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Inserimento lavorativo persone disabili

Le imprese con più di 15 dipendenti sono obbligate ad assumere disabili, ma anche per le altre l'assunzione di persone disabili può essere una preziosa opportunità, anche perché possono usufruire di agevolazioni e convenzioni particolari.
La legge per il diritto al lavoro dei disabili - legge n. 68 del 12 Marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - si pone l'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti che, pur con delle disabilità, abbiano delle residue capacità lavorative, attraverso:
- un servizio speciale gestito dai Centri per l'Impiego;
- il sistema del collocamento mirato: l'incontro effettivo tra domanda e offerta di lavoro si può realizzare solo attraverso la reale conoscenza delle capacità lavorative della persona disabile da inserire e delle caratteristiche dei posti di lavoro disponibili;
- la promozione di nuove modalità di inserimento lavorativo (convenzioni d'integrazione lavorativa, tirocini formativi) che prevedano un vero e proprio progetto di inserimento lavorativo e garantiscano supporto e assistenza alle aziende e agli enti che assumono.

Principali Riferimenti normativi nazionali e regionali

Tipologia
 Numero
Data di emanazione
Titolo/Contenuto
Delibera Giunta Regione Molise
-
30.08.2007
Disposizioni concernenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni
Decreto ministeriale
-
24.04.2007
Criteri e modalità al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'art. 5 comma 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
Decreto Presidente della Repubblica
333
10.10.2000
Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
Decreto ministeriale
357
07.07.2000
Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
-
13.01.2000
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68
Legge
68
 12.03.1999
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
Legge
133
06.08.2008
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione e la perequazione tributaria
 
 

DATORI DI LAVORO OBBLIGATI

Sono obbligati all'assunzione di disabili tutti i datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di solidarietà non lucrative, l'obbligo viene determinato esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e con funzioni amministrative.
Per definire il numero dei dipendenti su cui calcolare la quota di riserva bisogna prima escludere:
- i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi;
- i lavoratori a tempo indeterminato part-time con orario di lavoro pari o inferiore alla metà del normale orario contrattuale
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di apprendistato, di reinserimento, di somministrazione e a domicilio;
- lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero;
- lavoratori divenuti inabili durante il rapporto di lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, purchè la stessa non sia stata causata da violazione di norme sulla sicurezza da parte del datore di lavoro;
- i lavoratori assunti in relazione all'obbligo posto dalla legge stessa (disabili, orfani, profughi).

ADEMPIMENTI

I datori di lavoro soggetti all'assunzione obbligatoria sono tenuti ad una serie di adempimenti :

1 - Invio, in via telematica, agli uffici competenti di un prospetto informativo (Legge n°133 del 2008) da cui risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
Tali prospetti sono pubblici e consultabili presso le sedi degli uffici competenti. 
 
Adempimenti connessi alla comunicazione telematica del prospetto informativo dei disabili

A seguito dell'emanazione della legge n. 133 del 2008, tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio previste dalla legge n. 68 del 1999, a partire dal 2009, sono tenuti ad inviare obbligatoriamente in via telematica il prospetto informativo del personale in servizio, costituendo mancato adempimento l'invio con strumenti diversi.
Poiché la Regione Molise non dispone attualmente di un sistema informatico autonomo in grado di gestire la ricezione telematica dei prospetti informativi, i datori di lavoro interessati dovranno avvalersi temporaneamente del sistema sussidiario che il Ministero del Lavoro ha reso disponibile dal 15 gennaio 2009, per sopperire a tale necessità.
Per accreditarsi al sistema ministeriale, i soggetti obbligati e abilitati dovranno compilare l'apposito form on line reperibile al seguente indirizzo internet:
https://www.co.lavoro.gov.it/prospettoinformativo/AccreditamentoNazionale.aspx
Al temine della compilazione telematica dell'accreditamento gli utenti riceveranno una mail contenente il codice di registrazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilare e inviare al numero di fax 848 800 131. Il Ministero del Lavoro comunicherà via e-mail la password di accesso al sistema informatico.
Gli utenti già accreditati al Sistema Informatico CO potranno utilizzare la login e password in loro possesso ed accedere al sistema fornito dal Ministero del lavoro attraverso il seguente indirizzo internet:
https://www.co.lavoro.gov.it/prospettoinformativo
Per ulteriori chiarimenti concernenti le modalità di adempimento all'obbligo di invio del prospetto informativo, si rinvia al contenuto della nota n. 8831 diramata dal Ministero del Lavoro in data 16 dicembre 2008.



2 - Richiesta di avviamento
Va presentata all'Ufficio competente entro 60 giorni dal momento in cui insorge l'obbligo di assunzione di un disabile.
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo si applica solo in caso di nuova assunzione ed entro 12 mesi da essa o contestualmente se l'assunzione è plurima.

Le richieste di avviamento sono nominative per: 
- le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi; 
- il 50% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti 
- il 60% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
Per i disabili con patologia psichica la richiesta di avviamento è sempre nominativa mediante convenzione di integrazione lavorativa.
In caso di risoluzione del rapporto, è obbligatorio inviare una comunicazione all'ufficio competente entro 10 giorni, ai fini della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

 

CONVENZIONI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Per assolvere gli obblighi di assunzione di soggetti disabili i datori di lavoro possono stipulare con gli Uffici competenti delle convenzioni di integrazione lavorativa nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Le convenzioni devono inoltre indicare:
a) le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
Tali convenzioni permettono ai datori di lavoro di usufruire di sgravi contributivi per le assunzioni.
Il datore di lavoro può anche, attraverso le convenzioni, far svolgere ad un disabile un tirocinio finalizzato all'assunzione, per un periodo di dodici mesi, rinnovabili al massimo di altri dodici. Le convenzioni possono essere stipulate anche da datori di lavoro non obbligati alle assunzioni.

 

ESONERI

Sono sospesi dall'obbligo di assunzione le imprese che hanno attivato una delle seguenti procedure: 
- interventi di cassa integrazione guadagni, per tutta la durata dei programmi 
- procedura di mobilità, per tutta la durata della stessa e per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione (6 mesi dalla data del licenziamento)

Entro 60 giorni dal termine del periodo di sospensione, il datore di lavoro dovrà procedere all'avviamento.

ESONERI PARZIALI E CONTRIBUTI ESONERATIVI

I datori di lavoro che, a causa delle particolari condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione.
In tal caso, il datore di lavoro ha l'obbligo di versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativi per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Le Regioni hanno il compito di verificare la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: 
- prestazione lavorativa particolarmente faticosa 
- pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa 
- particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

In presenza di almeno una di tali caratteristiche e in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla percentuale massima del 60% della quota di riserva. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato. Le domande di autorizzazione all'esonero parziale devono essere presentate alla Provincia in cui è ubicata l'unità produttiva; se le unità produttive sono localizzate in più Province, la domanda è rivolta alla Provincia in cui l'impresa ha la sede legale.

COMPENSAZIONI

I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse

REGIME SANZIONATORIO

I datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di assunzione sono soggetti a sanzioni amministrative pari a : 
- € 578.43 (più la maggiorazione di € 28.02 per ogni giorno di ritardo), in caso di mancata presentazione del prospetto informativo 
- € 57.17 al giorno per ogni lavoratore non occupato dal 60° giorno successivo alla data in cui è scattato l'obbligo, in caso di mancata copertura della quota di riserva.

SGRAVI PER L'ASSUNZIONE DI DISABILI

Attraverso le convenzioni, le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
a) nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile assunto attraverso le convenzioni di integrazione lavorativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
b) nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile assunto attraverso le convenzioni di integrazione lavorativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
c) l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per l'adattamento del posto di lavoro, l'acquisto di tecnologie di telelavoro e la rimozione delle barriere architettoniche dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

La concessione del contributo è subordinata alla verifica da parte degli uffici competenti.

I SERVIZI OFFERTI DAI CPI AI DATORI DI LAVORO

- Gestione prospetto informativo
I datori di lavoro obbligati, in base alla Legge 133/2008 devono inviare in via telematica il prospetto informativo.
Presso i CPI possono ottenere informazioni dettagliate sui casi e sulle modalità di compilazione. 

- Compilazione scheda azienda e scheda mansione.
Gli operatori dell'Area dedicata forniscono indicazioni ed assistenza alla compilazione delle relative schede. 

- Ricezione valutazione e rilascio autorizzazioni inerenti alle richieste di esonero parziale e sospensioni temporanee, compensazioni territoriali. 

- Verifica scoperture 

- Informazione sulle innovazioni della legge 

- Gestione delle "convenzioni" art. 11 e art. 12 Legge 68/99
Attività di consulenza e di assistenza alla sottoscrizione. 

- Preselezione
L'erogazione del servizio di preselezione consiste nella segnalazione, all'impresa che ha richiesto lavoratori con determinati requisiti, di una rosa di possibili candidati selezionati attraverso i curricula che il Centro per l'Impiego individua tramite l'incrocio domanda-offerta, sulla base degli strumenti in suo possesso 

- Informazioni e consulenza per l'accesso alle agevolazioni
Il Servizio fornisce informazioni e servizi che riguardano l'attuale legislazione sul lavoro e a seconda delle specifiche esigenze dell'Azienda svolge attività di consulenza per l'accesso alle varie agevolazioni statali e regionali.

 

Referenti
Centro per l'Impiego di Campobasso
Angelo Maio
Tel. 0874/492224
e-mail angelo.maio@provincia.campobasso.it

Centro per l'Impiego di Termoli
Luigina Tomassone
Tel. 0875/752806
e-mail Luigina.tomassone@provincia.campobasso.it

 

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