

Il D. Lgs. 469/97 ha operato una radicale trasformazione del vecchio sistema del "collocamento", trasferendo alle Province una serie di funzioni prima esercitate dal Ministero del Lavoro: ciò in attuazione dei principi di decentramento e sussidiarietà volti a garantire una risposta istituzionale più aderente alle necessità del mercato del lavoro locale.
Tale riforma ha segnato il passaggio da un sistema basato su logiche meramente amministrative e burocratiche a uno incentrato sulle politiche attive del lavoro, misure appositamente pensate per aumentare l'occupabilità, renderla più appetibile per il mondo del lavoro e più adatta a un mercato in rapida evoluzione.
I Centri per l'Impiego in tale nuovo scenario erogano quindi ai cittadini e alle imprese numerosi servizi tra i quali i principali sono:
- Accoglienza e informazione
- Incontro domanda/offerta di lavoro
- Orientamento e consulenza
- Collocamento mirato
- Tirocini formativi ed orientativi
- Creazione d'impresa
- Eures ed Eurodesk
- Supporto tecnico per Comunicazioni Obbligatorie On-Line
- Servizio civile
Nelle sezioni del menu a sinistra troverete le informazioni relative a tutti i servizi disponibili, raggruppati nelle 3 macro-sezioni generali:
-I Servizi per il lavoro
-Area Aziende
-Area Lavoratori
Tutti i servizi sono aperti a tutti e gratuiti.
Nella sezione in basso trovate invece un elenco di definizioni per orientarsi nei servizi disponibili.
COS'E'
Sostituisce le vecchie liste di collocamento.
L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici del lavoratore, i dati relativi alla residenza e all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza alle categorie protette ed allo stato occupazionale.
Esso è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti:
- dai datori di lavoro e dalle Agenzie per il Lavoro
- dagli Istituti scolastici, per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo formativo
- dagli Istituti previdenziali e dagli organi ispettivi competenti in materia di lavoro.
Questa iscrizione non è obbligatoria per essere assunti; è necessaria per l'accertamento dello stato di disoccupazione.
CHI PUO' ISCRIVERSI
Possono essere inserite nell'elenco anagrafico le persone inoccupate, disoccupate o occupate in cerca di altra occupazione aventi l'età minima di 16 anni per essere ammesse al lavoro e che dichiarano al CPI del proprio domicilio che intendono avvalersi dei servizi all'impiego.
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Possono iscriversi nell'elenco anagrafico:
- i cittadini italiani
- i cittadini comunitari iscritti all'anagrafe di un comune italiano
- gli extracomunitari titolari di valido permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato.
Ciascuna persona può richiedere di essere iscritta nell'elenco anagrafico di un solo CPI indipendentemente dalla propria residenza.
DURATA DELL'ISCRIZIONE
a) I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda;
b) I lavoratori extracomunitari che perdono il lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'iscrizione per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.
COME SI ACQUISISCE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione di acquisisce attraverso la dichiarazione resa al CPI:
a) di essere privo di occupazione o di svolgere (o aver svolto) un'attività lavorativa comportante un reddito annuo lordo non superiore a quello escluso da imposizione fiscale (€ 8.000 per i dipendenti o collaboratori a progetto o associati in partecipazione; € 4.800 per gli autonomi);
b) l'eventuale attività lavorativa svolta precedentemente;
c) l'immediata disponibilità alla ricerca e allo svolgimento di un'attività lavorativa.
Il reddito da considerare è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità e riferito all'anno solare in corso e desunto da elementi oggettivi, quali buste paga, CUD o autocertificazioni.
L'anzianità di disoccupazione decorre dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità e si calcola in mesi commerciali.
I periodi inferiori a 15 giorni non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
La durata dell'anzianità può avere rilevanza ai fini dell'iscrizione a corsi di formazione e per usufruire dei benefici previsti dalla Legge 407/90 per chi ha maturato un'anzianità di 24 mesi.
Particolari categorie di disoccupati:
-giovani
soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso del diploma di laurea di 1° o 2° livello, fino a 29 anni compiuti;
-disoccupati di lunga durata
coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
-inoccupati di lunga durata
coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
-donne in reinserimento lavorativo
coloro che, precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.
COME SI CONSERVA
Si conserva a seguito dello svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito non superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale.
In caso di cessazione dell'attività lavorativa il lavoratore deve presentarsi al CPI, dichiarare l'immediata disponibilità e documentare il mancato superamento del reddito minimo. In caso di concorso di più tipologie di lavoro si applica il limite di reddito per i lavoratori dipendenti.
QUANDO VIENE SOSPESO
Quando si verificano entrambe queste condizioni:
a) Se la durata del contratto (lavoro a tempo determinato o somministrato) è inferiore a 8 mesi, ovvero a 4 mesi se si tratta di giovani tra i 18 e i 25 anni o 29 anni se laureati;
b) Se il reddito supera quello minimo.
QUANDO SI PERDE
a) In caso di rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro congrua a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro somministrato, con durata superiore a 8 mesi o a 4 mesi se si tratta di giovani e sede di lavoro ubicata entro km 50 dal domicilio del lavoratore e, comunque, raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici di trasporto;
b) mancata presentazione senza giustificato motivo ai colloqui previsti e concordati con il CPI;
c) mancata sottoscrizione senza giustificato motivo del Patto di servizio;
d) mancata partecipazione senza giustificato motivo alle azioni individuate nel Patto;
e) assenza alla prova di idoneità oppure mancata presa di servizio presso una pubblica amministrazione, salvo i casi di giustificato motivo.
Costituiscono giustificato motivo ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione: la malattia e l'infortunio di durata superiore a 3 giorni, lo stato di gravidanza per i periodi di astensione obbligatoria, il richiamo alle armi e altri casi di limitazione della libertà personale previsti dalla legge. Tali ipotesi devono essere immediatamente comunicate al CPI e documentate nei successivi 5 giorni.
Si definisce occupato colui che ha un rapporto di lavoro:
a) in grado di garantire un reddito annuo lordo superiore a € 8.000 (in caso di lavoro dipendente o collaborazione a progetto o associazione in partecipazione) o a € 4.800 (in caso di lavoro autonomo);
b) di durata superiore a 8 mesi (se si tratta di lavoratore adulto) o a 4 mesi (se si tratta di lavoratore giovane).
CHI E'
E' colui che ha perso il lavoro in seguito a licenziamento collettivo per riduzione di personale, trasformazione o cessazione di attività aziendale.
ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA'
L'iscrizione nelle liste di mobilità facilita il reinserimento nel mondo del lavoro del lavoratore licenziato.
Il lavoratore licenziato da un'impresa con più di 15 dipendenti ha diritto alla percezione dell'indennità di mobilità.
Il lavoratore deve presentarsi entro 60 giorni dal licenziamento al Centro per l'impiego territorialmente competente e chiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità munito di:
- lettera di licenziamento
- documento di identità e codice fiscale.
Può chiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità (ma senza diritto alla percezione dell'indennità di mobilità) anche il lavoratore licenziato da imprese con meno di 15 dipendenti.
INDENNITA' DI MOBILITA'
Hanno diritto all'indennità di mobilità i lavoratori assunti da almeno 12 mesi, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno 6 mesi.
Il lavoratore deve presentarsi entro 68 giorni dalla data del licenziamento alla sede INPS territorialmente competente, in base al luogo di residenza, presentando la domanda sul modello DS21 corredato dalla dichiarazione resa dall'ultimo datore di lavoro (DS22).
Non hanno diritto all'indennità di mobilità:
- dirigenti
- apprendisti
- lavoratori stagionali o saltuari
- lavoratori con contratto a termine
DURATA
La durata dell'indennità di mobilità (che non può essere comunque superiore alla durata avuta dal contratto di lavoro) si calcola in base all'età del lavoratore al momento del licenziamento e alla località in cui è avvenuto il licenziamento.
Più precisamente la durata è di:
- 12 mesi se il lavoratore ha meno di 40 anni
- 24 mesi se il lavoratore ha più di 40 anni
- 36 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni.
Se l'azienda o lo stabilimento dove il lavoratore ha prestato servizio si trova nel Mezzogiorno, nelle zone previste dal DPR 218/1978, la durata dell'indennità è aumentata di 1 anno.
IMPORTO
L'importo dell'indennità di mobilità per i primi 12 mesi è pari all'80% dello stipendio lordo; dal tredicesimo mese in poi l'importo viene ridotto del 20%, diventando quindi pari all'80% dell'importo corrisposto nei primi dodici mesi.
CANCELLAZIONE DALLA LISTA DI MOBILITA'
Il lavoratore in mobilità viene cancellato dalle liste e quindi perde il diritto all'indennità di mobilità in caso di:
- assunzione a tempo pieno e indeterminato
- scadenza del termine di permanenza nella lista
- riscossione dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione
- rifiuto di un'offerta di lavoro congrua
- mancata comunicazione all'INPS di riassunzione a tempo parziale o determinato
- rifiuto o non regolare frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Regione
- rifiuto a essere impiegato in lavori socialmente utili
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l'Impiego.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DURANTE L'ISCRIZIONE NELLA LISTA
Il lavoratore in mobilità può essere assunto con contratto a tempo determinato non superiore ad 1 anno e in tal caso la permanenza nella lista verrà prorogata per il periodo equivalente alla durata del rapporto di lavoro.
In ogni caso il limite massimo di proroga è pari al doppio del termine originariamente stabilito.
REISCRIZIONE NELLE LISTE
Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato che non supera il periodo di prova viene reiscritto nelle liste al massimo per due volte.
Se il lavoratore, in seguito a visita medica, viene dichiarato inidoneo all'attività da svolgere, viene reiscritto nelle liste.
Il lavoratore in mobilità che non matura presso la nuova azienda un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 effettivamente lavorati, in caso di licenziamento viene reiscritto nelle liste di mobilità.
I disabili, destinatari della promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa mirata, sono:
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, civili di guerra o per servizio.
Il Patto di Servizio è l'accordo sottoscritto tra il Centro per l'Impiego e il lavoratore entro 60 giorni dal primo colloquio di orientamento (che deve essere svolto entro 3 mesi dalla dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione) e nel quale sono riportati i risultati del colloquio stesso.
Si tratta di un accordo con il quale vengono chiariti gli impegni e le responsabilità reciproche di ciascuna delle due parti mediante l'elaborazione di un piano di azione individuale.
Da una parte il CPI fornirà gli strumenti più opportuni volti a favorire l'integrazione professionale o a migliorare le possibilità di inserimento lavorativo, dall'altra la persona in cerca di occupazione si impegnerà a svolgere le azioni concordate nel Patto e alla ricerca attiva del lavoro.