizzare=20
congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive =
amministrazioni;=20
</P>
<P>c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie =
dei=20
fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a =
livello=20
territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,=20
monitoraggio e verifica. </P>
<P>3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e =
verifica=20
di cui al comma I sono attuate autonomamente sotto il profilo =
amministrativo,=20
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto =
delle=20
strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare =
duplicazioni. Le=20
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di=20
un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione =
comprensivo delle=20
connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla =
costituzione e=20
all'avvio dei nuclei. </P>
<P>4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente =
legge, con=20
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza =

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province =
autonome di=20
Trento e di Bolzano, sono indicati le caratteristiche organizzative =
comuni dei=20
nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di =
compensi agli=20
eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le=20
modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei =
programmi di=20
attuazione di cui al comma 3.</P>
<P>5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la =
programmazione=20
economica (CIPE) il a Sistema di monitoraggio degli investimenti =
pubblici "=20
((MIP)), con il compito di fornire tempestivamente informazioni =
sull'attuazione=20
delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi=20
confinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' =
di=20
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' =
concerne le=20
modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento=20
tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il =
Sistema di=20
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione =
di una=20
banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con =
l'utilizzazione del=20
Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e =
della=20
programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, =
costituisce e=20
definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli =
investimenti=20
pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua=20
attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra =
lo=20
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. </P>
<P>6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere =

flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto =
" Rete=20
unitaria della pubblica amministrazione ", di cui alla direttiva del =
Presidente=20
del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella =
Gazzetta=20
Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti =
dall'attivita'=20
di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale =
di cui=20
all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con =

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale =
del l'=20
osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive =
competenze, a=20
tutte le amministrazioni centrali e regionali Il CIPE invia un rapporto=20
semestrale al Parlamento.</P>
<P>7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il =
ruolo di=20
coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, =
previa=20
deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti =
tra lo=20
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con =
decreto del=20
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per =
la=20
dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per =
l'anno 1999 e=20
di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. </P>
<P>8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a =
8=20
miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno =
degli anni=20
2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, =
ai fin=20
i del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale =
di base=20
di parte corrente a Fondo speciale " dello stato di previsione dei =
Ministero dei=20
tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,=20
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo =
Ministero.</P>
<P>9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza =

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province =
autonome di=20
Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni =
parlamentari=20
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della =
presente=20
legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le =
province=20
autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi =
locali del=20
lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla =
base di=20
una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di =
statistica=20
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori =

considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la =
dotazione=20
infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione=20
orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle =
politiche=20
di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia =
delle=20
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti=20
locali.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 2.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Partecipazione alle riunioni del CIPE).</P></I>
<P>1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito =
della=20
razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei =
ministri e=20
del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti =
dall'articolo 11,=20
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle =
singole=20
riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non =
appartenenti al=20
CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle=20
deliberazioni.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 3.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Compiti del CIPE).</P>
<P></I>1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre =
1997, n.=20
430, e' sostituito dal seguente: "" 2. I compiti di gestione tecnica,=20
amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono =
trasferiti alle=20
amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai =
quali si=20
riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare =
entro=20
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente =
disposizione,=20
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, =
le=20
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle =
competenti=20
Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici =
giorni=20
dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto =
del=20
trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la =
stessa=20
deliberazione sono intividuate le attribuzioni, non concernenti compiti =
ti=20
gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme =
vigenti, che=20
il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta=20
deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE =
poteri di=20
autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, =
competenze=20
tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori =
modifiche=20
derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione dell a =
legge 15=20
marzo 1997, n. 59".</P>
<P>2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di =
programma=20
stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al =
CIPE,=20
pena la revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I =
provvedimenti=20
provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 possono =
essere=20
rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione =

economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di=20
concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le =
modalita'=20
previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. =
32,=20
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine di garantire il =
raccordo=20
con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli =
accertamenti sulla=20
realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono=20
assistite da un funzionario del Dipartimento per le politiche di =
sviluppo e di=20
coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione =
economica=20
con compiti di segretario, al quale compete un compenso forfettario pari =

all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, =
ridotto del=20
60 per cento.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 4.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Studi di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche =
e=20
progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali).</P>
<P></I>1. Lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo =
superiore a=20
lire 20 miliardi e' lo strumento ordinario preliminare ai fini =
dell'assunzione=20
delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni =
pubbliche.</P>
<P>2. Gli studi di fattibilita' approvati dalle amministrazioni =
costituiscono=20
certificazione di utilita' degli investimenti ai fini dell'accesso =
preferenziale=20
ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono =
titolo=20
preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in =
base=20
alle disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri.</P>
<P>3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo e' superiore =
a 100=20
miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a =
valutazione=20
economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da =
parte di=20
enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse. </P>
<P>4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della =
programmazione=20
economica si provvedera' ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al =
comma=20
3, tenendo conto degli indici ISTAT. </P>
<P>5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione =
preliminare dei=20
soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge =
28=20
dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge =
25=20
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio =
1997, n.=20
135, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 =
miliardi di=20
lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 =
miliardi per=20
il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla=20
determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, =
lettera=20
d),), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I=20
finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per =
cento alle=20
regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del =
Consiglio,=20
del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle =
risorse e'=20
effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in=20
percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi =
comunitari=20
e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione =
delle=20
domande che eccedano la quota attribuita alla regione. </P>
<P>6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa =
depositi e=20
prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta =
giorni=20
dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di =
presentazione=20
delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella =
richiesta ma=20
non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la =
redazione=20
del progetto preliminare dell'opera, che non puo' avere un costo =
inferiore a=20
lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilita' dei fondi assegnati =
ai=20
sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le =
quali=20
sia stato redatto lo studio di fattibilita i cui risultati sono valutati =

positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione =
regionale=20
di cui all'articolo 1 e giudicati, con provvedimento del presidente =
della=20
regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui =
alla=20
deliberazione del CIPE del 22 dicembre l998 pubblicata nella Gazzetta =
Ufficiale=20
n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione e' revocata se entro novanta =
giorni=20
dalla sua erogazione non e' documentato l'avvenuto affidamento =
dell'incarico di=20
progettazione. </P>
<P>7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a =
lire 30=20
miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire =
40=20
miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante le medesime modalita' e =
procedure=20
di cui al comma 6.riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del =
bilancio=20
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di =
conto=20
capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del =
tesoro,=20
del bilancio e della programmazione economica per l anno 1999, =
parzialmente=20
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</P>
<P>8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo =
rotativo per=20
la progettualita' di cui ai commi da 54 a 58 dell'articolo 1 della legge =
28=20
dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti =
preliminari,=20
definitivi ed esecutivi, adotta </P><B>
<P align=3Dcenter>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter>Art. 5.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Intese istituzionali di programma).</P>
<P></I>1. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituita una =
unita'=20
previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata a =
Intesa=20
istituzionale di programma ", cui affluiscono le risorse provenienti =
dalle=20
autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da =
destinare=20
alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali =
di=20
programma da stipulare ai sensi bell'articolo' 2, comma 203, della legge =
23=20
dicembre 1996, n. 662, e con la modalita' di cui alla delibera CIPE del =
21 marzo=20
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997. =
</P>
<P>2. All'unita' di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento =
gia' a=20
disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il=20
perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di =
programma=20
da adottare , le quote di risorse destinate alle intese su fondi =
ripartiti dal=20
CIPE e la guota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, =
rientranti=20
nell' " Intesa ", iscritta all'unita' previsionale di base 7.2.1.10 =
"Fondo di=20
rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del =
Ministero=20
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa =
ripartizione=20
del CIPE a seguito dell'vvenuta approvazione dei programmi comunitari. =
</P>
<P>3. All'unita' previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire =
inoltre=20
le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. =
Tali=20
somme, ove nece'ssario, previo versamento all'entrata del bilancio dello =
Stato,=20
iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di =
previsione del=20
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, =
sono=20
destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in =
corso di=20
attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un piu' elevato=20
coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori risorse. </P>
<P>4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate =
a=20
progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate =
in=20
relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, =
prioritariamente=20
nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilita', in =
accordi per=20
settori diversi. </P>
<P>5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo =
stabilite dalla=20
normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della =
programmazione=20
economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni =
effettuate sulle=20
unita' previsionali di base di cui al comma 1. </P>
<P>6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =
economica e'=20
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su =
proposta=20
dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto =
previsto=20
dall'articolo 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. </P>
<P>7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma =
adeguano=20
le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del =
presente=20
articolo.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 6.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Esecuzione diretta di lavori e servizi).</P>
<P></I>1. All'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. =
109, e=20
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " =
1-bis. I=20
lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' =
disciplinate=20
dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso =
siano=20
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che =
essi=20
siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme =
legislative e=20
regolame'ntari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari =
e=20
contrattuali che prevedano obblighl di affidamento dei lavori o dei =
servizi a=20
soggetti terzi ".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 7.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di =
progetto).=20
</P></I>
<P>1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica - Finanza di =
progetto.=20
di seguito denominata " Unita' ".</P>
<P>2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche=20
amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di =
infrastrutture con=20
ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica =
prevista=20
all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e =
successive=20
modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite =
nell'ambito del=20
CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture. </P>
<P>3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici =
nella=20
attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di essere =
soddisfatte=20
tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in =
quanto=20
suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, =
della legge=20
11 febbraio 1 994, n. 109, e successive modificazioni.</P>
<P>4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano =
richiesta=20
nello svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico-economica delle =

proposte presen tate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo =
37-bis della=20
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle =
attivita' di=20
indizione della gara e della ag giudicazione delle offerte da essa =
risultanti=20
secondo le modalita' previste dall'articolo 37- quater della citata =
legge n. 109=20
del 1994. </P>
<P>5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli interventi =

individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici. </P>
<P>6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della =

presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalita'=20
organizzative dell'unita. </P>
<P>7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte =
tra=20
professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione di =
comando e in=20
parte a seguito di un processo ti selezione, fondato sulla concreta =
esperienza=20
nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei settori=20
tecnico-ingegneristico, economico -finanziario e giuridico. Le modalita' =
di=20
seleziona sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del =
bilancio e=20
della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la =
funzione=20
pubblica. </P>
<P>8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Presidente =
del=20
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio =
e della=20
programmazione economica, di concerto con i Mi. nistri dei lavori =
pubblici, dei=20
trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro =
anni e=20
possono essere confermati per una sola volta. </P>
<P>9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della =
programmazione=20
economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono=20
determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unita' =
e=20
l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento. </P>
<P>10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, =
determinato=20
in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede =
mediante=20
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del =
bilancio=20
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di =
parte=20
corrente "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del =
tesoro,=20
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, =
parzialmente=20
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. </P>
<P>11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale =
sull'attivita'=20
dell'unita' e sui risultati conseguiti.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 8.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Utilizzazione delle economie verificatesi nella =
realizzazioni=20
delle opere pubbliche).</P>
<P></I>1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. =
412, e'=20
sostituito dal seguente: "1. Le economie verificatesi nella =
realizzazione di=20
opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a =
carico del=20
bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono =
essere=20
utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al =
progetto=20
originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di =
quelle=20
previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione =
del=20
Ministero competente".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 9.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Affidamento in concessione di costruzione e gestione=20
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).</P>
<P></I>1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria=20
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta=20
autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, =
di=20
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =

economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della =
presente=20
legge, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, =
n. 157,=20
individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista =
di=20
traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale =
deve=20
essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero =

dell'interno.</P>
<P>2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della =
presente=20
legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione =

definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte=20
autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche' all'attuazione =
di=20
opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non =
sia gia'=20
stato affidato owero sia in corso di affidamento, alla data di entrata =
in corso=20
della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva. </P>
<P>3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del =
tesoro,=20
del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni =
interessate,=20
valutata positivamente la sostenibilita' economica, finanziaria e =
tecnica=20
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione =
dell'autostrada=20
Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinche' =
l'ANAS=20
bandisca, entro i trenta giorni suc cessivi la gara per l'affidamento =
della=20
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio =
Calabria,=20
ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi =

stabilendo requisii di qualificazione adeguati alla natura ed =
all'importanza=20
della concessione. Nel bando di gara e' altresi' specificato che i =
progetti dei=20
lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte =
integrante=20
dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di=20
conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della =
gara.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 10.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Affidamento in concessione di costruzione e gestione=20
dell'autostrada Pedemontana Veneta).</P>
<P></I>1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria=20
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta=20
autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, =
lettera g),=20
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ivi comprese la realizzazione e la =

gestione dei servizi ad essa connessi, con priorita' relativamente al =
tratto che=20
collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene =
(Vicenza),=20
all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro de=FA lavori =
pubblici di=20
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =

economica, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla =
data di=20
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dal =
decreto=20
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , individua tecnico, un consulente =
finanziario=20
ed un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di =
gara.=20
</P>
<P>2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della =
presente=20
legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa =
all'ammodernamento=20
ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento=20
paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione =
ambientale,=20
per le quali tratte ed opere non sia gia' stato affidato ovvero sia in =
corso di=20
affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, =
l'incarico di=20
progettazione esecutiva. </P>
<P>3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del =
tesoro,=20
del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la =

sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in =
concessione=20
di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce =
le=20
disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni =

successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e =

gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di=20
qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. =
Nel=20
bando di gara e', altresi, specificato che i progetti dei lavori da =
appaltare=20
predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della =

concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere =
fatti=20
propri dal soggetto aggiudicatario della gara.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 11.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania).</P>
<P></I>1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514 =
tra=20
Ragusa e Catania e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire =
10=20
miliardi a decorrere dall'anno 2001. 2. All'onere derivante =
dall'attuazione del=20
presente articolo, pari a lire 10 miliardi per 2001 2001 si prevede =
mediamente=20
utilizzo lizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento=20
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito =
dell'unita'=20
previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale "" dello stato =
di=20
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione =

economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando =
l'accantonamento=20
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 12.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Perenzione). </P></I>
<P>1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, =
n. 2440,=20
come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le =
parole: "=20
quinto esercizio " sono sostituite dalle seguenti: " settimo esercizio =
". 2. La=20
disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai =
residui in=20
scadenza al 31 dicembre 1998.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 13.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Modifiche alla disciplina del Fondo per la =
progettazione=20
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).</P>
<P></I>1. I commi 2 e 2-bis tell'articolo 9 tel decreto-legge 25 marzo =
1997, n.=20
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, =
sono=20
sostituiti dai seguenti:</P>
<P>" 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito un Fondo =
per il=20
finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli =
studi e=20
indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento =
delle=20
infrastrutture, secondo le modalita' previste dal presente articolo. =
Alla=20
concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed =
enti a=20
carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali. 2-bis. Le=20
agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con =
agevolazioni a=20
valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.</P>
<P>2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto =
della=20
disciplina comunitaria e nazionale d=FA recepimento, entro sei mesi =
dalla data di=20
assegnazione del contributo, a pena di decadenza. </P>
<P>2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo =
17,=20
comma 3, della legge 23 agosto l 988, n. 400, dal Ministro dei lavori =
pubblici,=20
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della =
programmazione=20
cconomica, sono disciplinate le modalita' di accesso e di csercizio del =
Fondo di=20
cui al presente articolo. </P>
<P>2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al=20
Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati =
specifici dei=20
progetti e delle spese ".</P>
<P>2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi =
per=20
l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si prowede mediante =
riduzione=20
dello staziamento scritto, ai firi del bilancio triennale 1999-2001, =
nell'ambito=20
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "" Fondo speciale " =
dello=20
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della=20
programmazione economica perl'anno 1999, parzialmente utilizzando=20
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. </P>
<P>3. Le residue disponibilita' recate dall'autorizzazione di spesa di =
cui al=20
comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, =
convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel =
Fondo di cui=20
al comma 1 del presente articolo. </P>
<P>4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio =
1994, n.=20
109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:</P>
<P>" 1. Una somma non superiore all' l,5 per cento dell'importo posto a =
base di=20
gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli =
stanziamenti di cui=20
all'articolo 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, =
con lc=20
modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed =
assunti=20
in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile =
unico del=20
procedimento e gli Incaricati della redazione del progetto, del piano =
della=20
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro=20
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'l,5 per =
cento,=20
e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' =

dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle=20
responsabilita'professionali connesse alle specifiche prestazioni da =
svolgere Le=20
quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non =
sono=20
svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno=20
all'organico dell'amministrazione medesima, costitui scono economie. I =
commi=20
quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio =
decreto 23=20
ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo '2, =
comma=20
2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi =
criteri. 2. Il=20
30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un =
atto di=20
pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i =
criteri=20
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti=20
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 14.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge =
25 marzo=20
1997, n 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).</P>
<P></I>1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari=20
straordinari per le attivita' relative alla progettazione del =
completamento dell=20
e opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto- legge =
25 marzo=20
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, =
n. 135,=20
gravano sulle disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di cui=20
all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.</P>
<P>2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, =
convertito, con=20
modificazioni, dalla legge e 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma =
4-ter, e'=20
inserito il seguente: </P>
<P>"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il =
pronto=20
avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' =

affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto =
preliminare,=20
definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di =
attivita'=20
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di =
propria=20
fiducia di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, =
n. 109, e=20
successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai =
commi 4 e=20
successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta =
comunque=20
fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4".</P>
<P>3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 =
ottobre 1942,=20
n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire" =
sono=20
sostituite dalle seguenti : "200.000 ECU" </P>
<P>4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 =
gennaio 1953,=20
n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 =
milioni=20
di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 =
ECU". </P>
<P>5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, =
n. 124,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e =
successive=20
modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a =
cura del=20
Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU e'=20
richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici". 6. I =
limiti di=20
cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro =
dei=20
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e =
della=20
programmazione economica.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art.15.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Snellimento delle procedure concernenti il decreto- =
legge 1=20
aprile 1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317, la gestione degli=20
interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980, e altre=20
disposizioni agevolative). </P></I>
<P>1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1 aprile =
1989, n.=20
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, =
gravano=20
sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 =
febbraio=20
1982, n. 46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 =
giugno=20
1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, =
n. 481,=20
sulla quale affluiscono le somme iscritte. anche in conto residui, al =
capitolo=20
7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del =
commercio e=20
dell'artigianato, nonche' quelle che affluiscono al predetto capitolo ai =
sensi=20
del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 =
dicembre=20
1993, n. 513. </P>
<P>2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre =
1991, n.=20
317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: =
"oppure=20
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta =
successivo". </P>
<P>3. Il Ministero dell'industria, tel commercio e dell'artigianato e'=20
autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti =
per=20
territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1=20
dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima =
di lire=20
10 miliardi per l'adegua" mento funzionale e la manutenzione =
straordinaria degli=20
impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio =
1981, n.=20
219. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato =
presenta al=20
Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore =
della=20
presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e =
delle=20
risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle =
opere=20
infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 =
agosto=20
1997 n. 266. I1 termine di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima =
legge n.=20
266 del 1997 e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2001. </P>
<P>4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. =
548,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, =
come=20
sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, =
sono=20
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvi i diritti gia' maturati a=20
qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero=20
successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche,=20
dichiarazioni di nullita' o decadenza nel quadro delle funzioni =
amministrative=20
da esso esercitate". </P>
<P>5. I1 comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. =
244,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' =
sostituito=20
dal seguente: " 3. Per le esigenze connesse con il recupero in via=20
amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti =
inutilizzati o=20
la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 =
e 5,=20
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del =
commercio e=20
dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si =
trovino ove=20
ne sia gia' intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 =
agosto=20
1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e =
cose,=20
dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore =
fallimentare o=20
commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura=20
concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di =
consistenza=20
degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con =
adozione=20
delle piu' opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su =
questi=20
ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da =
parte di=20
chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta =
reperibilita' dei=20
soggetti interessati, la stessa amministrazione puo' affidare ad un =
custode i=20
beni che non le appartengano, stabilendo le modalita' della custodia. Le =
spese=20
del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle =
disponibilita' di=20
cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219". </P>
<P>6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, =
convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 30 manzo 1998, n. 61, e inerito il seguente: =
"ART.=20
9-bis. (Destinazione delle risorse). 1. Le risorsa di cui all'articolo =
15 del=20
presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere =
infrastrutturali=20
programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle =
intese=20
istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi =
sismica=20
e funzionali all'attuazione del complesso degli interventi ti =
ricostruzione e=20
sviluppo". </P>
<P>7. Le agevolazioni a vale re sulle operazioni di cui alla legge 28 =
novembre=20
1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, =
possono=20
essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con =
limiti e=20
modalita' stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni =
ai=20
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. =
</P>
<P>8. Gli indirizza generali di gestione del Fondo centrale di garanzia, =

istituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, sono =
defini=20
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =

province autonome di Trento e di Bolzano.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 16.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni in materia di contabilita' dell'ufficio =
nazionale=20
per il servizio civile).</P>
<P></I>1. Ai fondi di contabilita' speciale a disposizione dell'Ufficio=20
nazionale per il servizio civile nonche' alle aperture di credito =
effettuate=20
dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari =
delegati=20
degli cuti militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 =
del=20
decretolegge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, recante la =
disciplina dei=20
pignoramenti sulla contabilita' speciale delle prefetture, delle =
direzioni di=20
amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 17.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Interventi del Fondo di rotazione per le politiche=20
comunitarie). </P></I>
<P>1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il Versamento =
all'Unione=20
europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale,=20
comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali =
differenze di=20
cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito =
capitolo da=20
istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del =
tesoro, del=20
bilancio e della programmazione economica, avente natura di " spese =
obbligatorie=20
", nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.12 "Risorse =
proprie Unione=20
europea" del medesimo stato di previsione.</P>
<P>2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di =
cui al=20
comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della =
programmazione=20
economica dalla Commissione delle Comunita' europee a tutto il 31 =
dicembre 1=20
998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, =
di cui=20
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad =
anticipare,=20
nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le necessarie =
risorse. </P>
<P>3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi =
procedono=20
al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi =
comunitari loro=20
trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva =
competenza,=20
unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze =
di=20
cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. =
146,=20
versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, =
a titolo=20
di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma =
2,=20
ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le =

anticipazioni di cui al comma 1. </P>
<P>4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi =
socio-strutturali=20
cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali =
dello=20
Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche =
comunitarie, di=20
cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie =
disponibilita'=20
finanziarie, le eventuali perdite ti cambio. </P>
<P>5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione tel Progetto =
pilota per la=20
predisposizione dei piani regolatori. inserito nel progra'mma di =
assistenza=20
tecnica del Quadro comunitario di sostegno 19941999 per gli interventi=20
strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo =
1 ti=20
cui al regolamento (CEE) n. 2052188 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e=20
successive modi'ficazioni, nonche' di garantire, per il periodo =
successivo al 31=20
dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di =
programmazione=20
congiunta con la Commissione delle Comunita' europee per gli anni =
2000-2006, la=20
copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma =
di=20
assistenza tecnica alle attivita' preliminari all'avvio del Progetto =
pilota, il=20
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' =
autorizzato ad=20
anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento =
nazionale in=20
misura non superiore a lire 18 miliardi .Al reintegro dell'anticipazione =

comunitaria al Fondo di rotazione si provi'rede con le risorse =
dell'Unione=20
europea destinate all'Italia in attuazione degli interventi di cui al =
citato=20
obiettivo 1, nell' ambito della programmazione 2000-2006. Il =
corrispondente=20
cofinanziamento nazionale resta a carico delle disponibilita' tel Fondo =
di=20
rotazione. </P>
<P>6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi=20
strutturali, nonche' il conseguimento degli obiettivi di spesa =
nazionale, il=20
Fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato a rendere =
disponibili in=20
favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le proprie =

disponibilita' finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della =
quota=20
nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme di =
intervento. La=20
misura delle complessive maggiori risorse e' stabilita con deliberazione =
del=20
CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le =
somme=20
derivanti dal mancato o parziale utilizza della dotazione aggiuntiva=20
costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di=20
intervento previste nella fase di programmazione successiva. </P>
<P>7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 =
Interviene,=20
secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilita' =
finanziarie=20
esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi =
in via=20
di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea. </P>
<P>8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, =
comma 91,=20
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28 =
marzo=20
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, =
n. 140,=20
sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre =
1997,=20
per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, =
in=20
misura superiore al limite attualmente previsto.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 18.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Accesso delle universita' agli accordi di =
programma).</P>
<P></I>1. L'articolo 6, comma 1, del decreto- legge 21 aprile 1995, n. =
120,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si =
interpreta=20
nel senso che le universita' possono accedere ai finanziamenti oggetto =
degli=20
accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, =
n. 537,=20
e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con =
modificazioni, dalla=20
legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano entrati =
in=20
vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 =
maggio 1989,=20
n. 168.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 19.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno =
2000).</P>
<P></I>1. Le pubbliche amministrazioni, le autorita' amministrative=20
indipendenti, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica =
amministrazione, la=20
Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa =
((CONSOB)),=20
le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio =
nazionale=20
dell'economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti =
a=20
fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi =

informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), =
istituito con=20
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1998, =
e=20
successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al =
perseguimento=20
dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, =
anche in via=20
telematica. Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di =
comunicazione=20
predisposte dal Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione =
dell'euro=20
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. =
</P>
<P>2. I Comitati provinciali per l'euro (CEP), ridenominati Comitati =
provinciali=20
per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle =
indicazioni=20
del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attivita' di=20
sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di adeguamento dei =
sistemi=20
informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data =
dell'anno=20
2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con =
esperti=20
provenienti dalle categorie gia' rappresentate nei Comitati stessi. </P>
<P>3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con =
istituti=20
universitari e centri di ricerca pubblici, procedono: a) alla scelta di=20
interventi finalizzati e controllabili; b) alla identificazione delle=20
interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti =
dalla=20
complessita'; c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi =
livelli=20
delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi =
derivanti. </P>
<P>4. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente, a cadenza=20
bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del =
Senato=20
della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte =
di=20
soluzione individuate. </P>
<P>5. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1999 per il=20
finanziamento degli oneri relativi alle attivita' di rilevazione di =
dati,=20
informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi =

informatici, nonche' per il funzionamento del Comitato di studio ed =
indirizzo=20
per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno =
2000, ivi=20
compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico ed =

amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articol, pari a lire 5 =

miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello =
stanziamento=20
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito =
dell'unita'=20
previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di =

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione =

economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento =
relativo=20
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 20.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse). =
</P></I>
<P>1. E' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree =
depresse=20
contenuta nelle seguenti disposizioni: a) articolo 7, comma 1, del =
decreto-legge=20
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 =
agosto=20
1995, n. 341; b) articolo 5, comma l, del decreto-legge 12 maggio 1995, =
n. 163,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; c) =
articolo=20
3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile =
1993, n.=20
96. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =
economica=20
presenta al Parlamento, allegata alla Relazione previsionale e =
programmatica,=20
un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree =
depresse e=20
sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta =
occupazionale,=20
alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale, nonche' alla=20
ripartizione territoriale degli interventi.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 21.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).</P>
<P></I>1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997. n. =
449, sono=20
soppresse la parola: " seguenti ", nell'alinea, e le lettere a), b), c) =
e d). Al=20
comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 449 del 1997, le parole: =
" Per le=20
aree di cui alla lettera d) del comma 2 " sono sostituite dalle =
seguenti: "Per=20
le isole, con esclusione della Sicilia e della Sartegna, appartenenti ai =

territori di cui al comma 2 ".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 22.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Ristrutturazione finanziaria dell'lstituto =
poligrafico e zecca=20
dello Stato).</P>
<P></I>1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e' concesso un =
contributo=20
ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale =
concorso dello=20
Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, =
derivanti=20
da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso e' =
autorizzato ad=20
effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione =
finanziaria. Tale=20
contributo e' concesso a condizione che l'Istituto abbia predisposto un=20
programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale =
programma sia=20
stato approvato tal Ministro del tesoro, del bilancio e della =
programmazione=20
economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle =

cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti =
di=20
lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, =
e'=20
predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della =
presente legge=20
ed e' trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle =
Camere=20
sullo stato di attuazione del programma medesimo. A1 relativo onere si =
provvede,=20
per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i =
medesimi anni=20
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,=20
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto, capitale "Fondo =
speciale"=20
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della =

programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantona" mento =

relativo al medesimo Ministero. </P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 23.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Personale del Consorzio universitario a =
distanza).</P>
<P></I>1. I1 personale dipendente dal Consorzio universitario a =
distanza, per il=20
quale e' stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 =
aprile=20
1998, ancorche' in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a =
domanda ad=20
appositi concorsi che possono essere banditi dalle universita' statali =
di=20
Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei =
ruoli del=20
personale tecnico-amministrativo delle universita' stesse, nel rispetto =
delle=20
professionalita' acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio =
dello=20
Stato.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 24.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali =
nella=20
materia del pubblico impiego)</I>.</P>
<P>1. Per il triennio 1999-2001 e' fatto divieto a tutte le pubbliche=20
amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo =
3=20
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di adottare =
provvedimenti per=20
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o =
comunque=20
divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione =
del=20
presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti =
pubblici=20
impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni =

identiche a quelle dedotte in giudizio siano gia' state decise in sede=20
giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella =
medesima=20
posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 25.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).</P>
<P></I>1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e=20
agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo =
del=20
capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la =
promozione di=20
settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio =
territoriale,=20
lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonche' =
la=20
qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al=20
finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e =
4, 2, 6,=20
10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. =
173,=20
affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, =
istituito nello=20
stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole. =
2. Il=20
Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi indicati nel medesimo =
comma=20
con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in =
sede di=20
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano. 3. Allo scopo di favorire, semplificare =
ed=20
accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, =
alle norme=20
approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le =
seguenti=20
modificazioni: a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: " non =
superare il 10=20
per cento " sono sostituite dalle seguenti: " non superare il 30 per =
cento"; b)=20
all'articolo 29 e' aggiunto il seguente comma: "Il provvedimento di =
approvazione=20
del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo =
comma,=20
costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili =
trasferiti.=20
Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 =
agosto=20
1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse =
disponibili=20
della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, alla quale =
fanno=20
carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, ti =
concerto con=20
il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalita' di =
concessione=20
delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del =
bilancio=20
dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime ". 4. =
Tutti i=20
piani di riordino fondiario, ti cui al capo IV del titolo II delle norme =

approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il =
31=20
dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della =

presente legge, gia' attuati dagli enti concessionari con l'immissione =
nel=20
possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli =
effetti,=20
ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data =
di=20
entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale =
ipotesi=20
la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo. 5. =
Restano=20
ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi =
all'approvazione dei=20
piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti =
concessionari. I=20
conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con =
regio=20
decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli=20
esattoriali.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 26.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento=20
fondiario). </P></I>
<P>1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio =
decreto=20
13 febbraio 1933, n. 215, e' sostituito tal seguente: "Ai consorzi di=20
miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli =
21,=20
ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67". 2. Ai consorzi di miglioramento=20
fondiario di secondo grado gia' operanti si applicano le disposizioni=20
dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. =
215 del=20
1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 27.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Variazioni compensative tra risorse destinate ad=20
investimenti)</I>. </P>
<P>1. Al comma 4-quinquies dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. =
468, e=20
successive modificazioni, dopo il quarto periodo, e' inserito il =
seguente: "Al=20
fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle risorse =
destinate=20
agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di =
cassa e=20
di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di=20
stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, =
nell'ambito=20
della stessa unita' previsionale di base, di conto capitale, anche tra=20
stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di =
leggi che=20
finanzino o rifinanzino lo stesso intervento".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 28.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Completamento del programma di metanizzazione del =
Mezzogiorno e=20
dei comuni montani del centro-nord).</P>
<P></I>1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 =
e'=20
sostituito dai seguenti: "1. Al fine di consentire il completamento del=20
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo =
11=20
della legge 28 novembre 1 980, n. 784, e successive modificazioni, e'=20
autorizzata la spesa massima ti lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire =
300=20
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme =
assegnate per=20
gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge =
28=20
dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre =
1996, n.=20
548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. =
641,=20
nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 =
del=20
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla =
legge=20
23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate: a) la concessione =
ai=20
comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un =
massimo del=20
50 per cento del costo dell'investimento previsto; b) la concessione ai =
comuni e=20
ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione ti mutui =

ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al =
25 per=20
cento del costo dell'investimento previsto; c) la concessione di =
contributi in=20
conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi=20
caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare=20
importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di =
metanizzazione del=20
Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto =
comma,=20
numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima =
di lire=20
100 miliardi. 1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento=20
dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della =
spesa=20
ammessa al finanziamento ". 2. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, =
n. 266,=20
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. E' concesso un =
contributo=20
decennale a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 =
miliardi=20
annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la =
Cassa=20
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani del=20
centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui =
opera la=20
legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 =
del=20
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, per con" =
sentire il=20
completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del =
centro-nord,=20
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 =
,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e=20
l'approvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. =
Il=20
relativo riparto e' effettuato tal CIPE sentita la Conferenza permanente =
per i=20
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di =
Bolzano.=20
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a lire =
10=20
miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle=20
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del =
bilancio=20
triennale 19992001, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto =

capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del =
tesoro,=20
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo =
scopo=20
parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero di =
grazia e=20
giustizia. 5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi =
previsti ai=20
commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi =
dell'articolo=20
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive =

modificazioni. 5-quinquies. Il programma di metanizzazione della =
Sardegna e'=20
attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di =
distribuzione del=20
gas metano esercibili, in via transitoria, con fluidi diversi dal =
metano. Si=20
applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma ti =
metanizzazione=20
del Mezzogiorno ".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 29.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Trasporti rapidi di massa). </P></I>
<P>1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio =
1992, n.=20
211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del =
contributo, a=20
presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza =
gia'=20
approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 =
luglio=20
1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il =
31=20
ottobre 1999. A tal fine le disponibilita' finanziarie al 31 dicembre =
1998 di=20
cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211 del 1992 sono =
mantenute in=20
bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi. 2. Al fine di=20
consentire la realizzazione di un programma di interventi concernenti i =
sistemi=20
di trasporto rapido di massa, il Ministro dei trasporti e della =
navigazione,=20
d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, formula =
proposte al=20
CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito=20
dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 30.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Fondo speciale per la ricerca nei settori dei =
trasporti aereo,=20
marittimo e terrestre).</P>
<P></I>1. E' istituito nell'ambito dello stato di previsione del =
Ministero dei=20
trasporti e della navigazione un fondo per le attivita' di studio, di =
consulenza=20
e di ricerca ti base e tecnologica cui affluisce una quota pari all'1 =
per cento=20
degli stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei trasporti =
aereo,=20
marittimo e terrestre, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al =
rimborso=20
di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, da =
ripartire da=20
parte del Ministro dei trasporti c della navigazione tenuto conto della=20
priorita' degli interventi. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e =
della=20
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri =
decreti, le=20
occorrenti variazioni di bilancio.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 31.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Societa' di gestione dei servizi ferroviari). =
</P></I>
<P>1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni =
previste=20
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 8 =
del=20
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione=20
commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello =
Stato spa,=20
possono costituire o partecipare a societa' con apporto di capitale non=20
superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura =
ai fondi=20
destinati alle spese di esercizio.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 32.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza =
stradale).</P>
<P></I>1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti =
stradali ed=20
in relazione al "" Piano di sicurezza stradale 19972001 " della =
Commissione=20
delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il =
Ministero=20
dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della =
sicurezza=20
stradale che viene approvato dal CIPE. 2. Il Piano consiste in un =
sistema=20
articolato di indirizzi, di misure per la promozione c l'incentivazione =
di piani=20
e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti=20
proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di =
prevenzione=20
e controllo, ti dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al=20
miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari. 3. Il =
Ministro=20
dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri=20
dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica =
istruzione e=20
della sanita', definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee =
guida per=20
l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti =
Commissioni=20
parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro=20
ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali =
predisposti=20
dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene =
aggiornato=20
ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione. 4. =
Per il=20
finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano =
nazionale della=20
sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, =
comma 1,=20
lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. l90, e' elevata al 15 per =
cento. I=20
relativi, importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato =
di=20
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma=20
corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato =
all'aliquota=20
percentuale come sopra elevata. 5. Gli interventi di sicurezza stradale =
sulla=20
rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto =
legislativo 26=20
febbraio 1994, n. 143, per le finalita' previste dal Piano nazionale =
della=20
sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti =
nell'ambito=20
degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto =

legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione =
ed=20
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire =
17.000=20
milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante =
corrispondente=20
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale =
1999-2001,=20
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale " Fondo =
speciale"=20
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della =

programmazione economica per l'anno l999, allo scopo parzialmente =
utilizzando=20
quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei =
lavori=20
pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al =
Ministero=20
dei trasporti e della navigazione. </P>
<P>6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di=20
attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza =
stradale=20
con le finalita' e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza =
stradale. I=20
risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento =
prevista=20
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. =
285.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 33.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Comitato per l'intervento nella SIR).</P>
<P></I>1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per =
l'intervento=20
nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. =
79,=20
convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, e' trasferita, a titolo =
gratuito,=20
al Ministero del tesoro, del bilancio c della programmazione economica - =

Dipartimento del tesoro. </P>
<P>2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma l, il Ministro =
del=20
tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti =

dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e =

dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del =
Consiglio dei=20
ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 1 1 =
luglio 1992,=20
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. =
359. </P>
<P>3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di =
entrata=20
in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo =
delle=20
operazioni di liquidazione in corso. Il programma e' approvato con =
decreto del=20
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. </P>
<P>4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo =
al=20
Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle =
liquidazioni, al=20
Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, =
n. 432.=20
Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalita' stabilite con =
decreto del=20
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli =
oneri=20
derivanti dall'attuazione del presente articolo. </P>
<P>5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle =
strutture=20
della Societa' iniziative e sviluppo di attivita' industriali (ISAI spa) =
in=20
liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata =
con=20
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =
economica.=20
Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso =
la=20
stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 =
aprile=20
1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, =
n. 267.=20
</P>
<P>6. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad avvalersi dei propri =
poteri di=20
autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale =
delle=20
tasse e imposte dovute dalle societa' del gruppo SIR a seguito degli =
avvisi di=20
accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria =
dalle=20
societa' medesime. Il predetto ammontare complessivo e' versato dal =
Comitato in=20
unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 =
settembre=20
1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre =
1997, n.=20
410. </P>
<P>7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende =
al=20
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il =
conto=20
relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto =
e'=20
approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della=20
programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 =
del=20
codice Civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato =
esercitato, ai=20
sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato =

delegato dal presidente della Corte dei conti nonche' dal dirigente =
nominato dal=20
Ragioniere generale dello Stato.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 34.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Fondo nazionale per la montagna).</P>
<P></I>1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. =
97, dopo=20
le parole: "regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le seguenti: =
"alle=20
regioni e province a statuto di autonomia speciale". </P>
<P>2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono =
autorizzati=20
limiti ti impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a =

decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno =
2001. A=20
tal fine le comunita' montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo =
criteri=20
e modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, =
del=20
bilancio e della programmazione economica. </P>
<P>3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a =
lire=20
20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere =

dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo =
delle=20
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del =
bilancio=20
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di =
conto=20
capitale a Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del =
tesoro,=20
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo =
scopo=20
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero =
medesimo. Il=20
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'=20
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni =
di=20
bilancio.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 35.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale =
di=20
assistenza al volo in societa' per azioni) </P></I>
<P>1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge =
21=20
dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo e' =
trasformato in=20
societa' per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle =
condizioni=20
della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti =
Commissioni=20
parlamentari. Le azioni della societa' per azioni che derivera' dalla=20
trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite =
al=20
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che =
esercita=20
i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della=20
navigazione.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 36.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Continuita' territoriale per la Sardegna e le isole =
minori=20
della Sicilia dotate di scali aeroportuali). </P></I>
<P>1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di =
conseguire=20
l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna e le isole =
minori=20
della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita' alle =
disposizioni di=20
cui al regolamento (CEE)' n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, =
dispone=20
con proprio decreto: a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' =
alle=20
conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente =
ai=20
servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della =
Sardegna e=20
delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali =
individuati=20
dalla stessa conferenza; b) d'intesa con i presidenti delle regioni =
autonome=20
della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per =
l'assegnazione=20
delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole =
minori della=20
Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora =
nessun=20
vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di =
servizio=20
pubblico.</P>
<P>2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei =

trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata =
in=20
vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di =
servizi con=20
la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche =
amministrazioni=20
competenti.</P>
<P>3. La conferenza di servizi ha il compito I di precisare i contenuti=20
dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello =
Stato,=20
indicando:</P>
<P>a) le tipologie e i livelli tariffari; </P>
<P>b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; </P>
<P>c) il numero dei voli; </P>
<P>d) gli orari dei voli; </P>
<P>e) i tipi di aeromobili; </P>
<P>f) la capacita' di offerta.</P>
<P>4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di =
servizio=20
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e =
della=20
navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indice =
la gara=20
di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma =
1,=20
lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del =
Consiglio, del=20
23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati =
non puo'=20
comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e =
l'importo=20
di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della =
spesa=20
autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della =
Sicilia=20
dotate di scali aeroportuali. </P>
<P>5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di =
trasformazione=20
con sete di stabilimento in Sardegna che asportano semilavorati o =
prodotti=20
finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, =
agevolazioni sui=20
costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia =
di aiuti=20
statali alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle =
seguenti=20
misure: </P>
<P>a) fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle=20
soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e =
successive=20
modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi; </P>
<P>b) fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti =
aeroportuali=20
previsti dalla legge 5 maggio 1976 nr. 324, e successive modificazioni, =
pagati=20
per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi. </P>
<P>6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di=20
attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni =
dalla data=20
ti entrata in gore della presente legge. L'onere complessivo non puo' =
superare=20
l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a =
decorrere=20
dall'anno 2000. </P>
<P>7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, =
valutato in 20=20
miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 =
e in=20
100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede =
mediante=20
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del =
bilancio=20
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di =
parte=20
corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del =
tesoro,=20
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, =
parzialmente=20
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della =

navigazione.</P>
<P>8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =
economica e'=20
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni =
di=20
bilancio.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 37.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni in materia di censimenti). </P></I>
<P>l. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale=20
dell'agricoltura, che avra' luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo=20
utilizzando le risorse gia' autorizzate dalla tabella C della legge 23 =
dicembre=20
1998, n. 449. </P>
<P>2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo l 7, =
comma 1,=20
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con =
decreto del=20
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del =

ministri, di concerto con i Ministri di Volta in volta competenti a =
seconda del=20
tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui ai =
decreto=20
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli =
obblighi=20
di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il =
campo di=20
osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni =
censuarie ad=20
enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di =
risposta,=20
le modalita' di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei =
dati, di=20
fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei =
dati=20
elementari non nominativi, le modalita' per il confronto dei dati dei =
censimenti=20
della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti =
disciplinano=20
altresi: a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati ti =
svolgere le=20
operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di=20
rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico; b) il=20
conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere=20
attivita' di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore =
a=20
personale dipendente o non dipendente nonche' le caratteristiche ed i =
contenuti=20
minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione =
e=20
retribuite con un compenso determinato in base al numero di unita' =
rilevate e ad=20
altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione=20
territoriale e la complessita' aziendale, ed erogato, per il personale=20
dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di =
lavoro; c) le=20
modalita' di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, =

industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo=20
determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi =

nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste =
per le=20
amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione =
professionale=20
di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 =
febbraio=20
1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente =
necessario=20
allo svolgimento delle operazioni censuarie; d) l'utilizzazione, da =
parte tegli=20
organismi incaricati telle attivita' di rilevazione, di rilevatori e=20
coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni=20
professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, =
ovvero=20
della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, =
comma 2,=20
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato cori' decreto del=20
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro =
autonomo=20
occasionale; e) le modalita' di diffusione dei dati relativi alla =
struttura=20
socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore =
alle tre=20
unita', ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare =
le=20
esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale =
i' e=20
locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela tei dati =
sensibili.=20
</P>
<P>3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata =
l'estensione=20
dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 ed al =
terzo=20
comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966. n. 559, e successive=20
modificazioni.</P>
<P>4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico =
delle=20
risorse destinate ai censimenti.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 38.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Forestazione ambientale). </P></I>
<P>1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito =
dell'attivita' di=20
forestazione come definita dal Ministero per le politiche agricole, =
d'intesa con=20
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabiliti dall'articolo 45, =
comma=20
26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria =
dell'Ente=20
nazionale per la cellulosa e per la carta puo' costituire una societa' =
per=20
azioni. Per tale finalita' e per le ulteriori necessita' della =
liquidazione, in=20
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della =
medesima=20
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la contrazione con la =
Cassa=20
depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei li. miti =
dell'onere di=20
ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del =
decreto-legge 17=20
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto =
1996,=20
n. 421.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 39.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 =
dicembre 1998, n=20
.448). </P></I>
<P>1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono =
apportate le=20
seguenti modificazioni: </P>
<P>a) al comma 10, alla lettera c), dopo le parole: "isole minori" la =
parola:=20
"per" e' sostituita dalle seguenti: "nonche' a";</P>
<P>b) al comma 12, al secondo periodo, la parola: "compensazioni" e' =
sostituita=20
dalla seguente: "riduzioni". </P>
<P>2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, =
al primo=20
periodo, sono soppresse le parole: "fino a tale data restano in vigore =
le=20
tariffe deliberate per il 1998" e l'ultimo periodo e sostituito dai =
seguenti:=20
"Per l'anno 1999 detta deliberazione e' adottata entro il 28 febbraio =
1999 e=20
fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il =
termine=20
entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per =
adeguare le=20
tariffe dei predetti servizi in conformita' ai parametri, ai criteri e =
limiti=20
stabiliti dal CIPE e' fissato al 15 maggio 1999".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 40.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po). =
</P></I>
<P>1. Al solo fine della totale realizzazione dl interventi necessari =
alla=20
sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal =
rischio di=20
eventi alluvionali e calamitosi, e' autorizzata l'esecuzione dei lotti =
di=20
completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, =
compresi=20
nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 =
dicembre=20
1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.</P><B>
<P align=3Dcenter><A name=3D41.1>Art. 41.</A></P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Norme per il mercato del gas naturale).</P>
<P></I>1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas=20
naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto, =
stoccaggio e=20
distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla =
data di=20
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, =
sentita=20
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. =
281,=20
per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del =

Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato =
interno del=20
gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti =
rilevanti del=20
sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di =
pubblica=20
utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) =
prevedere=20
che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole =
che=20
garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia =
elettrica e=20
il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi =
obblighi,=20
l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, =
l'interconnessione e=20
l'interoperabilita' dei sistemi; b) prevedere che, in considerazione del =

crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di=20
interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali =
per lo=20
sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita' =
nonche'=20
urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, =
n. 2359;=20
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori nel =
sistema del=20
gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, =

autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o=20
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non=20
discriminatori alle imprese; d) prevedere misure affinche' nei piani e =
nei=20
programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di =
stoccaggio di gas=20
sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la=20
realizzazione di nuove infrastruttu're di produzione, stoccaggio ed=20
importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo =
razionale=20
delle infrastrutture esistenti; e) prevedere che le imprese integrate =
nel=20
mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, =

societa' separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilita' =
interna conti=20
separati per le attivita' di importazione, trasporto, distribuzione e=20
stoccaggio, e conti consolidati per le attivita' non rientranti nel =
settore del=20
gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza; =
f)=20
garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso =
regolato al=20
sistema del gas; g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato =
nazionale=20
del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per =
quanto=20
riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di =
consumo per=20
localita', sia per facilitare la transizione del settore italiano del =
gas ai=20
nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, =
mediante=20
condizioni ti reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione =
europea,=20
uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas. </P>
<P>2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati =
dal=20
Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono =
trasmessi=20
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti =
commissioni=20
parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore =
della=20
presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la =
trasmissione, il=20
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni=20
parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di=20
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra=20
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque =
emanati.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 42.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge =
14 maggio=20
1981, n. 219).</P>
<P></I>1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di =
Napoli ai=20
sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive=20
modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della =

programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento =
ordinario=20
alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, =
all'atto=20
del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui =
territorio sono=20
stati realizzati. </P>
<P>2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei =
comparti in=20
cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del=20
trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli =
alloggi.=20
Con tali opere e' trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione =
finanziaria=20
loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative =
pertinenze,=20
sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio. </P>
<P>3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente =
della=20
Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso =
di=20
competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni =
dall'entrata in=20
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la =
definizione e=20
chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, =
n. 219,=20
e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di =
attuazione,=20
individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di=20
compietamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, =
degli=20
alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente =
legge e=20
delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal =
programma di=20
ricostruzione delle opere non ancora iniziate 0 in avanzato stato di =
degrado o=20
che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, =
non=20
risultino piu' compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva =
chiusura=20
del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i =
concessionari=20
aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli =
effetti di=20
cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il piano =
individua=20
altresi' le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del =
contenzioso, e=20
l'ordine di priorita' da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a =
carico dello=20
Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi=20
anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti =
destinatari=20
di cui al comma 6, lettera a). Il piano e' approvato con decreto del =
Presidente=20
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del =
bilancio=20
e della programmazione economica. </P>
<P>4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue =
funzioni, si=20
avvale del personale gia' in servizio presso la struttura del =
Funzionario=20
incaricato dal CIPE alla data del 3 1 marzo 1996 e di personale =
comandato da=20
altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresi, della consulenza di =
un=20
gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di =
Stato, da un=20
avocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori =
pubblici,=20
il cui parere e' sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del =
testo unico=20
approvato con regio decreto 30 ottobre 1 933, n. 1 6 11. Il gruppo di =
supporto=20
e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di =
concerto=20
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =
economica; con=20
il medesimo decreto e' stabilito il relativo compenso da imputare alle=20
disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario=20
straordinario. </P>
<P>5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla=20
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui al =
comma 3=20
per le finalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 =
agosto=20
1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 =
e delle=20
connesse spese relative alla gestione commissariale e' autorizzato il =
limite=20
d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, =
diretto=20
alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della =

programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che =
provvedono=20
alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un =
apposito=20
progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al =
relativo=20
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per =
gli anni=20
2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale =
1999-2001,=20
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo =
speciale"=20
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della =

programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando=20
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, =
del=20
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, =
con=20
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. </P>
<P><A name=3D42.6>6.</A> Il Governo e' delegato ad emanare, entro =
centoventi=20
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' =
decreti=20
legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di =
cui al=20
titolo VIII tella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive =
modificazioni;=20
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, =
il=20
Governo e' delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I =
decreti=20
legislativi sono adottati secondo i seguenti princi'pi e criteri =
direttivi,=20
fermo restando quanto previsto dal comma 3: a) definire, da parte del=20
Commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle =
opere e=20
degli alloggi , ove gia' non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, =
che=20
dovra' avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla =
data di=20
entrata in vigore dei decreti legislativi; b) assicurare il =
completamento degli=20
interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, =
provvedendo allo=20
stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3; c) =
prevedere=20
idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e=20
amministrativa per l'ultimazione dell'intervento; d) disciplinare le =
modalita'=20
di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, =
perseguendo i=20
seguenti obiettivi: 1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o=20
danneggiato; 2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del =
rapporto=20
con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi =
rapporti e=20
individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in =
proprieta'=20
degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli =
occupanti; 3)=20
provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro=20
trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di =
finalita'=20
sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti =
istituzionalmente=20
operanti per il perseguimento di tali finalita' ovvero, quando cio' non =
risulti=20
possibile, in base a criteri di economicita' della gestione; 4) =
prevedere la=20
possibilita' per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto =
autonomo per=20
le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare =
un=20
rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni =
e degli=20
algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli =
alloggi e=20
della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili =
trasferiti; 5)=20
prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi =
trasferiti ai=20
comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari =
con basso=20
reddito; 6) prevedere la detraibilita', ai fini del riscatto, delle =
spese=20
documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore =
della=20
presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione =

straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato; e)=20
disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la=20
definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente =
congiunta=20
alla ultimazione delle opere, nonche' le relative modalita' di =
pagamento,=20
prevedendo altresi la possibilita', per l'amministrazione, di ottenere, =
nelle=20
more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni =

esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente=20
pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal =
titolo; f)=20
dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di =
espropriazione=20
in corso; g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla =
base dei=20
principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la =
compatibilita'=20
finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di=20
finanziamento. </P>
<P>7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati =
dal=20
Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono =
trasmessi=20
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti =
Commissioni=20
parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo giorno antecedente =
la=20
scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In =
caso di=20
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade=20
dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari =
esprimono il=20
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi =
stessi.=20
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i =
decreti=20
legislativi possono essere comunque emanati. </P>
<P>8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti =
salvi gli=20
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei =
decreti-legge 2=20
aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. =
306, 2=20
agosto 1996, n. 407, 1 ottobre 1996, n 513, e.20 dicembre 1996, n. =
643.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 43.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Misure in materia di programmazione negoziata). =
</P></I>
<P>1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dell'articolo =
10=20
dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia approvata =
dal CIPE=20
il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 =

dicembre 1996, n. 662, il Comitato istituzionale di gestione sentiti i=20
rappresentanti degli enti locali interessati provvedera' ad individuare, =
nel=20
quadro delle risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi =
da=20
destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o =
frazioni di=20
essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, =
nell'ambito=20
dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione =
di=20
protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse =
destinate allo=20
scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di =
immobili=20
ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali =
centri=20
abitati, dovra' essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei =
piani di=20
volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di =
inquinamento=20
acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla =

normativa vigente. </P>
<P>2. Al comma 207 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, =
il=20
secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le somme da =
iscrivere=20
su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del =
Ministero=20
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal =
CIPE ai=20
contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto =
del=20
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che =
ne=20
dovra' prevedere criteri e modalita' ti controllo e rendicontazione, =
sulla base=20
dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal =
patto,=20
rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto =

responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi, =
pagamenti in=20
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, =
per la=20
gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. =
Alle=20
medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al =
responsabile=20
unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto =
territoriale per=20
lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma". </P>
<P>3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto =
compatibili,=20
anche ai contratti d'area e ai patti territoriali gia' approvati alla =
data di=20
entrata in vigore della presente legge. 4. All'articolo 17 della legge =
15 maggio=20
1997, n. 127, dopo il comma 25 e' inserito il seguente: "25-bis. Le =
disposizioni=20
della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste =

dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. =
662".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 44.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizione interpretativa).</P>
<P></I>1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, =
va=20
interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai =
lotti di=20
piani di ricostruzione gia' affidati con atti ti concessione annullati =
con=20
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta =
confermata la=20
perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata =
con=20
riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del =
decreto di=20
annullamento, data di cessazione dei lavori.</P><B>
<P align=3Dcenter>Capo II</P></B>
<P align=3Dcenter>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI =
PREVIDENZA</P><B>
<P align=3Dcenter><A name=3D45.1>Art. 45.</A></P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli =
ammortizzatori=20
sociali nonche' norme in materia di lavori socialmente utili). </P></I>
<P>1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di =
strumenti=20
intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di =
soggetti=20
rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo=20
confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative =
sul piano=20
nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre =
1999, uno=20
o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel =
rispetto=20
degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal =
decreto=20
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi =
all'occupazione=20
ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e =
all'autoimpiego, con=20
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree =
del=20
Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del =
ruolo della=20
formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri =
direttivi: a)=20
razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, =

eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle =
esperienze e dei=20
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con =
rapporto di=20
lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da =

perseguire, con particolare riguardo: 1) alle diverse caratteristiche =
dei=20
destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo =
periodo,=20
lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione =
salariale da=20
consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o =
reinserimento;=20
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti =
individuali di=20
appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli =
piu'=20
adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di =
disagio;=20
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree =
territoriali del=20
paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma =
9; 4) al=20
grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse areedel =
Paese; 5)=20
alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro; 6) =
alla=20
maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e medie =
imprese,=20
qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e =
sulla=20
sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre =
1994, n.=20
626, e successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano =
nuove=20
tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che =
prevedono=20
il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti; b)=20
revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto =
formativo in=20
conformata' con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a =
quanto=20
previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, =
e in=20
funzione degli obiettivi di cui alla lettera a); c) previsione di misure =
per=20
favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante =

nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un triennio, delle=20
disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con =
conseguenti=20
misure in materia di finanziamento; d) revisione delle misure di =
inserimento al=20
lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza =
diretta del=20
mondo tel lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le =

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto=20
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il =
sistema=20
formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto =
dagli=20
articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una =
durata=20
variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, =
alle=20
caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio di =
appartenenza, e la=20
eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le =
800.000=20
lire mensili; e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei =
principi e=20
dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma =
debbano=20
tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle =
donne, al=20
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne; f)=20
rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, =
tramite=20
ricorso ad istituti e strumenti, anche col" legati ad iniziative di =
formazione=20
professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero nuove =
occasioni di=20
impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a =
livello=20
locale, per rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita' =
nel=20
rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al =
decreto=20
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; g) razionalizzazione nonche' =
estensione=20
degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, =
da=20
collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la =
fase=20
sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre =
1996,=20
n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di =

integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi =
categoriali o=20
Intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo =
altresi'=20
conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva; =
h)=20
previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della =
possibilita'=20
per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di =
avvalersi, in=20
relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di =
collaborazioni=20
occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto =
periodo di=20
tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle =
normative=20
relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura =
da=20
rischi da responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento di =
un=20
contributo di solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori =
dipendenti; i)=20
graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di =
disoccupazione,=20
con un trattamento di base.da rafforzare ed estendere con gradualita' a =
tutte le=20
categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, =
fissando=20
criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la=20
obbligatorieta', per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di =

orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del =
trattamento=20
all'effettiva frequenza; 1) previsione di norme, anche di natura =
previdenziale,=20
che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei =
lavoratori=20
anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile =
anche=20
attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale; m) semplificazione =
e=20
snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli =
incentivi,=20
tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni =
caso=20
criteri di automaticita', e degli ammortizzatori sociali, anche tramite=20
l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo =
17,=20
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della =

frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza =
all'azione=20
amministrativa; n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici =
delle=20
normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e =
di=20
ammortizzatori sociali, al fine di consentire la piu' agevole =
conoscibilita'=20
delle stesse; o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e =
di=20
valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui =
livelli=20
di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli =
interventi ti=20
cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e =
tenuto=20
conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi =
del.=20
l'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59; p) razionalizzazione dei =
criteri=20
di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per =
ammortizzatori=20
sociali dalle stesse utilizzate; q) previsione che tutte le istanze di =
utilizzo=20
di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali =
vengano=20
esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; r) =
adeguamento=20
annuale, a decorrere dal 1 gennaio, dell'indennita' di mobilita' di cui=20
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n 223, nella misura dell'80 =
per cento=20
del. l'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei =
prezzi=20
al consumo per le famiglie ti operai e di impiegati, come previsto dal =
secondo=20
comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come =
sostituito=20
dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; s)=20
previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' o in =
lavori=20
socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della =
copertura=20
previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato,=20
commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante l'attuazione =
dei=20
progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione. =
</P>
<P><A name=3D45.2>2.</A> Entro il 28 febbraio 2000 il Governo e' =
delegato ad=20
apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo =
1=20
dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi: =
a)=20
adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale =
di cui=20
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; b) ridefinizione della=20
disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia =
a=20
seguito del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; c) adeguamento =
della=20
disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione =
di=20
occupazione stabile. </P>
<P>3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di =
cui=20
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato=20
dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni =
previste=20
dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese =
ai=20
cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali =
abbiano=20
prestato servizio continuativo, come civili da almeno un anno alla data =
del 30=20
giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi =
militari=20
operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli =
Stati=20
esteri che ne fanno parte, e stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, =
in=20
conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione soppressione degli =
organismi=20
medesimi. </P>
<P>4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, =
deliberati dal=20
Consiglio dei corredati da una apposita relazione cui e' allegato il =
parere=20
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, =
n. 281,=20
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle=20
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo =
giorno=20
antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della =
relativa=20
delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il =
Governo=20
decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni =
parlamentari=20
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. =
Qualora il=20
termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti =
legislativi=20
possono essere comunque emanati. </P>
<P><A name=3D45.5>5. </A>Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata =
in vigore=20
dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare =
eventuali=20
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di cui =
"al=20
comma 4 attenendosi ai principi ai criteri direttivi indicati ai commi 1 =
e 2.=20
</P>
<P>6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione =
e degli=20
ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di =
lavori=20
socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano =
maturato o=20
che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attivita' nel periodo =
compreso=20
tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si =
applicano le=20
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre =
1997, n.=20
468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma =
7, del=20
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attivita' progettuali di lavori=20
socialmente utili e non utilizzate per tali finalita' rimangono comunque =

destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle =
disposizioni che=20
riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori somali. =
Fino=20
all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli=20
ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno=20
deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero =
del=20
lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare=20
eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori =
socialmente=20
utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in =
armonia=20
con le previsioni della normativa comunitaria. </P>
<P>7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 possono essere =
approvati=20
progetti di lavori di pubblica utilita' promossi, secondo la normativa =
vigente=20
per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, =
dalle=20
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, come definite =
dall'articolo=20
10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.</P>
<P>8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati =
alla=20
disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre =
1997, n.=20
468, e' riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire =
mediante=20
avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio =
1987, n.=20
56, e successive modificazioni. </P>
<P>9. Dal 1 gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili e' =
stabilito=20
in lire 850.000 mensili. </P>
<P>10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per =
consentire la=20
prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in progetti=20
approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti =
previdenziali per=20
i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili sono =

prorogati fino alla conclusione delle relative attivita' progettuali, =
nel limite=20
complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per =
l'occupazione di=20
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. </P>
<P>11. E' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni =
a favore=20
del Ministero per i beni e le attivita' culturali per prorogare i =
trattamenti=20
previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili =
sino alla=20
conclusione delle relative attivita' progettuali. Al relativo onere si =
provvede=20
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio =
triennale=20
19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente =
"Fondo=20
speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del =
bilancio e=20
della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando =

l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' =
culturali. </P>
<P>12. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1 985, n. 11 3, il =

Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto =
individua=20
qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al =

collocamento dei lavoratori non vedenti. </P>
<P>13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve=20
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. </P>
<P>14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma =
1, della=20
legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio 1999. </P>
<P>15. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 =
dicembre=20
1998, n. 448, le parole: "31 maggio 1999" sono sostituite dalle =
seguenti: "31=20
marzo 2000". </P>
<P>16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre =
1998, n.=20
448, le parole: "a tale data" sono sostituite dalle seguenti: " al 30 =
novembre=20
1998". </P>
<P>17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli=20
ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1: a) per le prestazioni =
dovute per=20
l'anno 1998 nel settore agricolo il termine di presentazione della =
domanda per=20
il conseguimento dell'indennita' di disoccupazione e' differito al 31 =
maggio=20
1999; da tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge =
11=20
agosto 1973, n. 533; b) e' incrementato da 3.000 a 7.000 unita' il =
limite per i=20
trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge =
8=20
aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno =
1998, n.=20
176, e successive modificazioni e integrazioni; la predetta =
disposizione,=20
nell'ambito delle 7000 unita', trova applicazione nei confronti dei =
lavoratori=20
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. =
299,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per =
un numero=20
massimo di 200 unita'. Limitatamente alle predette 200 unita' le aziende =

interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999; c) in =
favore dei=20
lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 =
febbraio=20
1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi =
di cui=20
alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le =
procedure=20
per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, =
lettera f)=20
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennita' di mobilita' e' =
prorogata con=20
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un =
periodo=20
massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di =
lire 12=20
miliardi. in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del=20
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla =
legge 5=20
giugno 1998, n. 176, l'indennita' di mobilita' e prorogata con decreto =
del=20
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo =
di dodici=20
mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. Il =

complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta =
determinato nel=20
limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge =
23=20
dicembre 1998, n. 448. E' abrogato il primo periodo del comma 7 =
dell'articolo 81=20
della citata legge n. 448 del 1998; d) le disposizioni di cui =
all'articolo=20
1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione =
nel=20
limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999; =
e) sono=20
prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di =
lavoratori=20
non superiore a 2.500 unita', i trattamenti straordinari di integrazione =

salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto =

periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive =
modificazioni,=20
nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo =
per=20
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 =
maggio 1993,=20
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. =
236; la=20
proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta =
una pari=20
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; f) =
sono=20
prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', i =
trattamenti di=20
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio =
1991, n.=20
223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, =
comma=20
2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle =
imprese=20
appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali =
elettriche del=20
Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a =
carico del=20
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del =
decreto-legge 20=20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 =
luglio 1993,=20
n. 236; g) al fine di assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al=20
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
19 luglio 1993, n. 236, dell'indennita' di mobilita' relativamente al =
periodo=20
dal 1 aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata per il 1998 =
dall'articolo 59,=20
comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stanziata la somma di =
lire 25=20
miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per =
l'occupazione di=20
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. </P>
<P>18. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. =
244,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la =
parola:=20
"1996" e' sostituita dalle seguenti: "di ciascun anno e sino al 31 =
dicembre=20
2001" e dopo le parole: "o rideterminata" sono inserite le seguenti: =
"per l'anno=20
di riferimento". </P>
<P>19. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare =
una=20
quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, nell'ambito delle =
disponibilita'=20
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del =
decreto-legge 20=20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 =
luglio 1993,=20
n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui =
all'articolo=20
9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi gli =
atti ed=20
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i =
rapporti=20
giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo =
1999, n.=20
63. </P>
<P>20. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. =
510,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre ;1996, n. 608, =
come=20
modificazioni dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e=20
dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " =
nazionali di=20
categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento" =
sono=20
sostituite dalle seguenti: " comparativamente piu' rappresentative sul =
piano=20
nazionale 21. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, =
n. 457,=20
si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per =
la=20
rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche =
previste=20
dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della =
determinazione=20
della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle =
prestazioni=20
temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di =
quello=20
previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del =
1972 per=20
gli operai a tempo indeterminato. 22. All'articolo 59, comma 7, lettera =
c),=20
della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo le parole: "per i quali =
l'accordo=20
collettivo" sono inserite le seguenti: "di individuazione del numero =
delle=20
eccedenze". 23. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno =
del=20
reddito prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le =
disposizioni=20
in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi =
emanati ai=20
sensi del presente articolo. 24. Il termine per l'esercizio della delega =
ad=20
emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 =
agosto=20
1996, n. 494, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile =
1998, n.=20
128, e' prorogato di novanta giorni. 25. All'articolo 4, comma 2, del =
decreto=20
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a aggiunto il seguente periodo:=20
"L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica =
anche ai=20
Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali". Al =
fine di=20
assicurare il completamento del trasferimento alle regioni di funzioni e =
compiti=20
in materia di mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 7 del medesimo =
decreto=20
legislativo n. 469 del 1997: a) il personale di cui all'articolo 1, =
comma 5,=20
della legge 10 marzo 1987, n. 100, e di cui alla legge 5 febbraio 1992, =
n. 104,=20
qualora non abbia presentato do. manda ai sensi dell'articolo 2 del =
decreto del=20
Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, pubblicato nella =
Gazzetta=20
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, puo' permanere nei ruoli del =
Ministero del=20
lavoro e della previdenza sociale e non concorre alla determinazione del =

contingente numerico su cui viene definita la ripartizione; b) il =
personale=20
appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali, =

comandato presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza =
sociale,=20
che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato =
decreto=20
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, e' trasferito =
alle=20
regioni e alle province anche in eccedenza al contingente previsto =
dall'articolo=20
1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle regioni e alle =
province=20
le relative risorse finanziarie corrispondenti alle spese sostenute =
dallo Stato=20
per emolumenti fissi e trattamenti accessori determinati ai sensi del =
citato=20
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998. 26. Il =

recupero del contributo per il finanziamento del trattamento ti =
mobilita' dovuto=20
ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 1 ottobre =
1996, n.=20
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. =
608, non=20
versato dalle imprese di spedizione e di trasporto, che occupino piu' di =
50=20
addetti, per il periodo 1 gennaio 1995-31 gennaio 1996, e' effettuato in =
quattro=20
rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi =
od altri=20
oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione devono farne =
richiesta=20
alla sede dell'INPS territorialmente competente entro il trimestre =
solare=20
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, =
allegando il=20
pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il =
recupero=20
rateizzato di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a rilasciare i =
certificati=20
di regolarita' contributiva, anche ai fini della partecipazione ai =
pubblici=20
appalti ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altre =
cause.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 46.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Interventi straordinari a sostegno delle difficolta'=20
occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte =
Bianco).</P>
<P></I>1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti =
nella=20
regione Valle l'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli =
interventi=20
ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto =
per=20
effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i flussi =
internazionali=20
di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, =
sono=20
corrisposti, per il periodo di sospensione o ti riduzione dell'orario, e =

comunque non oltre il 31 dicembre 1999, una indennita' pari al =
trattamento=20
straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti =
disposizioni=20
ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli =
assegni per=20
il nucleo familiare, ove spettanti. </P>
<P>2. Si considerano attivita' connesse con i flussi internazionali di =
traffico=20
quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio,=20
dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata prevalenza =
della=20
connessione con attivita' indotte dal traforo del Monte Bianco. Le =
motivazioni=20
della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la =
connessione con=20
la chiusura straordinaria del traforo del Monte Bianco, =
indipendentemente dalle=20
dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in =
sede=20
sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e =
della=20
previdenza sociale. </P>
<P>3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, per un numero =
massimo di=20
150 unita', dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre =
entro il=20
termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, =
n. 164,=20
e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di =
paga gia'=20
scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni =
dalla=20
data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i =
datori tori=20
di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 =
del=20
1975. </P>
<P>4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle =
d'Aosta, i=20
periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra =
il 24=20
marzo l999 e il 31 dicembre 1999, non si computano ai fini del calcolo =
dei=20
periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia. </P>
<P>5. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1, si =
applicano le=20
disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma =
3, del=20
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 21 gennaio 1995, n. 22. </P>
<P>6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, =
entro=20
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, =
alla=20
sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne =
avevano=20
diritto. </P>
<P>7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 =
miliardi, si=20
provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, =
comma 7,=20
del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge I 9 luglio 1993, n. 236.</P><B>
<P align=3Dcenter><A name=3D47.1>Art. 47.</A></P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Delega al Governo in materia di revisione =
dell'articolo 8 della=20
legge 10 aprile 1991, n. 125).</P>
<P></I>1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere =
l'occupazione=20
femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni ti genere nei =
luoghi di=20
lavoro, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data =
di=20
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi =
recanti=20
norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico =
e le=20
dotazioni strumentali dei consiglieri di parita', nonche' a migliorare=20
l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. =
125,=20
secondo i seguenti principi c principi e criteri direttivi a) revisione =
e=20
razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parita', anche in =
relazione=20
al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre =
1997,=20
n. 469, e, in particolare, con: 1) valorizzazione del ruolo nell'ambito =
ed in=20
relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro =
e di=20
promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle =
aree di=20
svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione=20
professionale 2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della =
normativa=20
antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonche' di quelle relative al=20
contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio =
civile o=20
amministrativo, avente at oggetto le discriminazioni per sesso; b) =
incremento=20
delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in=20
particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei =
compensi e dei=20
rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative; c) =
ridefinizione dei=20
criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parita', con=20
valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite; d) istituzione, =
presso=20
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le =
attivita'=20
dei consiglieri di parita', finanziato dal Ministero del lavoro e della=20
previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle=20
disponibilita' del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di =
lire 10=20
miliardi, nonche' dal Dipartimento delle pari opportunita' in misura di =
lire 10=20
miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante =
corrispondente=20
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale =
1999-2001,=20
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo =
speciale"=20
dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della =

programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento =
relativo alla=20
Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri di=20
assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione =
dell'utilizzabilita'=20
delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio =
promosse=20
dai consiglieri di parita'; e) previsione di meccanismi e strumenti di=20
monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della=20
ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo: f) revisione =
della=20
disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche con =
riferimento ai=20
soggetti promotori ai criteri e alle procedure di finanziamento di cui=20
all'articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonche' previsione di =

strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle=20
normative in materia di parita' e di non discriminazione tra i sessi, in =

particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.</P>
<P><A name=3D47.2>2.</A> Gli schemi dei decreti legislativi ti cui al =
comma 1,=20
deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita =
relazione,=20
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle=20
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo =
giorno=20
antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della =
relativa=20
delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il =
Governo=20
decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni =
parlamentari=20
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. =
Qualora il=20
termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti =
legislativi=20
possono essere comunque emanati. </P>
<P>3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei =
decreti=20
legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare eventuali =
disposizioni=20
modificative e correttive con le medesime modalita' di cui al comma 2,=20
attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 1. </P>
<P>4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere=20
esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le =
attivita' dei=20
consiglieri di parita' di cui al comma 1, lettera d).</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 48.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Norme in materia di incompatibilita' del personale =
docente=20
degli enti locali).</P>
<P></I>1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di =
incompatibilita'=20
previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale =
docente=20
dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo =
unico=20
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione =
dei=20
commi 4 e 16. I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato =
articolo 508=20
del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 sono =
disposti=20
dall'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto =

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. </P>
<P>2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di =
cui al=20
comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto =
legislativo 16=20
aprile 1994, n. 297, e' ammesso ricorso al sindaco o al presidente della =

provincia, che decide in via definitiva.</P>
<P>3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 =
dell'articolo 508=20
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. =
297, e'=20
ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide =
in ma=20
definitiva.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 49.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni in materia del personale degli Enti =
Parco).</P>
<P></I>1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del =

fabbisogno di personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge =
27=20
dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20 =
dell'articolo 39=20
della medesima legge, nei limiti delle piante organiche esistenti ed =
approvate e=20
compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie e di bilancio =
qualora=20
si siano avvalsi, in fase di bilancio, ti personale assunto a tempo =
determinato=20
a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante =
prove=20
selettive, che abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno =
dodici mesi=20
profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche, =
possono=20
bandire, entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la =

trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in =
rapporti a=20
tempo indeterminato, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis =
del=20
decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
19 luglio 1993, n. 236.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 50.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Modifche agli articoli 65 e 66 della legge 23 =
dicembre 1998, n.=20
448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di =
maternita').</P>
<P></I>1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma =
2 e'=20
sostituito dal seguente: "2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai =
comuni,=20
che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni =
nei=20
territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' =
erogato=20
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei =
dati=20
forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei =
decreti di cui=20
al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS =
le=20
somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, =
sulla=20
base di specifica rendicontazione". </P>
<P>2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono =
apportate le=20
seguenti modificazioni: </P>
<P>a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "e' erogato" sono sostituite =
dalle=20
seguenti: "e' concesso";</P>
<P>b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso; </P>
<P>c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'assegno di cui =
al=20
comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, a =
erogato=20
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei =
dati=20
forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei =
decreti di cui=20
al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS =
le=20
somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, =
sulla=20
base di specifica rendicontazione".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 51.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Associzione per lo sviluppo dell'industria nel=20
Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche =
economico-agrarie per=20
il Mezzogiorno). </P></I>
<P>1. Per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerca, =
nonche' di=20
collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree=20
economicamente de. presse, e' conferito, a carico del Fondo per le aree =
depresse=20
di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, =
n. 96, e=20
successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo =
dello=20
Stato all'associazione per lo sviluoppo dell'industria nel =
Mezzogiorno-SVIMEZ,=20
di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura =
massima=20
annua di lire 3.700 milioni. </P>
<P>2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attivita' di studio e =
di=20
ricerche e per incrementare l'attivita' formativa avanzata, e' destinata =
una=20
somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e =
2001 al=20
Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il =
Mezzogiorno a=20
carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, =
del=20
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive =
modificazioni.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 52.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni in materia di indennita' di =
accompagnamento).</P>
<P></I>1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 1 18, e' =
aggiunto, in=20
fine, il seguente comma: "I soggetti riconosciuti invalidi per servizio =
ai sensi=20
dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive =
modificazioni,=20
possono accedere al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, =
qualora=20
risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa=20
concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento =
invalidante, di=20
altri trattamenti pensionistici per invalidita' di servizio o di altra=20
indennita' di accompagnamento". </P>
<P>2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge =
30=20
marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia =
di=20
Alzheimer sono effettuati dalle commissioni mediche di cui all'articolo =
1 della=20
legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell'interessato o =
dei=20
suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista =
in=20
geriatria.</P>
<P>3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, =
valutato in=20
lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere =
dall'anno=20
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento =
iscritto,=20
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' =
previsionale=20
di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione =
del=20
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per =
l'anno=20
finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla=20
Presidenza del Consiglio dei ministri. </P>
<P>4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =
economica e'=20
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni =
di=20
bilancio.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 53.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni in materia di attivita' socio-sanitarie) =
</P></I>
<P>1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di =

assistenza e beneficienza e le istituzioni sanitarie operanti nel =
Servizio=20
sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di attivita'=20
sociosanitarie, in attesa delle disposizioni delle reIative =
contrattazioni=20
collettive in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro =
temporaneo di=20
cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196, contratti di lavoro a tempo =
determinato,=20
qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di personale =
o le=20
procedure per l'affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino =
il=20
rischio di interruzione delle relative attivita' ritenute di carattere=20
essenziale. I contratti di cui al precedente periodo, non ulteriormente=20
rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e comunque =
a=20
quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedimenti di =
assunzione o=20
di espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto che =
devono=20
essere avviati entro la data di sottoscrizione dei contratti a tempo=20
determinato.</P>
<P>2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di =
entrata in=20
vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non =
lucrative di=20
utilita' sociale per l'assolvimento delle attivita' socio- sanitarie di =
cui al=20
comma 1 non trovano applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre =
1960, n.=20
1369; i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla =
medesima data=20
aventi ad oggetto questioni ad esse relative sono dichiarati estinti =
d'ufficio=20
con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari =
non=20
passati in giudicato restano privi di effetto.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 54.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Fondi disponibili degli enti previdenziali).</P>
<P></I>1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui =
all'articolo 1,=20
comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi =
disponibili=20
degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli =
interventi=20
rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si =
intende=20
riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto =
di quelli=20
finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 =
dicembre=20
1995, n. 549, e all'articolo 11 , comma 4, del decreto legislativo 16 =
febbraio=20
1996, n. 104, ed e' utilizzabile per quote anche negli anni successivi =
secondo=20
le effettive disponibilita' di tesoreria. Gli interventi sono destinati =
ad=20
investimenti in immobili per finalita' di pubblico interesse tra le =
quali il=20
recupero di edifici di valore storico-artistico e la realizzazione di =
strutture=20
sanitarie e di servizio sociale e assistenziale, la cui destinazione =
d'uso resta=20
vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, =
il=20
termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), =
della=20
predetta legge n. 270 del 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1999.</P><B>
<P align=3Dcenter><A name=3D55.1>Art. 55.</A></P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli =
infortuni=20
sul lavoro e le malattie professionali). </P></I>
<P>1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di =
entrata=20
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine =
di=20
ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di =
assicurazione=20
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel =
rispetto dei=20
seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione e separazione =
ai fini=20
tariffari, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione =
industria=20
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul =
lavoro=20
(INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1 124, e successive modificazioni, =
di=20
seguito denominato " testo unico ", delle seguenti gestioni separate: 1) =

industria; 2) artigianato; 3) terziario, per le attivita' commerciali, =
ivi=20
comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione =
dei=20
servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; =
nonche'=20
per le relative attivita' ausiliarie: 4) altre attivita' di diversa =
natura,=20
quali credito, assicurazione, enti pubblici; b) revisione, per effetto =
della=20
disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei =
datori=20
di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico; c) previsione di =
tariffe=20
corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto=20
dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre =
1994, n.=20
626, e successive modificazioni, nonche' del tasso di infortuni sul =
lavoro; d)=20
previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi =
dell'articolo 40,=20
terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni =
di cui=20
alla lettera a); e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui =
alla=20
lettera c) anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani =
operanti nei=20
Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 =
nonche'=20
previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del =
decreto-legge 21=20
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio =
1988, n.=20
160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e =
della=20
previdenza sociale, d; un premio integrativo a copertura delle =
prestazioni a=20
carico dell'INAIL; f) individuazione di nuovi parametri per la =
determinazione=20
delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono =
retribuzione=20
fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo =
unico,=20
fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare =
inferiori=20
al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del =
citato=20
testo unico per la liquidazione delle rendite; g) previsione del =
riordino, anche=20
con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della =
legge 9=20
marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di =

ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di =
rettifica=20
dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni,=20
precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della=20
valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle=20
prestazioni conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o=20
strumentazioni di indagine, purche' non riconducibile a dolo o colpa =
grave e=20
fermo restando il potere ti revisione dell'Istituto, ai sensi degli =
articoli 83,=20
137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita' =
delle=20
rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della =
rettifica;=20
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria =
dovuti=20
dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonche' dell'aliquota=20
contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli =
anni=20
successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del =
lavoro e=20
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del =
bilancio e=20
della programmazione economica, su proposta del consiglio di =
amministrazione=20
dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le =
specificita' che=20
caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e=20
l'economicita' della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al =
decreto=20
legislativo 30 aprile 1998, n. 173; i) previsione, fermo restando quanto =

disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione =
dell'obbligo=20
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie =
professionali,=20
ancorche' vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con =
polizze=20
privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi=20
professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo =
unico,=20
nonche' ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi =
specifici;=20
individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai =
fini=20
tariffari; l) previsione, in via sperimentale, per il triennio =
1999-2001,=20
nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di =
congrue=20
risorse economiche, la cui entita' sara' definita con decreto del =
Ministro del=20
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del =
tesoro, del=20
bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e =
finanziare, in=20
tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e =
dell'organizzazione=20
delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle=20
normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto=20
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, =
ovvero=20
progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato =
decreto=20
legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e =
prodotti=20
informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere =
disponibili=20
per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti =
saranno=20
approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i =
criteri di=20
priorita' che dovranno essere determinati attraverso una direttiva =
quadro da=20
approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, =
entro=20
tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della =
delega di=20
cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le =
modalita' di=20
formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonche' l'entita' delle =
risorse=20
che annualmente l'Istituto destinera' al finanziamento ed al sostegno =
dei=20
progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e =
di=20
igiene; m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione =
periodica=20
dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono =
considerate=20
malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle =
quali il=20
lavoratore dimostri l'origine lavorativa; n) previsione di un sistema di =

rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda =
annualmente la=20
rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in =
cui=20
scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione =
connessa=20
alla variazione delle retribuzioni; o) previsione della revisione del =
sistema di=20
finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli =
aspetti=20
settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico =
del=20
bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, =
assicurando gli=20
equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli del comparto =
delle=20
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali=20
finalita' dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui=20
all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati=20
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; p)=20
revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di=20
reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per=20
l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti =
erogata=20
dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad =
infortunio=20
sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo =
unico;=20
q) previsione, in via sperimentale, per il il triennio 1999-2001, della=20
destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati =
dal=20
proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le =
iniziative delle=20
regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in =
attuazione dei=20
piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti =
formativi di=20
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonche' per =
sostenere=20
o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalita' =
approvati=20
dal consiglio di mministrazione, in forma analoga a quanto previsto per =
i=20
progetti di cui alla lettera IA progetti per l'abbattimento delle =
barriere=20
architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e =

artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono =
invalidi del=20
lavoro; r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del =
Casellario=20
centrale infortuni, prevedendo: 1) l'obbligo, specificamente sanzionato, =
per i=20
gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, =
professionali e=20
non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni =
necessarie per=20
identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i =

postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento=20
ministeriale; 2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di =
cui al=20
numero 1 informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con =

modalita' che utilizzino nella misura massima possibile le moderne =
tecnologie=20
comunicative; 3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la=20
utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia =
con=20
previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL =
e di un=20
organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati; s)=20
previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul =
lavoro e le=20
malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo =
e di=20
sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del =
danno=20
biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi; t)=20
semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo =
di=20
disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della =
legge 23=20
agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione =

amministrativa; u) previsione di una specifica disposizione per la =
tutela=20
dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali=20
consolidati in materia. </P>
<P><A name=3D55.2>2.</A> Gli schemi dei decreti legislativi di cui al =
comma 1,=20
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita =
relazione sono=20
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle =
competenti=20
Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno =
antecedente la=20
scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In =
caso di=20
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade=20
dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari =
esprimono il=20
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il =
termine per=20
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi =
possono=20
essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei =
decreti=20
legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto =
dei=20
medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro =
un anno=20
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi 3. =
L'attuazione=20
delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri =
aggiuntivi a=20
carico della finanza pubblica. 4 All'articolo 3, comma 4, del decreto=20
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo e' sostituito dai =
seguenti:=20
" Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro =
membri, dei=20
quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei =
lavoratori=20
dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la =
restante meta'=20
ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano =
nazionale=20
dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, =
secondo=20
criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli =
interessi=20
cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il =
consiglio=20
dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in =
rappresentanza=20
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti=20
ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni =

sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di =
lavoro=20
e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano =
nazionale,=20
nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal =
presente=20
comma in relazione all'INPS ". 5. I termini di pagamento previsti dai =
commi=20
secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato =
dal=20
comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre =
1997, n.=20
449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La=20
rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche =
alla=20
regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo =
unico.=20
La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per =
il=20
settore marittimo (IPSEMA). 6. Il secondo periodo del comma 2 =
dell'articolo 9=20
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente: " I =
premi e i=20
contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, =
stabilito=20
per la posizione assicurativa, gia' in atto presso l'impresa =
utilizzatrice,=20
nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori =
temporanei,=20
ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della =
voce di=20
tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal =
lavoratore=20
temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' =
assicurata=20
". La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di =
lavoro=20
temporaneo gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente =
legge.=20
7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in =
materia=20
assicurativa gia' trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello =
SCAU,=20
il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre =
1994, n.=20
724, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore =
della=20
presente legge.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 56.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).</P>
<P></I>1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. =
432, e=20
successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del =
" Fondo=20
per l'ammortamento dei titoli di Stato non si applicano le disposizioni =
della=20
legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.</P><B>
<P align=3Dcenter><A name=3D57.1>Art. 57.</A></P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di =
assistenza)</P>
<P></I>1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni =
sindacali=20
comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei =
lavoratori,=20
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, =
uno o=20
piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di =
previdenza e=20
di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei =
costi=20
amministrativi ed attenendosi, oltreche' ai principi generali desumibili =
dalla=20
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto =
legislativo=20
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 =
gennaio=20
1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione per=20
incorporazione di enti con finalita' o funzioni identiche, omologhe o=20
complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione =
obbligatoria=20
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due =
enti=20
separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore =
dei=20
dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni =
altro=20
beneficiario, nonche' previsione di eventuale soppressione dei fondi =
speciali=20
relativi ai lavoratori dipendenti previsti pressl l'INPS e loro =
confluenza, con=20
evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa=20
predisposizione di un piano ti risanamento dei fondi in deficit e con=20
possibilita' di armonizzazione al regime generale del complesso delle =
aliquote=20
contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di =
bilancio=20
della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei principi di =
armonizzazione=20
riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e =
delle=20
misure e modalita' di erogazione delle prestazioni rivolte alla =
realizzazione di=20
economie della contabilita' separata di settore; b) trasformazione in=20
associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non =
svolgono=20
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' degli enti, =
inclusi=20
gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui =
funzionamento=20
non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; c) distinzione e=20
separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di =
indirizzo e=20
vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto=20
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo =
scopo di=20
evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel =
rispetto,=20
comunque, dei poteri demandati alla dirigenza; d) attribuzione di tutte =
le=20
funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato =
dal=20
Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalita', e previsione =
della=20
nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella =
legge 24=20
gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3 della =
legge=20
23 agosto 1988, n. 400; e) adeguamento funzionale del numero di =
componenti degli=20
attuali organi di indirizzo e vigilanza; f) omogeneita' di =
organizzazione per=20
enti pubblici omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo =
delle=20
procedure di nomina degli organi; g) distinzione e separazione degli =
apparati=20
serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di =
gestione,=20
in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera =
o),della legge=20
15 marzo 1997, n. 59; h) definizione delle funzioni della dirigenza in =
coerenza=20
con i princi'pi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e=20
successive modificazioni; i) decentramento territoriale degli enti, in =
sintonia=20
con il principio di distinzione e separazione della funzione di =
indirizzo e=20
vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla =
gestione=20
operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 =
febbraio=20
1993, n. 29, e successive modificazioni; l) razionalizzazione ed=20
omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali =
finalizzati=20
anche alla verifica della coerenza dell'attivita' degli enti stessi con =
gli=20
indirizzi di politica generale e nuova disciplina del commissariamento =
degli=20
enti; m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in =
coerenza con=20
i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20; n) contenimento =
delle spese=20
di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche =
attraverso il=20
ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni =
e=20
servizi e l'utilizzo in comune ti contraenti ovvero di strutture =
operative=20
specializzate nonche' di nuclei di valutazione; o) promozione delle =
sinergie tra=20
gli enti e, in particolare, della mobilita' e dell'utilizzo ottimale =
delle=20
strutture impiantistiche. </P>
<P><A name=3D57.2>2.</A> Gli schemi dei decreti legislativi di cui al =
comma 1,=20
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita =
relazione,=20
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle=20
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo =
giorno=20
antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della =
relativa=20
delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il =
Governo=20
decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni =
parlamentari=20
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. =
Qualora il=20
termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti =
legilativi=20
possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative =
dei=20
decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il =
rispetto=20
dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, =
entro un=20
anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi. =
</P>
<P>3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve =
comportare=20
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 58.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni in materia previdenziale).</P>
<P></I>1. Al decreto legislativo 16 settembre 996, n. 565, sono =
apportate le=20
seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) il comma 1 e' sostituito =
dal=20
seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, =E6importo della =
contribuzione da=20
versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili". 2) il =
comma 2=20
e' abrogato; b) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " =
2.=20
Tenuto conto della peculiarita' della orma di assicurazione di cui al =
presente=20
decreto i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento=20
pensionistico ;sono specificamente determinati in apposite tabelle, =
approvate=20
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, li =
concerto con=20
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, =
sentito=20
il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo =
1, comma=20
44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalita', i =
coefficienti=20
cosi' determinati possono essere variati su proposta del comitato =
amministratore=20
del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica". </P>
<P>2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della =
legge 8=20
agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 =
dicembre 1997,=20
n. 449, e' costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, =
composto=20
ti tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della=20
previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del =
lavoro=20
autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa,=20
dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli =
iscritti=20
al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e =
di=20
personale dell'INPS. I comitato amministratore opera avvalendosi delle =
strutture=20
e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore =
durano in=20
carica quattro anni. </P>
<P>3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto tra i =
componenti=20
eletti dagli iscritti al Fondo. </P>
<P>4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della =
presente=20
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il =
regolamento=20
attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 =
e=20
provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando =
tempestivamente gli=20
iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento =
elettorale,=20
nonche' istituendo i seggi presso le sedi INPS. </P>
<P>5. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un =
gettone di=20
presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 6. </P>
<P>6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, =
valutato=20
in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, =
si=20
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, =
ai fini=20
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale =
di base=20
di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del =
Ministero del=20
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente =
utilizzando=20
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza =
sociale.=20
</P>
<P>7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =
economica e'=20
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni =
di=20
bilancio. </P>
<P>8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive =
modificazioni,=20
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il =
comma 1-bis=20
e' aggiunto il seguente: "1-ter. Gli enti gestori di forme =
pensionistiche=20
obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da =
versare=20
ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' =
connesse e=20
strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorita' =
garante della=20
concorrenza e del mercato, di societa' di capitali di cui debbono =
conservare in=20
ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovra' =
essere=20
organizzata secondo le stesse modalita' e gli stessi criteri indicati =
nel comma=20
1- bis"; b) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.=20
L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire un'anticipazione =
dei=20
contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed =
interventi=20
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero =
per=20
l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, =
documentato con=20
atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle =
lettere a),=20
b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, =
n. 457,=20
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto =
dalla=20
normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 =
dicembre=20
1997, n. 449, con facolta' di reintegrare la propria posizione nel fondo =
secondo=20
modalita' stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre =
anticipazioni o=20
riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). =
Ai fini=20
della determinazione dell'anzianita' necessaria per avvalersi della =
facolta' di=20
cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di =
contribuzione a=20
forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali=20
l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione =
individuale"; c)=20
all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: " In mancanza di tali =
soggetti "=20
sono inserite le seguenti: " o di diverse disposizioni del lavoratore =
iscritto=20
al Fondo "; d) all'articolo 18-bis e' aggiunto, in fine, il seguente =
comma: "=20
5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono =
applicate=20
con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo =
1=20
settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative =
competenze=20
esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al =
Ministro=20
del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 =
della legge=20
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni". </P>
<P>9. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo =

periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro =
il=20
quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei =
lavoratori ti=20
cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive=20
modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali =
maggiormente=20
rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle =
forme=20
pensionistiche di cui al medesimo comma, e' prorogato di ulteriori =
dodici mesi.=20
</P>
<P>10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo =
30=20
giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, puo' essere =
comandato,=20
previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unita' e per =
la=20
durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza =
sociale=20
per l'espletamento di attivita' nel settore previdenziale. I relativi =
oneri,=20
compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico =
delle=20
amministrazioni di provenienza. </P>
<P>11. Il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma =
2, del=20
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
1 giugno 1991, n. 166, non e' dovuto per le contribuzioni o somme =
versate al=20
fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella =E6&gt;. Al relativo =
onere,=20
valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede =
mediante=20
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui =
all'articolo 3 del=20
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
20 marzo 1998, n. 52. </P>
<P>12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento =
di fine=20
rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi =
dipendenti ad=20
un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini =
e con=20
le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle =
organizzazioni=20
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'=20
rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I =
datori di=20
lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni=20
contributive previste dalle leggi vigenti. </P>
<P>13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, =
e'=20
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti, in ogni caso, salvi =
i=20
verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data =
di=20
entrata in vigore della presente legge". </P>
<P>14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma =
2, del=20
decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, e' prorogato al sessantesimo =
giorno=20
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. </P>
<P>15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non =
versati=20
dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1 luglio 1994 al 30 =
novembre=20
1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della =
previdenza=20
sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 =
agosto=20
1994, e' effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la =
sola=20
applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di =
interesse=20
legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare =
successivo alla=20
data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono =

avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS=20
territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare =
successivo dalla=20
data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento =
relativo=20
alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato =
di cui=20
alla presente disposizione, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati =
di=20
regolarita' contributiva anche ai fini della partecipazione ai pubblici =
appalti,=20
ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa. </P>
<P>16. All'articolo l della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive=20
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Per lo =
svolgimento=20
delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al =
primo=20
comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed =
accessorie, le=20
imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di =
elaborazione=20
dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi =
di cui=20
alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della =
contribuzione=20
integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, =
ovvero=20
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle =
condizioni=20
definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente=20
disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza =
sociale=20
sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini =
e=20
collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che =
non si=20
avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne =
possono=20
demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione =
od=20
esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' =
soggetti di=20
cui al primo comma. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza =
sociale e'=20
istituito un com.tato di monitoraggio, composto dalle associazioni di =
categoria,=20
dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e =
delle=20
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello =

nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione=20
professionale ed occupazionale del settore". </P>
<P>17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il =
seguente:=20
"5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 =
possono=20
essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche =
ai=20
lavoratori di cui alla lettera a) del comma S, in aggiunta al contributo =
a fondo=20
perduto ivi previsto"; b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente =
periodo:=20
"I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati =
ai=20
soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei =
limiti=20
dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per =
l'occupazione=20
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. =
148,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino =
a tutto=20
il 1999". </P>
<P>18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui =
all'articolo=20
23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre =
1973 n.=20
600, e successive modificazioni, relative ai redditi percepiti nell'anno =
1998=20
dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a =
specifiche=20
disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento=20
professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero piu' elevato =
di rate=20
consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se =
questo e'=20
inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei=20
rate.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 59.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in =
materia di=20
lavoro sommerso.)</P>
<P></I>1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n. =
448, e'=20
sostituito dal seguente: "2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una =
quota pari=20
al 10 per cento dell'importo proveniente dalla - riscossione delle =
sanzioni=20
penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro =
-=20
servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro =
e'=20
destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da =
assegnare al=20
predetto servizio e per- l'acquisto dei dispositivi di protezione =
individuale,=20
delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili =
per lo=20
svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa=20
connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale =
sono=20
stabilite le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui =
al=20
presente comma". </P>
<P>2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente =
articolo,=20
valutati in lire tre miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si =
provvede=20
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui=20
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, =
convertito,=20
con modificazioni, dalla legge t 9 luglio 1993, n. 236.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 60.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Regime contributivo delle erogazioni previste dai =
contratti di=20
secondo livello).</P>
<P></I>1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del =
Presidente=20
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge =
23=20
dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in =
vigore=20
della presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo =
2,=20
comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con =
modificazioni,=20
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' elevata al 3 per cento. =
All'onere,=20
valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte =
delle=20
maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del =
Consiglio dei=20
ministri di cui all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. =
All'articolo=20
2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo e' =

soppresso.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 61.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle =
deleghe).=20
</P></I>
<P>l. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al =
presente=20
Capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad =
ogni altra=20
disposizione, e' autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per=20
l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi: a) esperti, anche =
estranei alle=20
amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unita'; b) =
collaboratori=20
assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non =
superiore a=20
dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque =
unita'; a=20
tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia; c) un=20
contingente non superiore a otto unita' di dipendenti delle =
amministrazioni=20
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 =
febbraio=20
1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici=20
economici, di qualifica non dirigenziale.</P>
<P>2. Il personale di cui al comma lettera a), se appartenente ad una=20
amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione giuridica, =
anche=20
di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed=20
accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle=20
amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio Agli =
esperti,=20
anche estranei all'amministrazione, e' corrisposto un compenso =
determinato con=20
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto =
con il=20
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. aL =
relativo=20
onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e =
2001,=20
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui =
all'articolo=20
29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 62.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Assunzioni di unita' dell'Arma dei carabinieri). =
</P></I>
<P>1. Per le esigenze delle direzioni provinciali del lavoro delle nuove =

province istituite ai sensi dei decreti legislativi 6 marzo 1992, n. =
248, 249,=20
250, 251, 252 e 253, 27 marzo 1992, n. 254, e 30 aprile 1992, n. 277, e' =

autorizzata l'assunzione, in eccedenza alla dotazione organica di cui=20
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo =
1955, n.=20
520, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1 =
ottobre=20
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre =
1996, n.=20
608, di trenta unita' dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta =
si=20
provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione =
di cui=20
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succesive=20
modificazioni.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 63.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre =
1998,=20
n.448). </P></I>
<P>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. =
448, e=20
inserito il seguente: "1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio =
1999, il=20
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il =

coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente =
articolo,=20
quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, =
n. 449, e=20
quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza =
sociale, di=20
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =

economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. =
171 del 24=20
luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e =
dell'assegno al=20
nucleo familiare".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 64.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni in materia di previdenza integrativa =
degli Enti di=20
cui alla legge 1975, n. 70).</P>
<P></I>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente =
legge,=20
con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del =
decreto=20
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di =

previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli =
enti=20
disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi gli enti=20
privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, =
nel=20
rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto =
legislativo sulla=20
base di aggiornate valutazioni attuariali. </P>
<P>2. A decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza =
integrativa=20
dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti ti =
cui al=20
comma 1 del presente articolo nonche' la gestione speciale costituita =
presso=20
1'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della =
Repubblica 20=20
dicembre 1979 n. 761 sono soppressi, con contestuale cessazione delle=20
corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei =
fondi=20
medesimi. </P>
<P>3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 e' =
riconosciuto il=20
diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato =
sulla=20
base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che =
restano=20
a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianita'=20
contributive maturate alla data del 1 ottobre 1999. Tali importi, =
rivalutati=20
annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie =
di=20
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai=20
trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di =
base.=20
</P>
<P>4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai=20
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli =
importi di=20
pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio =
dei=20
rispettivi enti, presso i quali e' istituita apposita evidenza =
contabile. A tale=20
contabilita', alla quale faranno altresi' carico gli oneri di =
trattamenti=20
pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate =
le somme=20
che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, =
nonche' il=20
gettito del contributo di cui al comma 5.</P>
<P>5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e' applicato un=20
contributo di solidarieta' pari al 2 per cento sulle prestazioni =
integrative=20
dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i =
fondi e la=20
gestione speciale di cui al comma 2. </P>
<P>6. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei=20
trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1 gennaio 1995, =
dalla=20
gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del =
decreto=20
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' pari allo =
0,50 per=20
cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni =
anno di=20
servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non =
inferiore al=20
trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria=20
aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il =
trattamento=20
pensionistico complessivo annuo non puo' in ogni caso essere superiore=20
all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in =
considerazione ai=20
fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa =
vigente=20
nell'assicurazione generale obbligatoria. </P>
<P>7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex =
dipendenti=20
provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle =
gestioni=20
sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione =
nell'assicurazione=20
generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti =
presso=20
gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato =
dai fondi=20
predetti. </P>
<P>8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le =
contribuzioni=20
dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti =
pensionistici=20
liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla =
gestione=20
e' riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione =
integrativa=20
calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e =
delle=20
anzianita' assicurative utili maturate alla data del 31 di 1998. </P>
<P>9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza =
sociale,=20
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della =
programmazione=20
economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per=20
l'attuazione del presente articolo.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 65.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323). =
</P></I>
<P>1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, =

convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le =
parole "1997=20
e 1998" sono sostituite dalle seguenti "1997, 1998 e 1999" e le parole =
"1996 e=20
1997" sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997 e 1998".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 66.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi =
in=20
materia di formazione continua).</P>
<P></I>1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 =
maggio=20
1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, =
n. 236,=20
e' incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire 800 =
miliardi a=20
decorrere dall'anno 2000. </P>
<P>2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge =
24 giugno=20
1997, n. 196, e' stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 =
miliardi la=20
quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del=20
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo =
articolo=20
17, comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuita' =
degli=20
interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto- legge n. 148 del =
1993, e'=20
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. =
</P>
<P>3. Entro il 30 novembre di ciascun anno i Ministri del lavoro e della =

previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo le =
rispettive=20
competenze, le attivita' di formazione e istruzione professionale svolte =
dalle=20
regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una=20
relazione dettagliata contenente l'elenco delle attivita' svolte, dei =
soggetti=20
che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, =
con la=20
specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del numero =
delle=20
persone a cui e' stata impartita la formazione e degli effetti =
occupazionali=20
della formazione con riferimento ai medesimi soggetti. </P>
<P>4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 1.100 =
miliardi per=20
l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si =
provvede=20
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini =
del=20
bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di =
base di=20
conto capitale " Fondo speciale " dello stato di previsione del =
Ministero del=20
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo =
utilizzando=20
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza =
sociale.=20
</P>
<P>5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli=20
ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per =
l'inserimento=20
professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 =
del=20
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per =
gli anni=20
1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una =
programmazione=20
che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo =
onere si=20
provvede nel limite massimo di lire 10 miliardi a carico degli =
stanziamenti del=20
Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie =
residue=20
allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 =
nell'ambito del=20
predetto Fondo.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 67.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Modifiche all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 =
n.=20
196).</P>
<P></I>1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. =
196, sono=20
apportate le seguenti modificazioni: </P>
<P>a) alla linea, dopo le parole: " con il sistema scolastico" sono =
inserite le=20
seguenti: " e universitario"; </P>
<P>b) alla lettera d), dopo le parole: "agli interventi di formazione =
dei=20
lavoratori" sono inserite le seguenti: " e degli altri soggetti di cui =
alla=20
lettera a)"; </P>
<P>c) alla lettera p, le parole: "d'intesa con le regioni" sono =
sostituite dalle=20
seguenti: "dalle regioni"; </P>
<P>d) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) semplificazione =
delle=20
procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia =
fideiussoria=20
prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per =
effetto delle=20
disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale =
anche=20
attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle =
amministrazioni=20
competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della =
legge=20
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti =
convenzionali=20
oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e =
organizzatoria=20
anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle =
disposizioni=20
regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento =
alla=20
possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione =
delle sedi=20
operative ai fini dell'accreditamento".</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 68.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Obbligo di frequenza di attivita' formative). =
</P></I>
<P>1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei =
giovani,=20
ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento =
e=20
l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, e' progressivamente =
istituito, a=20
decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attivita' =
formative=20
fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' =
essere=20
assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel =
sistema=20
di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale =
di=20
competenza regionale c) nell'esercizio dell'apprendistato. </P>
<P>2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il=20
conseguimento di un diploma ti scuola secondaria superiore o di una =
qualifica=20
professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento =
della=20
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono =
crediti=20
per il passaggio da un sistema all'altro. </P>
<P>3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di =
propria=20
competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o =
assolto=20
l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di =
orientamento.=20
</P>
<P>4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si =
provvede: a) a=20
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 =
maggio=20
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, =
n. 236,=20
per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 =
miliardi per=20
il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001; b) a =
carico del=20
Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i =
seguenti=20
importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno =
2001 e=20
fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere =
dall'anno 2000,=20
per la finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede =
ai=20
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, =
n. 468,=20
e successive modificazioni. </P>
<P>5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di =
pubblicazione=20
della presente legge nella Gazzetta Ufficiate, su proposta dei Ministri =
del=20
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del =
tesoro, del=20
bilancio e della programmazione economica, previo parere delle =
competenti=20
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto=20
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali=20
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, sono =
stabiliti i=20
tempi e le modalita' di attuazione del presente articolo, anche con =
riferimento=20
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono =
regolate le=20
relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonche' =
i=20
criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti=20
formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di =
cui al=20
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo' essere =
assolto=20
l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto =
regolamento,=20
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto =
destina=20
nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino =
a lire=20
200 miliardi, per l'anno 1999, per le attivita' di formazione =
nell'esercizio=20
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo =
anno di=20
eta', secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno =
1997, n.=20
196. Le predette risorse possono essere alt altresi' destinate al =
sostegno ed=20
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per=20
l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilita' con le =
disposizioni=20
previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle =
finalita' di=20
cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di =
Trento e=20
di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e =
alle=20
funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione =
professionale e=20
apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e =
dalle=20
relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e =
funzioni le=20
risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla =
regione=20
Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 69.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Istruzione e formazione tecnica superiore). </P></I>
<P>1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai =
giovani e=20
agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di =
formazione=20
integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e =
formazione=20
tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso =
del=20
diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto =
dai=20
Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza =
sociale e=20
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la=20
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. =
281, sono=20
definite le condizioni di accesso ai corsi per coloro che non sono in =
possesso=20
del diploma ti scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi =
percorsi=20
dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi =
formativi=20
di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei =
rispettivi=20
percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i =
criteri=20
formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro =
certificazione e=20
utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del =
decreto=20
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. </P>
<P>2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono =

realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi =
formativi,=20
sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della =
pubblica=20
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e =
della=20
ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al =
decreto=20
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante =
l'istituzione di=20
un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS=20
concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di =
ricerca, centri=20
e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo =
17=20
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra =
loro=20
associati anche in forma consortile. </P>
<P>3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma l, =
che=20
attesta le competenze acquisite secondo un modello alle linee guida di =
cui al=20
comma 2 e' valida in ambito nazionale. </P>
<P>4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a =
valere sul=20
Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei =
limiti=20
delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica =
istruzione,=20
nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti =
delle=20
proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche =
altre=20
risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo =
la=20
regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano =
provvedono,=20
in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo =
quanto=20
disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a =
tal fine=20
accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione =
rilasciata in=20
esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 70.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Soppressione di fondi speciali di previdenza INA). =
</P></I>
<P>1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per =
gli=20
impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa (INA spa), =
per=20
effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. =
Dalla=20
stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilita' =
economiche=20
esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni =
lavoratori=20
dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del =
lavoro e=20
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del =
bilancio e=20
della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del =
commercio e=20
dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della =
legge 23=20
agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono determinati le =
modalita' ed=20
i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la =

regolamentazione delle posizioni maturate.</P><B>
<P align=3Dcenter>CAPO III</P></B>
<P align=3Dcenter>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE =
RAPPORTO</P><B>
<P align=3Dcenter><A name=3D71.1>Art. 71.</A></P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Trasformazione in titoli del trattamento di fine =
rapporto).</P>
<P></I>1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data =
di=20
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi =
aventi=20
per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di =
fine=20
rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per =
sviluppare le=20
forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile =
1993,=20
n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate " =
Fondi=20
pensione ", se. secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) =
previsione,=20
in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e =
previo=20
accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso =
espresso in=20
forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi =
pensione=20
di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto =
legislativo=20
24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati " strumenti finanziari ", =
di=20
congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da societa'=20
controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso =
soggetto che=20
controlla l'impresa, di seguito denominate " societa' del gruppo ", =
ovvero da=20
qualificati operatori finanziari; b) definizione, nel rispetto dei =
diritti dei=20
soci, di modalita' semplificate di emissione e di conversione degli =
strumenti=20
finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, =
nonche' di=20
misure compensative idonee a consentire il fuzionamento dell'ipotesi =
prevista=20
alla lettera a) nell'ambito di societa' del gruppo; c) definizione della =

tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative =
modalita'=20
tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di =
contrattazione=20
aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui =
all'articolo=20
6 comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, =
n. 124,=20
previa attestazione di congruita' da parte dello stesso e manifestazione =
della=20
relativa disponibilita' a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad=20
attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a =
semplificarne=20
la negoziazione; d) applicazione del regime disciplinato dalla presente =
legge,=20
limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere =
ai Fondi=20
pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative =
o=20
contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in =
vigore=20
dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei =
tre anni=20
successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente =
anche in=20
una 0 piu' operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale; e) =

applicazione del regime tributario previsto per il versamento =
dell'accantona.=20
mento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d);=20
applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni =
medesime=20
e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di =
partecipazioni al=20
capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 =
dicembre=20
1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo =
6,=20
comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori =
finanziari=20
nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime =
anche agli=20
aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di =
prestiti=20
obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di =

strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi =
pensione; f)=20
previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti =
finanziari,=20
della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che =
assiste il=20
TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un =
importo=20
corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione =
che lo=20
stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a =
cio'=20
dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi =
di=20
emissione di strumenti finanziari in forma ti titoli ti debito; g) per =
le=20
imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non =

procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione=20
compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 =
del=20
decreto legislativo 21 aprile 1993. n. 124, e successive modificazioni, =
in=20
relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal =
versamento=20
in contanti del TFR; h) definizione degli incentivi di cui alle lettere =
e) e g)=20
entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire =
100=20
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000; i) previsione di misure di =
coordina=20
mento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR gia' =
destinate ai=20
Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge =
con=20
quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, c della legge 8 =
agosto=20
1995, n. 335, con possibilita' di procedere all'emanazione di =
disposizioni=20
integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore =
dei=20
decreti di cui al presente comma. </P>
<P>2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati =
dal=20
Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono =
trasmessi=20
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti =
Commissioni=20
parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la =
scadenza del=20
termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di =
mancato=20
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade =
dall'esercizio della=20
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro =
trenta=20
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione =
del=20
parere decorra inutilmente i decreti legislativi possono essere comunque =

emanati. </P>
<P>3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. l 24, e successive=20
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4-bis, =
primo=20
periodo, dell'articolo 6, le parole: "ad almeno tre diversi" sono =
sostituite=20
dalle seguenti: "attraverso la forma della pubblicita' notizia su almeno =
due=20
quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale"; =
b) al=20
comma 4-bis, secondo periodo dell'articolo 6, dopo le parole: "alle =
diverse=20
tipologie di servizio offerte", e' aggiunto seguente periodo: "Il =
processo di=20
selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate =
dalla=20
COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e =
la=20
coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente =
dagli=20
amministratori, e i criteri c scelta dei gestori"; c) dopo l'articolo =
6-bis, e'=20
inserito il seguente: </P>
<P>"ART. 6-ter.. (Convenzioni) - 1. Per l stipula delle convenzioni di =
cui=20
All'articolo, 6, commi 2, 2-bis e 3, e all'articolo 6-bis nonche' per la =
stipula=20
di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi =
amministrativi, i=20
competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte=20
contrattuali, per ogni tipologia di servizi offerto, attraverso la forma =
della=20
pubblicita'. notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore =
diffusione=20
nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici =
gruppi=20
societari e comunque non sono legati direttamente o indirettamente, da =
rapporti=20
di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate =
per=20
singolo prodotto in maniera da con. sentire il raffronto dell'insieme =
delle con.=20
dizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio=20
offerte"; d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, sono =
inseriti i=20
seguenti: "La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in =
ordine=20
alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento =
giuridico=20
ed economico del personate, all'ordinamento delle carriere, nonche' =
circa la=20
disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e =
consuntivo che=20
devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, =
settimo=20
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con =
modificazioni,=20
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla =
verifica=20
di legittimita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di =
concerto=20
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione =
economica e=20
sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine =
suddetto=20
non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, =
unitariamente e in=20
un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico=20
complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della =
COVIP viene=20
ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico=20
complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente =
carriera o=20
fascia retributiva per il personale del l'Autorita' per le garanzie =
nelle=20
comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e' =
corrisposta=20
una indennita' pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato =

dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al=20
corrispondente personale di ruolo"; il quarto e il quinto periodo del =
medesimo=20
comma 4 sono abrogati; e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il =
terzo e=20
il quarto periodo; f) al comma 5-bis dell'articolo 16, dopo le parole: =
"I=20
regolamenti ", sono aggiunte le seguenti: ", le istruzioni di vigilanza" =
e dopo=20
le parole: "dalla commissione" sono aggiunte le seguenti: "per assolvere =
i=20
compiti di cui all'articolo 17". </P>
<P>4. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli =
8 e 13=20
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive =
modificazioni, si=20
applicano ai soci lavoratori delle societa' cooperative qualora siano =
osservate=20
in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute =
nell'articolo=20
2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. </P>
<P>5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, =
valutato in=20
lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a =
decorrere=20
dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello =
stanziamento=20
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito =
dell'unita'=20
previsionale di base di conto capitale e Fondo speciale dello stato ti=20
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione =

economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando =
l'accantonamento=20
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri 6. Il Governo e' =
tenuto a=20
presentare al Parlamento una relazione sugli effetti derivanti =
dall'applicazione=20
del presente articolo e dei decreti legislativi che ne deriveranno, con=20
periodicita' annuale per i primi due anni dalla data di entrata in =
vigore della=20
presente legge e con periodicita' triennale negli anni successivi</P><B>
<P>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter>CAPO IV</P></B>
<P align=3Dcenter>DISPOSIZIONI FINALI</P><B>
<P align=3Dcenter>Art. 72.</P></B><I>
<P align=3Dcenter>(Disposizioni finali).</P></I>
<P>1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione =
economica e'=20
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, =
anche=20
nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge. =
</P>
<P>2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno=20
successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta =
Ufficiale=20
salvi i casi in cui sia espressamente stabilita una diversa=20
decorrenza.</P></BODY></HTML>

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