
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 - art. 16 bis comma 11
Dal 29 gennaio 2008 i datori di lavoro domestico devono inoltrare direttamente all'INPS (e non più ai Centri per l'Impiego) le comunicazioni obbligatorie relative alla instaurazione, trasformazione, proroga o cessazione di un rapporto di lavoro domestico. La comunicazione all'Inps è pluriefficace, in quanto è lo stesso Istituto a trasmetterla agli Enti competenti: Centro per l'impiego, Inail e Prefettura per i lavoratori extracomunitari.
Modalità di comunicazione all'INPS
- Via telefono: basta una telefonata all' 803.164
- Via internet: collegandosi al sito www.inps.it
Semplificazione nel calcolo e nel pagamento dei contributi
In seguito alle comunicazioni ricevute l'Inps procederà direttamente al calcolo dei contributi dovuti e invierà al datore di lavoro tanti bollettini precompilati (o MAV) quanti sono i trimestri ancora da pagare alla data della denuncia del rapporto di lavoro. Tali bollettini potranno essere pagati presso le Poste, presso le tabaccherie convenzionate Lottomatica o presso le Banche utilizzando il MAV. Il pagamento dei bollettini da parte del datore di lavoro si intende quale conferma dei dati riportati nella comunicazione obbligatoria. Nel caso in cui la prestazione effettuata dal lavoratore nel trimestre non coincida con i dati riportati sul bollettino, il datore di lavoro dovrà inviare all'Inps (sempre via telefono o via internet) una denuncia di variazione dei dati relativi alla prestazione entro i primi dieci giorni del trimestre successivo. L'Inps provvederà quindi al ricalcolo dei contributi e ciò comporterà o un importo aggiuntivo da versare o il rimborso delle somme versate in eccedenza. La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata entro dieci giorni sempre via telefono o via internet e comporterà il ricalcalo dei contributi da versare per il trimestre in corso e l'invio di un nuovo bollettino in sostituzione del precedente.