
Lavoratori domestici sono tutti quei lavoratori che prestano la loro opera per il funzionamento della vita familiare: colf, badanti, cuochi, autisti, dame di compagnia, bambinaie, ecc.
Per assumere un lavoratore domestico il datore di lavoro deve realizzare gli stessi adempimenti richiesti per una qualsiasi assunzione:
1. farsi consegnare i documenti richiesti dalla legge
2. stipulare per iscritto il contratto di lavoro (lettera d'assunzione)
3. comunicare l'assunzione agli Enti competenti (ora solo all'INPS)
Prima dell'assunzione il lavoratore domestico deve consegnare al datore di lavoro:
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente o altro documento analogo)
- fotocopia del codice fiscale, per il versamento dei contributi previdenziali
- fotocopia del permesso di soggiorno se il lavoratore è extracomunitario
- l'eventuale numero di iscrizione all'Inps se il lavoratore è già assicurato con altri datori di lavoro
- eventuali diplomi o attestazioni professionali
- tessera sanitaria
Lavoratore domestico comunitario
L'assunzione di un cittadino comunitario o neocomunitario segue la procedura ordinaria prevista per l'assunzione di cittadini italiani, senza ulteriori adempimenti. Al momento dell'assunzione, però, il cittadino comunitario dovrà già essere in possesso del codice fiscale.
Lavoratore domestico extracomunitario con permesso di soggiorno
Per assumere legalmente un lavoratore domestico extracomunitario, il datore di lavoro deve innanzitutto verificare che chi vuole assumere possieda un permesso di soggiorno.
Non tutte le tipologie di permesso di soggiorno consentono al titolare di poter instaurare regolarmente un rapporto di lavoro, domestico o non, ma solo permessi, generalmente di lunga durata, rilasciati per:
- motivi di lavoro non stagionale
- motivi familiari
- motivi di studio (in questo caso l'assunzione è possibile solo per un massimo di 20 ore settimanali, nel limite annuale di 1.040 ore)
- motivi di asilo politico, movimenti umanitari, protezione sociale
Se il lavoratore è sprovvisto di un permesso idoneo all'assunzione, il datore di lavoro non può procedere all'assunzione regolare, ma dovrà seguire la procedura della richiesta nominativa.
Attenzione!
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario con un permesso di soggiorno non idoneo all'assunzione (es. turismo) è punito con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e con una multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore irregolare occupato.
Lavoratore domestico extracomunitario senza permesso di soggiorno
Se il lavoratore che si intende assumere è sprovvisto di permesso di soggiorno o residente all'estero il datore di lavoro dovrà procedere alla richiesta nominativa.
L'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari è regolato da un sistema di quote stabilite dal Governo attraverso l'emanazione di un decreto, il cosiddetto decreto flussi, emanato una o più volte l'anno, che fissa un numero massimo di ingressi di lavoratori stranieri in Italia.
Una volta pubblicato il decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale, il datore di lavoro deve presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della propria Provincia e responsabile dell'intero procedimento, i seguenti documenti:
- modulo di richiesta nominativa;
- fotocopia del passaporto o documento equivalente;
- copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato con lo straniero, indicante espressamente la garanzia di un alloggio decoroso per il lavoratore e l'impegno nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore in caso di rimpatrio.
La richiesta deve essere presentata utilizzando una procedura telematica che permette al datore di lavoro di inviare on line i moduli debitamente compilati.
I moduli da utilizzare e tutte le informazioni necessarie per l'inoltro della richiesta di nulla-osta al lavoro sono reperibili direttamente presso il sito del Ministero dell'Interno www.interno.it.
Una volta inviata la domanda è possibile conoscere lo stato di avanzamento della pratica consultando on line l'apposita sezione del sito.
Lo Sportello Unico esamina le richieste seguendo l'ordine cronologico di acquisizione delle domande da parte del sistema informativo e vengono accolte, se sono conformi a quanto prevede la legge, fino all'esaurimento delle quote.
Una volta concordate le condizioni di lavoro bisogna stipulare un contratto individuale di lavoro che deve contenere:
- la data di inizio del rapporto di lavoro
- l'eventuale data di cessazione, se si tratta di un contratto a termine
- la categoria in cui viene inquadrato il lavoratore e la sua anzianità di servizio
- la durata del periodo di prova
- l'orario in cui si articola la prestazione lavorativa
- il giorno di riposo settimanale se il lavoratore presta servizio ad orario intero
- le condizioni del vitto e dell'alloggio
Per il corretto inquadramento dei lavoratori domestici occorre tener presente che il CCNL vigente prevede quattro livelli (A, B, C e D), ciascuno dei quali si divide in due parametri retributivi: normale e super.
1) Livello A: collaboratore familiare generico non addetto all'assistenza di persone sprovvisto di esperienza professionale o con esperienza professionale inferiore a 12 mesi
* Profilo A Normale: collaboratore familiare generico, addetto alle pulizie, addetto alla lavanderia , aiuto di cucina, stalliere, assistente ad animali
* Profilo A Super: addetto alla sola compagnia di persone autosufficienti, baby sitter
2) Livello B: collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni
* Profilo B Normale: custode, addetto alla stireria, cameriere, giardiniere, autista
* Profilo B Super: assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini) con mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa
3) Livello C: collaboratori familiari che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, operano con totale autonomia e responsabilità
* Profilo C Normale: cuoco
* Profilo C Super: assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini) con mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa
4) Livello D: collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono ruoli caratterizzati da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento
* Profilo D Normale: maggiordomo, governante, capo cuoco, istitutore
* Profilo D Super: assistente a persone (anziani o bambini) non autosufficienti in possesso di diploma professionale o di un attestato specifico
Le comunicazioni obbligatorie relative alla instaurazione, trasformazione, proroga o cessazione di un rapporto di lavoro domestico devono inoltrare direttamente all'INPS (e non più ai Centri per l'Impiego). La comunicazione all'Inps è pluriefficace, in quanto è lo stesso Istituto a trasmetterla agli Enti competenti: Centro per l'impiego, Inail e Prefettura per i lavoratori extracomunitari.
Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve consegnare al lavoratore un prospetto paga in duplice copia, una firmata dal datore di lavoro per il lavoratore e una firmata dal lavoratore per il datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare delle somme erogate nell'anno.
Il datore di lavoro, deve, inoltre, provvedere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Modalità di comunicazione all'INPS
- Via telefono: basta una telefonata all' 803.164
- Via internet: collegandosi al sito www.inps.it
L'INPS invia al domicilio del datore di lavoro dei bollettini precompilati da utilizzare per il versamento dei contributi. Tali bollettini possono essere pagati presso le Poste, presso le tabaccherie convenzionate Lottomatica o presso le Banche utilizzando il MAV
Le scadenze di pagamento sono trimestrali e fissate al giorno 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.
Più precisamente:
dal 1° al 10 aprile per le assunzioni effettuate da gennaio a marzo;
dal 1° al 10 luglio per le assunzioni effettuate da aprile a giugno;
dal 1° al 10 ottobre per le assunzioni effettuate da luglio a settembre;
dal 1° al 10 gennaio per le assunzioni effettuate da ottobre a dicembre.
Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di multe da parte dell'Inps.
I contributi che devono essere versati dal datore di lavoro si calcolano in base a:
- retribuzione oraria concordata tra le parti
- numero di lavoro prestate
tenendo presente che alla retribuzione oraria bisogna aggiungere la quota relativa alla tredicesima mensilità e che in caso di attribuzione di vitto e alloggio vanno aggiunti alla paga oraria anche il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, calcolato in misura oraria.
Esempio di calcolo della tredicesima
- Lavoratore domestico che lavora a tempo pieno da almeno un anno: la stessa somma pagata come mensilità deve essere corrisposta come tredicesima.
- Lavoratore domestico che lavora a tempo parziale da almeno un anno: la paga oraria va moltiplicata per il numero delle ore lavorate nella settimana e il risultato moltiplicato per 52, quante sono le settimane in un anno. L'importo ottenuto diviso per 12 dà come risultato la somma da versare a titolo di tredicesima.
- Lavoratore domestico che lavora a tempo pieno o parziale da meno di un anno: in tal caso la tredicesima piena (cioè spettante per l'intero anno) va rapportata ai mesi effettivamente lavorati. Ad esempio, ad una collaboratrice domestica assunta dal 1° aprile spettano nove dodicesimi della retribuzione dovuta per un intero anno.
Le frazioni di mese, pari o superiori a 15 giorni, si computano come mese intero.
- Lavoratore domestico che non ha un orario regolare: se ad es. una collaboratrice domestica una settimana lavora 5 ore, un'altra 10, ecc., per calcolare la tredicesima bisogna fare una media delle retribuzioni corrisposte e dividerle per i mesi di servizio.
Gli importi orari dei contributi, per i rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono pari a:
- per retribuzioni orarie fino a € 7,17: € 1,33 (di cui € 0,32 a carico del lavoratore)
- per retribuzioni orarie oltre € 7,17 e fino a € 8,75: € 1,50 (di cui € 0,36 a carico del lavoratore)
- per retribuzioni orarie oltre € 8,75: € 1,83 (di cui € 0,44 a carico del lavoratore).
Gli importi orari dei contributi, per i rapporti di lavoro oltre le 24 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro), indipendentemente dalla paga oraria, sono pari a:
- € 0,97 (di cui € 0,23 a carico del lavoratore).
Una quota dei contributi versati all'INPS riguarda anche l'assicurazione INAIL.
I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall'Inps e dall'Inail per la liquidazione della pensione, della indennità di maternità, degli assegni familiari, della indennità di disoccupazione, della indennità antitubercolare, delle cure termali e delle rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali.
Quando cessa il rapporto di lavoro, l'ultimo versamento all'INPS va fatto entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.
Per chi assume una colf o una badante sono previste le seguenti deduzioni e/o detrazioni fiscali:
Per la Colf: il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno, i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf. A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps.
Per la Badante: il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno, sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa (si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera 40.000 euro).
La deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per la badante e viceversa.