
La legge per il diritto al lavoro dei disabili - legge n. 68 del 12 Marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - si pone l'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti che, pur con delle disabilità, abbiano delle residue capacità lavorative, attraverso:
- un servizio speciale gestito dai Centri per l'Impiego;
- il sistema del collocamento mirato: l'incontro effettivo tra domanda e offerta di lavoro si può realizzare solo attraverso la reale conoscenza delle capacità lavorative della persona disabile da inserire e delle caratteristiche dei posti di lavoro disponibili;
- la promozione di nuove modalità di inserimento lavorativo (convenzioni d'integrazione lavorativa, tirocini formativi) che prevedano un vero e proprio progetto di inserimento lavorativo e garantiscano supporto e assistenza alle aziende e agli enti che assumono.
Tipologia |
Numero |
Data di emanazione |
Titolo/Contenuto |
|---|---|---|---|
Delibera Giunta Regione Molise |
- |
30.08.2007 |
Disposizioni concernenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni |
Decreto ministeriale |
- |
24.04.2007 |
Criteri e modalità al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'art. 5 comma 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 |
Decreto Presidente della Repubblica |
333 |
10.10.2000 |
Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili |
Decreto ministeriale |
357 |
07.07.2000 |
Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68" |
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri |
- |
13.01.2000 |
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 |
Legge |
68 |
12.03.1999 |
Norme per il diritto al lavoro dei disabili |
Legge |
133 |
06.08.2008 |
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione e la perequazione tributaria |
La legge n. 68/99 riconosce e tutela il diritto al lavoro della persona disabile. Occorrono però determinati requisiti per iscriversi all'apposito elenco provinciale.
Persone disoccupate o occupate (in questo secondo caso solo se il reddito lordo annuo non supera gli € 8000 ) in cerca di migliore occupazione, in età lavorativa (che abbiano compiuto i 16 anni e non abbiano raggiunto l'età pensionabile, 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) che siano:
- invalidi civili (persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatrici di handicap intellettivo) con una percentuale riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%,
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%,
- non vedenti,
- sordomuti,
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio.
Per iscriversi bisogna inoltre essere in possesso della documentazione medica specifica che attesta la condizione di disabilità.
Possono inoltre iscriversi in qualità di "categorie protette":
- gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, o in seguito all'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause
- i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- i profughi italiani rimpatriati.
L'accertamento viene effettuato da organismi diversi a seconda della tipologia di invalidità.
La competenza spetta alle Commissioni mediche della ASL se si tratta di invalidi civili, sordomuti e non vedenti.
La competenza spetta invece all'INAIL per i disabili con invalidità derivante da infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Infine per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e per servizio la competenza spetta alle Commissioni Mediche Ospedaliere.
Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi se minori di età al momento della morte del genitore.
Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
- 1 disabile per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti (per i datori di lavoro privati l'obbligo scatta solo in caso di nuove assunzioni)
- 2 disabili per le imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti
- 7% dei lavoratori per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Le quote da riservare alle categorie protette sono:
- 1 lavoratore per le imprese che occupano da 51 a 150 dipendenti
- 1% dell'organico per le imprese che occupano più di 150 dipendenti.
Referenti
Centro per l'Impiego di Campobasso
Angelo Maio
Tel. 0874/492224
e-mail angelo.maio@provincia.campobasso.it
Centro per l'Impiego di Termoli
Luigina Tomassone
Tel. 0875/752806
e-mail Luigina.tomassone@provincia.campobasso