
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e 12
art. 16 bis comma 11:in deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
art. 16 bis comma 12: L'inps trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.