1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu di sezione

Centro per l'impiego della provincia di Campobasso - Homepage

Logo CPI Povincia di Campobasso

Contenuto della pagina

Nuovo ambito di operatività del lavoro accessorio e procedure per l'acquisto dei voucher

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

E' un particolare rapporto di lavoro, introdotto dalla legge n. 30 del 2003, ma mai concretamente utilizzato. La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario.
L'articolo 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha introdotto modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli articoli 70-73 del decreto legislativo 276 del 2003, ampliandone il campo di applicazione oggettivo e soggettivo e semplificandone l'utilizzo.
In particolare, viene abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 276 del 2003 che ne limitava l'utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale (come i lavoratori extra comunitari che avevano perso il posto di lavoro, o come le casalinghe e i pensionati, con difficoltà di integrazione lavorativa).

Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio

  • pensionati 
  • studenti durante le vacanze scolastiche

Sono considerati studenti i giovani aventi meno di 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani devono aver compiuto 16 anni e, se minorenni essere autorizzati alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
Sono considerate periodi di vacanze scolastiche:

  • quelle natalizie nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 10 gennaio 
  • quelle pasquali, nel periodo compreso tra la domenica delle Palme e il martedì dopo Pasqua 
  • quelle estive, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre

Gli studenti possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio tutto l'anno il sabato e la domenica.

  • casalinghe, disoccupati e per l'anno 2009 i cassintegrati e i lavoratori in mobilità 
  • prestatori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno 

 
Attività lavorative ammesse
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici
b) dell'insegnamento privato complementare;
c) di lavori di giardinaggio,nonché di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
e) dei periodi di vacanza e il sabato e la domenica da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
f) di attività agricole di carattere stagionale (effettuate da pensionati e da giovani di età inferiore ai 25 anni durante i periodi di vacanza o per le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume d'affari non superiore a € 7.000)
g) dell'impresa familiare limitatamente ai settori del commercio, del turismo e dei servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
i) di qualsiasi settore produttivo, per il 2009, da parte di percettori di trattamenti di disoccupazione o di sostegno al reddito

I committenti
Possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio:

  • le famiglie 
  • enti senza fini di lucro 
  • soggetti non imprenditori 
  • imprese familiari nei settori commercio, turismo e servizi 
  • imprenditori agricoli 
  • imprenditori operanti in tutti i settori

 
Limiti economici per i prestatori e i committenti
Per il lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non deve dare luogo a compensi superiori a € 5.000 nel corso dell'anno solare con lo stesso committente.
Gli € 5.000 nel corso dell'anno solare, come tetto massimo di compenso, sono esenti da imposizione fiscale, sono cumulabili con la pensione e non incidono sullo stato di disoccupazione; non danno però diritto a prestazioni di disoccupazione, malattia, maternità o assegni per il nucleo familiare. L'accredito dei contributi INPS è valido ai fini del diritto e della misura della pensione.
Per i percettori di trattamenti di disoccupazione o di sostegno al reddito il limite è di € 3.000.
Nell'ambito delle imprese familiari il lavoro accessorio è possibile fino ad un tetto di € 10.000 annui per ogni lavoratore, ma rispetto alla ordinaria gestione dei lavoratori accessori, per le imprese operanti nei settori commercio, turismo e servizi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono compresi nell'importo complessivo dei voucher, ma sono uguali a quelli dei lavoratori dipendenti.

Adempimenti
Per il lavoro accessorio non va fatta alcuna comunicazione al centro per l'Impiego attraverso il sistema telematico CO, né il lavoratore accessorio e i suoi compensi devono essere riportati sul Libro Unico del Lavoro, non essendo tale documento previsto per i committenti di tali prestazioni.

Modalità di pagamento delle prestazioni: i voucher o buoni
Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni", il cui valore nominale è pari a € 10.
Detratte la contribuzione INPS (13% ), INAIL (7%) e la quota per la gestione del servizio (5%) al lavoratore vanno € 7,50.
E' inoltre disponibile un buono "multiplo" del valore di € 50, pari a 5 buoni non separabili
I buoni possono essere telematici o cartacei.

Procedura con voucher cartaceo
I voucher cartacei possono essere acquistati presso le sedi provinciali dell'INPS esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.
Prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio i datori di lavoro devono effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL attraverso:
- il contact center Inps/Inail (803.164)
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657
indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali,

  • l'anagrafica di ogni lavoratore e il relativo codice fiscale 
  • il luogo di svolgimento della prestazione 
  • le date presunte di inizio e fine attività (nel caso in cui tali date varino, dovrà essere effettuata una nuova comunicazione di variazione all'Inail).


Il datore di lavoro, prima di consegnare al lavoratore i buoni, deve provvedere a intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, quello del lavoratore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidare il buono con la propria firma.
Il lavoratore può riscuotere i buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal datore di lavoro, presentandoli all'incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale esibendo un valido documento di riconoscimento.
Il rimborso dei buoni cartacei acquistati e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le sedi provinciali dell'INPS, che rilasceranno una ricevuta e provvederanno ad effettuare un bonifico per il controvalore.
Il processo si conclude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei lavoratori

Procedura con voucher telematico
I prestatori interessati a svolgere attività di lavoro accessorio, hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico presso l'Inps, necessario per la gestione delle posizioni assicurative individuali:
- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164)
- via internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione "Servizi on-line - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella home page del sito
- presso le sedi Inps
- presso i centri per l'impiego che forniscono assistenza e consulenza per la registrazione.
A seguito dell'accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore la INPS Card (che deve essere attivata presso un qualsiasi ufficio postale) con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite.
Se il prestatore sceglie di non attivare la Inps Card, il pagamento avverrà tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

I committenti che intendono utilizzare voucher telematici, devono registrarsi presso l'Inps avvalendosi di uno di questi canali:
- contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164) se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'Inps
- via internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione "Servizi on-line - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio se sono già presenti negli archivi Inps e già provvisti di PIN
- presso le sedi Inps previa esibizione di un documento di riconoscimento
- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.
Attraverso i canali sopra indicati i committenti inviano all'Inps la richiesta di voucher, che deve contenere:
- i dati anagrafici di ogni prestatore e il relativo codice fiscale
- la data di inizio e fine dell'attività lavorativa
- il luogo di svolgimento della prestazione
- il numero di buoni presunti per ogni prestatore.
Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente a:
- comunicazione preventiva all'Inail
- intestazione dei buoni.
Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti:
- tramite modello F24 indicando - nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC e il periodo di riferimento della prestazione
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC
- tramite pagamento on-line attraverso il sito www.inps.it nella sezione Servizi on-line - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio con addebito su conto corrente postale o su Postepay o carta di credito.
Al termine della prestazione lavorativa il committente deve dichiarare, sempre con i canali sopra indicati, per ciascun prestatore l'entità della prestazione svolta.
Il sistema di gestione, verifica la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate e, in caso di esito positivo, invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore; in caso di esito negativo notifica al committente un sollecito di pagamento dandone notizia ai prestatori interessati.
Il sistema di gestione, una volta disposto il pagamento provvede a notificarlo al prestatore e al committente via e-mail, sms o per posta.
Il processo si conclude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei lavoratori

 

Menu di sezione

Contact Center - 840704704

Promuove