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Lavoratori stranieri (extracomunitari)

ASSUNZIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI:

L'assunzione di lavoratori extracomunitari con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, determinato o stagionale segue una particolare disciplina (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico art. 21 e ss; Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento di attuazione - artt. 30 e ss.). Ogni tre anni viene emanato un documento programmatico che individua i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato. Con apposito provvedimento sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, per lavoro stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

Il procedimento di assunzione di stranieri extracomunitari, quali lavoratori subordinati, è gestito dallo Sportello unico per l'immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
La procedura consta di quattro passaggi ed è gestita in maniera totalmente informatizzata:

1) richiesta di autorizzazione al lavoro: il datore di lavoro interessato deve compilare una domanda di autorizzazione al lavoro procedendo all'invio telematico dell'istanza. La nuova procedura è completamente informatizzata e viene gestita attraverso appositi moduli reperibili sul sito internet del Ministero dell'Interno;

2) rilascio del nulla osta: le istanze pervenute secondo la procedura informatizzata vengono rese disponibili allo Sportello Unico e, contestualmente, alla Questura e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il procedimento. Lo Sportello Unico verifica la regolarità formale, richiede il parere della Questura, chiede l'esame delle pratiche approvate da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, richiede telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale, trasmette le richieste al Centro per l'Impiego competente, il quale, entro venti giorni, effettua la ricerca di personale e comunica l'esito per posta elettronica allo Sportello Unico. Lo Sportello Unico definisce la pratica con l'emanazione del nullaosta e convoca il datore di lavoro per la ricezione del nulla osta telematico e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno che verrà perfezionato dal lavoratore;

3) rilascio del visto d'ingresso: lo Sportello unico, prima di procedere alla convocazione del datore di lavoro, invia telematicamente il nulla osta alla rappresentanza diplomatico- consolare italiana all'estero o lo consegna al datore di lavoro per la successiva trasmissione insieme alla proposta di contratto del datore di lavoro. La rappresentanza diplomatica o consolare entro trenta giorni rilascia il visto d'ingresso con indicazione del codice fiscale, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, all'Inps, all'Inail e informa lo straniero dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico entro otto giorni dall'ingresso in Italia;

4) contratto di soggiorno e permesso di soggiorno: il lavoratore straniero con visto d'ingresso può entrare in Italia. Il lavoratore, o il datore di lavoro, deve richiedere allo Sportello Unico un appuntamento per il perfezionamento del contratto di soggiorno e la richiesta di permesso di soggiorno. E' necessario presentarsi muniti di passaporto con visto d'ingresso, 4 fotografie e marca da bollo. Lo Sportello Unico invia telematicamente i dati relativi alla richiesta di permesso di soggiorno al CEN della Polizia di Stato e rilascia allo straniero copia dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno. Il cittadino extracomunitario in possesso di ricevuta relativa alla richiesta di primo permesso può esercitare i diritti derivanti dal permesso di soggiorno: può essere assunto dal datore di lavoro e svolgere l'attività lavorativa per cui è stato autorizzato al suo ingresso in Italia (Direttiva del ministero dell'Interno 20 febbraio 2007). Il permesso di soggiorno verrà rilasciato dalla Questura.

Domande cumulative: le associazioni di categoria possono presentare le richieste di nulla osta per il lavoro stagionale per conto dei propri associati. Possono essere autorizzate a inviarle, anche cumulativamente, via internet.


LAVORO STAGIONALE

Annualmente vengono indicati i flussi d'ingresso, ovvero le quote massime di lavoratori stagionali che possono entrare in Italia. La procedura è la stessa di quella prevista per l'assunzione per lavoro subordinato. A partire dal 1° febbraio 2008 potranno essere presentate, esclusivamente con modalità informatiche, le domande di nulla osta per il lavoro stagionale per i cittadini extracomunitari. Il nullaosta è rilasciato entro 20 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione presentata dal datore di lavoro. Il nullaosta al lavoro stagionale ha una durata minima di 20 giorni e massima di 9 mesi.
Il lavoratore che abbia già svolto lavoro stagionale ha un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale. Dal secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il lavoratore straniero al quale sia offerto un lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato può, nell'ambito delle quote fissate con il decreto flussi, richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il datore di lavoro può richiedere allo Sportello unico per l'immigrazione, in favore del lavoratore straniero che abbia prestato lavoro stagionale per almeno 2 anni consecutivi, il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale, fino a 3 annualità.

 

PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il cittadino extracomunitario ha il diritto a rimanere nel Paese per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a 6 mesi.
Il cittadino straniero ha diritto all'iscrizione presso il Centro per l'Impiego anche nel caso in cui il permesso di soggiorno sia in attesa di rinnovo a norma della Direttiva del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2006. Il cittadino straniero mantiene l'iscrizione al Centro per l'Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

E' il documento che permette allo straniero extracomunitario di soggiornare legittimamente nel territorio italiano per motivi di lavoro. Nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato l'istanza viene compilata al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, presso lo Sportello unico dell'immigrazione. La richiesta di permesso di soggiorno deve essere presentata dal lavoratore all'Ufficio postale che rilascia la ricevuta dell'assicurata, titolo che abilita alla permanenza e allo svolgimento di lavoro in Italia. La richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere presentata direttamente all'ufficio postale abilitato senza la necessità di passare dallo Sportello unico.
La Questura, ricevuta la domanda con la documentazione allegata, sulla base degli accertamenti effettuati procede al rilascio del permesso di soggiorno, dà comunicazione allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso. La durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è uguale a quella prevista dal contratto di soggiorno.
 
Non può in ogni caso essere superiore a:
- 9 mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
- 1 anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2 anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2 anni in relazione al lavoro autonomo.


Lo straniero interessato deve richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno:
- 90 giorni prima della scadenza, nel caso in cui abbia un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 60 giorni prima della scadenza, nel caso in cui abbia un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 30 giorni prima della scadenza nei restanti casi (stagionale e autonomo).

Il rinnovo è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore. Il permesso è rinnovato entro 20 giorni dalla domanda.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

E' il permesso di soggiorno che spetta a chi soggiorni regolarmente in Italia da almeno 5 anni e che conferisce al titolare la possibilità di ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto, con libera circolazione, prestazioni di assistenza e previdenza sociale, possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa subordinata, senza stipula del contratto di soggiorno, o autonoma non espressamente vietata o riservata al cittadino.
Beneficiari sono: stranieri che soggiornano in Italia da almeno 5 anni, dispongano di un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale, un alloggio rispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica o ai requisiti igienico-sanitari accertati dalla ASL. 
 

SPORTELLO EXTRACOMUNITARI

Presso i Centri per l'Impiego di Campobasso e Termoli è operativo uno Sportello extracomunitari che eroga servizi informativi in favore di datori di lavoro che intendano assumere stranieri extracomunitari e in favore degli stranieri extracomunitari che intendano iscriversi o chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Referenti:
Centro per l'Impiego di Campobasso
Antonella De Martino tel. 0874 492222
Vincenzo Di Lella tel.0874 492213
 
Centro per l'Impiego di Termoli
Marcello Vecchiarelli tel.0875 752805 

 

 

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