
Durante la vita aziendale può capitare che il trend negativo dell'attività economica d'impresa, causato dallo sfavorevole andamento del mercato, imponga al datore di lavoro di ridurre o trasformare il lavoro o l'attività condotta.
Normalmente l'attuazione degli interventi correttivi che ne conseguono producono una eccedenza strutturale di manodopera che deve essere gestita contemperando i contrapposti interessi delle parti coinvolte dal fenomeno, entrambe meritevoli di tutela: quello del datore di lavoro a ripristinare il giusto dimensionamento dell'impresa, quello del lavoratore alla tutela del posto di lavoro.
La mobilità è quindi uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti ammortizzatori sociali) per garantire temporaneamente un reddito ai lavoratori che perdono il lavoro e contestualmente favorirne il reimpiego, transitando per una speciale lista di collocamento, la lista di mobilità.
Non rappresenta quindi un semplice aiuto economico ai lavoratori licenziati, in attesa di una nuova occasione lavorativa, ma anche uno strumento di politica attiva del lavoro, incentivando il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera, offrendo agevolazioni ai datori di lavoro che li assumono.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA INDENNITA' DI MOBILITA'
Hanno diritto all'indennità di mobilità i lavoratori assunti a tempo indeterminato, se licenziati da imprese operanti nel campo di intervento della CIGS, aventi la qualifica di: operai, impiegati, quadri, lavoratori a domicilio, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro.
Tali categorie beneficiano dell'indennità a condizione che abbiano un'anzianità aziendale minima di dodici mesi di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato. Sono equiparati a servizio effettivamente prestato i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.
Non hanno diritto all'indennità: dirigenti, apprendisti, lavoratori stagionali o saltuari, lavoratori con contratto a termine, lavoratori del trasporto marittimo e aereo, giornalisti, fine lavoro nelle costruzioni edili, i lavoratori di qualunque qualifica licenziati da imprese non rientranti nel campo di intervento della CIGS.
L'indennità spetta ai lavoratori collocati in mobilità dalle seguenti tipologie di imprese:
- imprese industriali, anche lapidee con esclusione di quelle edili, con più di 15 dipendenti;
- imprese artigiane dell'indotto con più di 15 dipendenti. Per aziende artigiane dell'indotto si intendono quelle, il cui fatturato di beni e servizi verso imprese rientranti nella disciplina CIGS, nel biennio precedente sia stato superiore al 50%;
- imprese commerciali e della logistica con più di 200 dipendenti;
- imprese del settore turistico e le agenzia di viaggio con più di 200 dipendenti;
- imprese di mensa e ristorazione con più di 15 dipendenti, operanti in imprese soggette alla CIGS, limitatamente ai dipendenti addetti all'appalto presso tali imprese;
- cooperative agricole e zootecniche con più di 15 dipendenti;
- settori ausiliari delle Ferrovie dello Stato con più di 15 dipendenti;
- imprese giornalistiche con versamento dei contributi all' INPGI, senza limiti di dipendenti;
- settore dei giornali periodici, imprese radiotelevisive private e aziende funzionalmente collegate, senza limiti di dipendenti;
- vettori aerei e società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.
ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA'
Per poter procedere all'inserimento nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, è necessario che l'Azienda faccia pervenire all'Assessorato al Lavoro della Regione Molise la seguente documentazione:
- accordo sindacale o copia del verbale di mancato accordo;
- versamento all'INPS della tassa di ingresso o dichiarazione attestante le motivazioni per le quali non si è proceduto al versamento;
- dichiarazione che la società occupava più di 15 dipendenti al momento dell'apertura della procedura;
- dichiarazione esplicativa dei criteri di scelta dei lavoratori.
Oltre alle dichiarazioni di cui sopra è necessario che vengano compilate la scheda azienda e la scheda lavoratore.
Deve essere compilata una scheda per ciascun lavoratore interessato, ad esclusione degli assunti con contratto a termine, di inserimento, di apprendistato ed i dirigenti.
Qualora l'azienda sia destinataria di decreti di autorizzazione alla mobilità lunga è necessario che ne indichino la data e il numero.
Il datore di lavoro, al fine di consentire al lavoratore di percepire l'indennità di mobilità, deve compilare e consegnare allo stesso il modello DS 22.
Quando i licenziamenti dei lavoratori da collocare in mobilità sono suddivisi in diversi periodi, è sufficiente trasmettere la prima volta tutta la documentazione di cui sopra e le volte successive sola la scheda azienda e la scheda dei lavoratori.
La Commissione regionale tripartita per l'approvazione delle liste di mobilità si riunisce periodicamente. Le liste approvate vengono trasmesse ai Centri per L'impiego della Provincia competente.
COSA FARE PER OTTENERE L'ISCRIZIONE
Il lavoratore che riceve la lettera di licenziamento da parte dell'azienda dove svolge la propria attività, deve recarsi al Centro per l'Impiego territorialmente competente in base al luogo di residenza/domicilio.
Il lavoratore licenziato da un'azienda non soggetta alla CIGS può essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 236/1993, senza aver però diritto a percepire la relativa indennità.
In questo caso è il lavoratore che deve attivarsi per l'iscrizione nella lista presentando domanda al Centro per l'impiego entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento o dalla comunicazione dei motivi, se non contestuale.
Al momento della presentazione, il lavoratore deve esibire al Centro per l'impiego:
- Lettera di licenziamento;
- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Scheda del lavoratore compilata e firmata a cura dell'azienda
- Scheda dell'azienda compilata e firmata a cura dell'azienda stessa.
Se, invece, si tratta di mobilità ai sensi della legge 223/1991, ovvero di procedura attivata dall'impresa, esaurita la procedura stessa, il lavoratore collocato in mobilità si reca al Centro per l'impiego territorialmente competente dove, pur non essendone obbligato, può rilasciare la propria dichiarazione di disponibilità al lavoro, che gli permette di essere destinatario dei servizi offerti, finalizzati alla ricerca di nuova occupazione.
In entrambi i casi, sopra riportati, il lavoratore è iscritto nell'elenco anagrafico, informato sui diritti e doveri derivante dallo status di lavoratore in mobilità e gli viene rilasciata l'attestazione dello "status occupazionale".
Il Centro per l'impiego, ricevuta la richiesta del lavoratore, la trasmette alla Commissione Regionale tripartita, che provvede ad iscrivere il lavoratore nelle liste di mobilità.
A seguito dell'approvazione della lista di mobilità da parte della Commissione Regionale, il Centro per l'impiego provvede a trasmettere, a mezzo posta, al domicilio del lavoratore, il certificato di iscrizione alle liste di mobilità.
Il servizio IDO offre al lavoratore in mobilità la possibilità di trovare una ricollocazione.
Possono essere iscritti nelle liste di mobilità tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, collocati in mobilità dalla loro azienda, esclusi dirigenti ed apprendisti.
Non tutti i soggetti iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto anche all'indennità di mobilità, ma l'iscrizione alle liste consente una più agevole ricollocazione lavorativa, potendo il datore di lavoro, che assume dalle liste di mobilità, godere di agevolazioni contributive.
Il lavoratore licenziato a seguito di procedura di mobilità attivata da un'azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS ed iscritto nella lista di mobilità approvata dalla Commissione regionale, percepisce l'indennità di mobilità. A tutti gli altri iscritti ai quali non spetta l'indennità di mobilità, spetta l'indennità di disoccupazione, previa presentazione della domanda all'INPS.
SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA'
L'iscrizione alle liste e il conseguente trattamento economico possono essere temporaneamente sospesi in caso di assunzione a tempo determinato o in caso di assunzione a tempo indeterminato parziale ed in caso di lavoratrice in maternità, a richiesta dell'interessata, a partire dal 7° mese di gestazione e per un massimo di 11 mesi (comprensivi dei 2 mesi precedenti il parto, dei 3 mesi successivi - la cosiddetta maternità obbligatoria - e i 6 mesi di congedo parentale/astensione facoltativa).
Il lavoratore in mobilità viene cancellato dalla lista di mobilità e, ove spettante, perde il diritto di percepire l'indennità di mobilità al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato;
- per scadenza del termine di permanenza nella lista;
- per riscossione dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione;
- compimento dell'età per la pensione di vecchiaia;
- rifiuto di un'occupazione congrua al profilo professionale dell'utente;
- mancata comunicazione all'INPS di riassunzione a tempo parziale o determinato entro 5 giorni;
- mancata preventiva comunicazione all'INPS in caso di assunzione con contratto di somministrazione di lavoro superiore a 6 mesi;
- rifiuto o irregolare frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Regione;
- rifiuto a essere impiegato in lavori socialmente utili;
- rifiuto o mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione da parte dei Centri per l'impiego.
Il lavoratore viene reiscritto in lista di mobilità se:
- Assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato, non supera il periodo di prova;
- In seguito a visita medica, viene giudicato non idoneo a svolgere l'attività per cui era stato assunto;
- Viene licenziato, e non ha maturato i requisiti temporali per il diritto all'indennità ovvero un'anzianità aziendale di almeno 12 msei, di cui 6 effettivamente lavorati.
PRESENTARSI ALL'INPS
Non tutti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto a percepire la relativa indennità, ma è comunque necessario recarsi all'INPS entro 68 giorni dalla data del licenziamento perché, in questo caso, è possibile presentare la domanda per ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione.
INDENNITA' DI MOBILITA'